Ustica. Il caso giudiziario dell’Hotel San Bartolomeo. Di chi e’ la regia di tutto questo?

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Hotel San Bartolomeo Certificato di Conformità Genio Civile di Palermo 14 Giugno 1983

Rilascio art. 18 autorizzazione inizio lavori Genio Civile 1 ottobre 1980

Rilascio art. 18 autorizzazione inizio lavori Genio Civile
1 ottobre 1980

I Sindaci del Comune di Ustica, sino ad oggi, “non possono non sapere” che l’albergo San Bartolomeo aveva regolarmente ottenuto il Nulla Osta del Genio Civile l’1 ottobre 1980 (ex art. 18 della Legge 64/1974); “non possono non sapere” che era stata rilasciata la Conformita’ in data 14 giugno 1983 insieme al collaudo statico delle opere. Ecco il perche’.

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Pubblico la raccomandata inviata dall’allora mio difensore Avv.to Meli al Comune di Ustica, nell’ottobre 1983, in cui chiedeva di annullare in autotutela l’ordinanza di demolizione del Sindaco Vito Ailara  del 5 novembre 1981 “per decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro l’anno, vista la Conformita’ rilasciata il 14 giugno 1983 dal Genio Civile di Palermo sulla pratica Hotel San Bartolomeo, che dunque non era abusivo ne’ la concessione edilizia era decaduta. In allegato l’avvocato trasmetteva i documenti prodotti al TAR che aveva sospeso i provvedimenti amministrativi: l’ordinanza Ailara n.22/1981 di demolizione; la Conformita’ del 1983, il Nulla Osta del 1980 ex art. 18 L.64/1974 e i riferimenti legislativi che confermavano la piena efficacia della mia concessione edilizia n.331/1978. Seguì il Silenzio del Comune, unitamente al mancato rilascio dell’abitabilita’, che per legge era dovuta, e che poi fu rilasciata dal Comune di Ustica al curatore fallimentare solo successivamente nel 1989, su perizie tecniche ordinate e protocollate dallo stesso Comune e citate nel certificato di abitabilita’.

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A fronte dei documenti del Genio Civile che attestano la piena regolarita’ sismica e urbanistica dell’hotel, pubblico anche un certificato urbanistico del Comune di Ustica che risulta di difficile comprensione logica.

Come mai, dopo venti anni dalla costruzione dell’albergo (ultimato il 24 novembre 1982), l’avvocato del Comune di Ustica, in data 31.gennaio.2002 con prot. 548/200, richiedeva al responsabile dell’UTC: “…il rilascio di una certificazione attestante le condizioni di sanabilità, ai sensi dell’art. 13 della legge 47/85 ...in ordine agli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonché le motivazioni di leggi che presuppongono alla inapplicabilità dell’art. 13 legge 47/85”?

Il certificato veniva richiesto dall’avvocato del Comune per produrlo ai Giudici amministrativi del TAR Sicilia nel contenzioso pendente tra il Comune e la curatela del fallimento.

Certificato dell'UTC di Ustica

Certificato dell’UTC di Ustica

Perche’ vent’anni dopo la costruzione dell’Hotel certificato conforme dal Genio Civile nel 1983 e rimasto volumetricamente immutato nei decenni successivi, l’UTC di Ustica, su note legali del suo avvocato, certifica l’abusivismo dell’albergo (!), citando leggi non rispondenti alle prescrizioni del Genio Civile e alla legge nazionale antisismica citata nel Nulla Osta dell’1 ottobre 1980?

