Ustica, Hotel San Bartolomeo, richiesta inevasa

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Baldassare Bonura

Via xxxxx, xxxx

xxxxPalermo

Pec: xxxxxxxxxxxx

Regione Siciliana

All’on. Assessore pro tempore

Ass.to Territorio e Ambiente

Via Ugo La Malfa, 169

90146 Palermo

dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

 

Oggetto: accertamento di conferimento di delega da parte di Codesto Ass.to conferita all’avv.to Machì Elvira, legale rappresentante del Comune di Ustica, nonché all’UTC di Ustica in materia di “Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche” ex art. 29 della Legge nazionale n.64/1974 vigente in zona sismica (nello specifico nel centro storico dell’Isola di Ustica) e in materia di validità ed efficacia della concessione edilizia in zona sismica vertente sull’accertamento urbanistico dell’Hotel San Bartolomeo sito in Ustica in Via San Bartolomeo n.41.(anno di fine costruzione novembre 1982).

 

Con la presente si chiede alla S.V.Ill.ma di volere accertare e quindi comunicare allo scrivente se l’avvocato Machì Elvira, del Foro di Palermo, dal 2000, sino ad oggi, legale rappresentante del Comune di Ustica per incarico dei Sindaci pro tempore succedutisi, abbia avuto dai Suoi Uffici mandato a vigilare, a certificare, a dichiarare e a sottoscrivere pareri e relazioni di ordine tecnico-urbanistico in materia di validità di concessione edilizia di costruzioni realizzate in zona sismica e, nel caso specifico, relative all’immobile di PROPRIETA’ del sottoscritto denominato “Hotel San Bartolomeo” ubicato in Ustica, in via San Bartolomeo 41, particelle 447,450,653, 654,655, F. catastale n. 12; in base a quanto previsto dall’art. 29Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche” DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974 N.64 – PROVVEDIMENTI PER LE COSTRUZIONI CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER LE ZONE SISMICHE (GU N. 76 DEL 21-3-1974), CHE COSI’ RECITA:

NELLE LOCALITA’ DI CUI ALL’ART. 2 DELLA PRESENTE LEGGE E IN QUELLE SISMICHE DI CUI ALL’ART. 3 GLI UFFICI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, GLI INGEGNERI E GEOMETRI DEGLI UFFICI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E DEGLI UFFICI TECNICI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, LE GUARDIE DOGANALI E FORESTALI, GLI UFFICIALI E SOTTOUFFICIALI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E IN GENERALE TUTTI GLI AGENTI GIURATI E SERVIZIO DELLO STATO SONO TENUTI AD ACCERTARE CHE CHIUNQUE INIZI COSTRUZIONI, RIPARAZIONI E SOPRAELEVAZIONI SIA IN POSSESSO DELL’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALL’UFFICIO TECNICO DELLA REGIONE O DALL’UFFICIO DEL GENIO CIVILE A NORMA DEGLI ARTT. 2 E 18.

I FUNZIONARI DI DETTO UFFICIO DEBBONO ALTRESI’ ACCERTARE SE LE COSTRUZIONI, LE RIPARAZIONI E RICOSTRUZIONI PROCEDANO IN CONFORMITA’ DELLE PRESENTI NORME.

EGUALE OBBLIGO SPETTA AGLI INGEGNERI E GEOMETRI DEGLI UFFICI TECNICI SUCCITATI QUANDO ACCEDANO PER ALTRI INCARICHI QUALSIASI NEI COMUNI DANNEGIATI, COMPATIBILMENTE AD ALTRI INCARICHI.”

Si precisa alla S. V. Ill.ma che, trascorsi giorni 5 dal ricevimento della presente, in assenso di  riscontro al  quesito postoVi, il sottoscritto denuncerà all’ A.G. competente per ipotesi di abuso di potere, falsa certificazione coloro che ad oggi hanno emesso pareri/relazioni/certificazioni sull’albergo suddetto esautorando gli uffici competenti indicati nell’art.29 suddetto della Legge n.64/1974 e i professionisti idonei degli stessi Uffici ad emettere pareri in materia di protezione civile e di governo del territorio; così come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 300 del 2/12/2013.

Palermo 09/03/2016

Con Osservanza,

                                                                           Baldassare Bonura                            

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