Ustica. Hotel San Bartolomeo. Il perito: “non è abusivo”

All. n 14 Perizia Riina_Pagina_01

Perizia tecnica sulla Concessione Edilizia n. 331 Bonura – disposta dal Comune di Ustica, a seguito di nota n. 4415 del 6 luglio 1985 inviata al Collegio dei Geometri della Provincia di Palermo, la cui risposta fu protocollata al Comune il 3 agosto 1985 con Prot. N° 5077.

LEGGI HOTEL SAN BARTOLOMEO – CONSERVATORIA RR.II. CANCELLATE TUTTE LE TRASCRIZIONI IN FAVORE DEL COMUNE DI USTICA

LEGGI  Ustica, crollo al muro di falsita’ sull’hotel San Bartolomeo. Ecco la verita’

La Storia Vera dell’Hotel San Bartolomeo 4 stelle di Ustica ha visto, illogicamente, affastellarsi una sequenza di sentenze amministrative contra legem e contro la Legge Nazionale antisismica vigente al momento dell’edificazione: pubblico il documento (prodotto agli atti di causa) per fugare ogni dubbio sulla regolarità urbanistica dell’Hotel San Bartolomeo e sulla “piena efficacia della concessione edilizia n 331/1978” come sottoscrisse il perito Geom. Ennio Riina allora Presidente dell’Ordine dei Geometri di Palermo.

Colpevolmente nella storia giudiziaria del San Bartolomeo non sono state vagliate dai giudici competenti le perizie tecniche, ora penali ora pagate dallo stesso Comune, che accertarono che l’albergo NON ERA ABUSIVO.

La ECLATANTE VERITA’ URBANISTICA fu dettagliatamente documentata pure dal Geometra Ennio Riina in sede di “Relazione per la Commissione Edile dell’hotel San Bartolomeo” disposta dal Comune di Ustica, dal Sindaco Gargano, a seguito di nota n. 4415 del 6 luglio 1985 inviata al Collegio dei Geometri della Provincia di Palermo, la cui risposta fu protocollata al Comune il 3 agosto 1985 con Prot. N° 5077. L’intera documentazione che Bonura aveva trasmesso al Comune fu, perciò, ritrasmessa al tecnico dallo stesso sindaco, per svolgere la perizia.

Gargano 2

Elenco di tutta la certificazione trasmessa da Bonura al Comune di Ustica alla data della perizia Riina 1985/1986

Gargano comunica1 trasmissione documenti a geometra Riina

Le perizia Riina, quindi, si aggiungeva alle due precedenti, quella autorizzata nel novembre 1982 in sede penale dal Giudice Dott. Paolo Borsellino all’Ing. Palazzo, e quella affidata dal Comune di Ustica all’Arch. Donatella Lino, nell’aprile del 1985; entrambe avevano ampiamente riconosciuto la conformità delle opere dell’Hotel San Bartolomeo; peccato che la perizia Lino fosse sperduta tra le carpette dell’Area Marina Protetta di Ustica, come rinvenuto in sede di attività d’indagine di parte offesa nel procedimento penale 9990/2002 presso la Procura della Repubblica di Palermo… repetita iuvant.

In calce alla relazione Riina, depositata al Comune in data 12 marzo 1986 con Prot. N° 1410, il Geometra così scriveva: “Mi pregio di rimettere copia della relazione per la Commissione Edile dell’Albergo in oggetto. Resto in attesa di conoscere la data di convocazione della C.E. in modo da essere costì in tempo. Distinti ossequi.” La suddetta richiesta, però rimase inevasa: la Commissione Edilizia non fu mai convocata dal Comune, forse per le evidenti verità che a qualcuno non facevano comodo perché certificavano la piena efficacia della concessione edilizia dei Bonura, la n. 331 rilasciata il 31 agosto 1978 e che al Comune risultava pure al numero sbagliato il n° 313 …!.

Così scrive il Geometra: in merito all’ “INIZIO DEI LAVORI”:

Come detto precedentemente, la concessione n. 331 fu rilasciata dal Comune in base al progetto presentato dai concessionari e munito del visto n. 12467 dell’Ufficio del Genio Civile del 5.7.I977 soltanto ai sensi dell’art. I7 della legge 2.2.1974 n. 64.

