Baldassare Bonura
Via XXXXXXXXXXXXX
XXXXX Palermo
Pec: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Al Segretario del Comune di Ustica
Responsabile Corruzione-Prevenzione e Trasparenza della P.A.
Dr Ernesto Amaducci
Sede Municipale
90010 Ustica (PA)
Pec: segretario@pec.comune.ustica.pa.it
OGGETTO: Diffida a trasmettere il titolo di proprietà di Codesto Comune su “arredi, corredi, beni mobili e attrezzature alberghiere” presenti nell’immobile denominato “Hotel San Bartolomeo” sito in Ustica in Via San Bartolomeo n. 41.
Con la presente il sottoscritto Baldassare Bonura nato a Palermo il xx/xx/xxxx C.F. xxx xxx xxx xxxxxx, proprietario dell’immobile “Hotel San Bartolomeo”, identificato al N.C.E.U. alle part.lle n.447,450,653,654 e 655 del foglio catastale n.12 di Via San Bartolomeo n. 41, di fatto usucapito ex art 1158 c.c., avendo interesse a tutelare il proprio inviolabile diritto reale di proprietà, a ulteriore tutela del diritto patrimoniale, in ottemperanza sia alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione sia al dettato CEDU in merito alla tutela del “diritto di proprietà” all’articolo 1 Prot.1, ferma la giurisprudenza della Corte, fin dalla sentenza 13 marzo 1978 Marckx c. Belgio, (che: “…perviene addirittura a riconoscere meritevoli di protezione anche situazioni di mero fatto che – seppur caratterizzate dall’assenza di un legittimo affidamento del ricorrente e dal mancato rispetto della legislazione nazionale – parrebbero comunque tutelabili per effetto di un comportamento tollerante o inattivo dell’autorità pubblica”; Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, CEDU, sui diritti dell’uomo “La Convenzione” – Diritto alla protezione della Proprietà – Confisca – Violazione dell’Art. 1 protocollo n. 1 e art. 7 § 1 Cedu);
CHIEDE
A Codesto Spett.le Comune di volere produrre al sottoscritto il titolo di proprietà che avrebbe legittimato L’Ente, nell’arco di tempo intercorso tra l’aprile dell’anno 2002 sino al febbraio dell’anno 2016, all’acquisto di “arredi, corredi, beni mobili e di attrezzature alberghiere” ad oggi presenti nell’immobile in oggetto, di fatto usucapito dallo scrivente già prima dell’anno 2001, unitamente ai beni mobili ed alle attrezzature, costituenti parte integrante dell’azienda alberghiera, per decorsi 20 anni utili all’Usucapione ex art. 1158 cc dal 1979 al 1999 (e ben oltre i 20 previsti per legge); e in forza del principio della c.d. retroattività reale della usucapione ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 17 novembre 1973 n. 3082, con piena efficacia degli atti compiuti dall’usucapiente in pendenza del termine per il compimento dell’usucapione (questo vuol dire che l’usucapione, anche se non ancora accertata giudizialmente da sentenza passata in giudicato e, quindi, non pubblicizzata attraverso la trascrizione, non è vanificata da eventuali acquisti effettuati da terzi successivamente al compimento dell’usucapione stessa e trascritti nei pubblici registri).
Dello stato di fatto dell’immobile Codesto Ente è stato, da svariati mesi, dettagliatamente già informato dal sottoscritto a mezzo PEC inviata al precedente Segretario Comunale, che è stata ricevuta da Codesto Comune alle ore 8.53 in data 24.11.2015 e protocollata al n.6663; e ancora con precedente PEC del 20.10.2015 protocollata al n. 5966 “Comunicazione di maturata usucapione ex art. 1158”. Entrambe le suddette comunicazioni PEC, che hanno da tempo reso edotto il Comune sullo stato di fatto della proprietà dell’immobile IN CAPO ALLO SCRIVENTE, sono rimaste ad oggi inevase. Continua a leggere