Certificato Biondo 2002_Pagina_2

Come mai l’UTC cita come coevo alla costruzione un successivo piano paesistico del 1994, peraltro in via di approvazione, quando l’albergo aveva gia’ a suo tempo ottenuto regolarmente l’autorizzazione della Sovrintendenza di Palermo e dello stesso Comune? Come mai si certificano piani in piu’ e  limiti di cubatura che non risultano ne’ nel collaudo statico ne’ nella conformita’, visto che l’immobile non ha mai subito variazioni volumetriche? E perche’ questa certificazione viene chiesta dal legale al Comune, e non agli uffici del Genio Civile competente, per poi, ovviamente vincere al TAR “visto che il Comune dice che l’albergo e’ abusivo…”? (domanda pleonastica…)

Documento della Polizia Minicipale di Ustica prot. n. 4528 del 27 agosto 2007

Documento della Polizia Minicipale di Ustica prot. n. 4528 del 27 agosto 2007, documento estratto dall’indagine difensiva in favore di Baldassare Bonura nel proc. pen. n. 10982/2006  contro A.V. + altri  archiviato dalla Procura della Repubblica di Palermo

Documento della Polizia Municipale di Ustica prot. n. 4528 del 27 agosto 2007, documento estratto dall’indagine difensiva in favore di Baldassare Bonura nel proc. pen. n. 10982/2006 contro A.V. + altri archiviato dalla Procura della Repubblica di Palermo: “non esistono agli atti in possesso di quest’Ufficio verbali di abuso edilizio trasmessi ad Autorita’ Giudiziaria”.

 Il sottoscritto proprietario, oggi, quei certificati li ha richiesti al Genio Civile e li ha individuati, e li ha certificati, e li ha trasmessi alle Autorita’ competenti, visto che al Genio Civile non esiste alcun provvedimento di abusivismo comunicato da Autorita’ Giudiziaria penale ne’ e’ stato emesso un ordine di demolizione.

Allora, come mai sono nati plurimi contenziosi, sulla incredibile richiesta di “sanabilita’”(?) di un albergo di già conforme e collaudato dagli Uffici competenti in zona sismica, con una sequenza di sentenze tra Comune di Ustica, curatela della sezione fallimentare del Tribunale di Palermo e (ex) societa’ aggiudicataria, da cui spunta una “insanabilità’” che non risulta nei certificati del Genio Civile ma esclusivamente nei certificati emessi dall’UTC di Ustica?

Tutti i dubbi legittimi sulla regolarita’ della vicenda giudiziaria di che trattasi, trovano ragione ancora di piu’ nel documento che il curatore trasmetteva al Giudice Delegato per revocare le sentenze amministrative esitate a favore del Comune, visto che “…l’inizio dei lavori di costruzione dell’Albergo era quello dell’ 1 ottobre 1980, e cio’ con l’intuitiva conseguenza dell’illegittimita’ del provvedimento di decadenza della concessione, e della liceita’ della costruzione dell’Albergo in quanto assistita da una concessione valida e operante…”.

Eppure (senza alcuna giustificazione giuridica) il giudice delegato negava al curatore di costituirsi in giudizio manoscrivendo una brevissima postilla in calce alla richiesta: “si autorizza la curatela a non costituirsi nel giudizio de quo 6.07.2004”. Subito dopo l’albergo diventava abusivo da parte della curatela e posto in vendita ad un’asta fallimentare al prezzo vile inferiore a 500.000 €.  Il tutto ad insaputa dei proprietari (allora) falliti che venivano tenuti all’oscuro di tutto il fascicolo fallimentare per 27 anni sino alla sua chiusura, nonostante le decine di richieste di accesso agli atti fallimentari da parte del sottoscritto!! Fatto ancora piu’ dubbio e’ che alcuni dei giudici della sezione fallimentare di Palermo, titolari del fallimento dell’albergo, o alcuni tra i pm che sulla stessa materia si erano espressi archiviando, sono, oggi, giudici relatori nei procedimenti civili del sottoscritto contro il Comune di Ustica, e percio’ sono stati ricusati dal sottoscritto.

Di chi e’ la regia di tutto questo? Cercate le responsabilita’ nei documenti e la troverete.

Baldassare Bonura

Barbiera richiesta revocazione sentenza TAR 1998_Pagina_1Barbiera richiesta revocazione sentenza TAR 1998_Pagina_2

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