In tale visto l’Ufficio del Genio Civile nel prescrivere la esecuzione di alcuni adempimenti da parte dei concessionari (indagini geognostiche da effettuare a seguito degli scavi di sbancamento ed in base ai quali risultati confermare i calcoli di staticità e l’adozione delle strutture di fondazioni con travate anche perimetrali da cui inizino le armature dei pilastri), subordinava a tali adempimenti la autorizzazione ad iniziare i lavori ai sensi dell’art. 18 della legge 2.2.1974 n. 64.

L’art. I8 della sopracitata legge recita testualmente “FERMO RESTANDO L’OBBLIGO DELLA LICENZA EDILIZIA DI COSTRUZIONE PREVISTA DALLA VIGENTE LEGGE URBANISTICA, NELLE LOCALITA’ SISMICHE…NON SI POSSONO INIZIARE I LAVORI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DALL’UFFICIO DEL GENIO CIVILE.

L’AUTORIZZAZIONE VIENE COMUNICATA SUBITO DOPO IL RILASCIO AL COMUNE PER I PROVVEDIEMNTI DI SUA COMPETENZA.

L’ autorizzazione all’inizio dei lavori ai sensi dello art. 18 della Legge 2.2 .1974 n .64 fu rilasciata  dal Genio Civile in data 1.10.1980 (prot. 17844) eppertanto è chiaro CHE PRIMA DEL 1.10.I980 NON POTEVANO ESSERE ESEGUITE STRUTTURE IN C.A .

Ciò premesso e considerato si rileva che poichè la concessione edilizia n. 331 fu rilasciata dal Comune di Ustica il 31.8.1979 con il N.O. del Genio Civile rilasciato soltanto ai sensi dell’arte I7, in forza delle sentenze · amministrative avanti citate , il termine di cui all’ art. 4 della legge 28.12. I977 n .10 e dell’ art. 36 della Legge Regionale 28.12.1978 n. 71 decorre dall’1.10.I981, data. in cui il Genio Ci vile di Palermo autorizzò l’inizio delle opere di costruzione.

Conclude il Geometra : “DA QUANTO ESPOSTO SOPRA NE CONSEGUE IN FATTO LA VALIDITA’ DELLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 331 DEL 31.8.1978.”

Dunque, perché il sindaco prof. Vito Ailara nel novembre dell’81 la dichiarò decaduta?

Perché non si avvalse di un obbligatorio parere tecnico del più competente Genio Civile?

Perché non si rivolse Genio Civile che era l’unico Ufficio che avrebbe dovuto vagliare l’efficacia della concessione in zona sismica?

L’indice dell’incompetenza del Comune di Ustica e del suo UTC è denunciata proprio nella relazione del Geometra Riina, che dovette smentire e correggere quanto aveva asserito erroneamente L’UTC usticese nella nota 110/UT del 3.3.I980 che aveva scritto “Pur mancando una norma precisa in merito alle quali attività edilizie possono  considerarsi  inizio lavori…” (sic!). Invece di leggi ce n’erano eccome.

Esisteva già una sentenza espressa e proprio dagli Organi Amministrativi: il Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia. 10.5.1974- Sentenza n. 167. E ancora il: T.A.R. – Sicilia -Sez. Catania 6.1 .1982 -Sentenza N° 1; il T.A.R.- Sicilia- 8.4.83 – Sentenza n. 292.

Ignorantia legis non excusat, però a farne le spese fu il proprietario del San Bartolomeo che si vide bloccato improvvisamente il mutuo regionale, dopo che il sindaco prof. Ailara scrisse alle banche che non avrebbe rilasciato l’abitabilità, che invece era dovuta vista la conformità delle opere. Questa iniziativa del suddetto sindaco, a cascata, creò i presupposti della richiesta del fallimento Bonura n. 191/85, mentre l’albergo era già avviato con successo negli anni 1984/1985, avendo pure già stipulato contratti per la stagione 1986 con agenzie nazionali e internazionali.

Danni incalcolabili sia per Bonura che per tutta la collettività usticese, che da lì a poco avrebbe perso 100 posti letto nel centro storico di Ustica con tutto l’indotto che questi avrebbero fruttato a tutti gli esercenti locali. A cosa è servito questo scempio? Quale “bene per la collettività” rappresenta un albergo nel centro storico strappato dalle mani ai legittimi proprietari, fatto chiudere contro ogni rigore di legge e da 30 anni abbandonato e lasciato alla mercé di animali e razzie di vario genere? Eppure qualche Pm è arrivato a scrivere che un immobile in questo stato sia “un bene per la collettività”. Su quale punto di diritto sia basata questa deduzione, però, sorgono legittimi dubbi che, presto, dovranno essere fugati nelle opportune sedi giudiziarie.

Tornando al mancato rilascio dell’abitabilità, che era dovuta per legge vista la conformità delle opere, è un altro indice dell’incompetenza del sindaco, che già, in zona sismica, non avrebbe tra l’altro dovuto esprimersi. Scrive infatti il Geometra: “Il certificato di conformità rilasciato dall’Ufficio del Genio Civile di Palermo ai sensi dell’art. 28 della legge n. 64 del 1974 è il riconoscimento ufficiale che l’opera è stata realizzata in conformità alle norme sismiche ed alle prescrizioni del Genio Civile”. Quindi, per legge, il rilascio dell’abitabilità dal parte del sindaco era un atto dovuto.

foto-Certificato-di-conformità-uff-del-Genio-Civile_Pagina_1-212x300

Certificato di Conformità del Genio Civile artt. 17 e 18 L. 64/1974 del 14 giugno 1983

Però, il sindaco prof. Vito Ailara, “sfortunatamente per Bonura”, direbbe qualche Pm, ignorava l’art. 18 I comma- Legge 2.2.1974 n. 64- : che costituisce UNA “CONDICIO IURIS” SOSPENSIVA della efficacia delle licenze edilizie, per cui il termine annuale di decadenza per lo inizio dei lavori nelle suddette zone sismiche COMINCIA A DECORRERE DALLA DATA IN CUI LA LICENZA CONSEGUE GIURIDICA EFFICACIA E CIOÈ DALL’INTERVENUTA AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE, E NON DALLA DATA DEL SUO RILASCIO !!.

Così, sin dal 1982, finiti i lavori, inutilmente Bonura chiedeva l’abitabilità al Comune che, rimaneva in rigoroso “silenzio” (comportamento non legittimo peraltro perseguito sino ad oggi…), pur avendo già intascato da Bonura tutti gli oneri di urbanizzazione dell’Hotel.

In merito, poi, alle supposte “difformità volumetriche” dell’Hotel riscontrate dall’U.T.C. del Comune, la relazione del tecnico Riina dovette pure correggere gli errori di calcolo fatti dall’UTC usticese. Così scrisse il Geometra:” Tale DIFFORMITÀ COMUNQUE è CONTENUTA ENTRO IL LIMITE DEL 2% DEL VOLUME REALIZZABILE A NORMA DELL’ART. I5 DELLA LEGGE N. 765 (art. 41 ter del testa coordinate Legge 17.8.1942 n. II50 modificata dalla legge 6.a.I967 n. 765). Recentemente la L.R. n. 37 del 10.8.1985 all’art.7 ha ampliata tale tolleranza nella misura del 3%.

Nei calcoli dell’UTC usticese c’erano pure erronee considerazioni pure sulle supposte “DIFFORMITÀ DELLE ALTEZZE”. Infatti, Riina confermò quanto già periziato dall’arch. Lino: “LA DIFFERENZA DEI DATI CIRCA IL VOLUME EDIFICATO È DOVUTA AL CRITERIO ADOTTATO DALL’ U.T.C. NEL CALCOLO DELLE ALTEZZE E DEI VOLUMI”.

Invece, nel corso dei tre decenni trascorsi, vuoi per la soppressione dei documenti di Bonura, vuoi per qualche fortuito incendio degli uffici comunali, vuoi perché le perizie dell’Hotel scivolano nelle carpette dell’AMP, prendendo per buoni gli evidenti e grossolani errori di calcolo dell’UTC di Ustica, alla fine, il Comune, con le “note” dell’avvocatessa ottiene, ora al Tar ora al CGA, stupefacenti quanto abnormi sentenze fuori dalla realtà urbanistica dell’Hotel, che nel 1983 aveva già ricevuto la Conformità del Genio Civile, che nel 1989 aveva avuto finalmente il rilascio dell’abitabilità alla curatela, che nel 1992 proprio il Comune si voleva aggiudicare, in sede fallimentare, a licitazione privata con mutuo agevolato per un miliardo e settecento miloni di lire. Ne era informata di tutto questo la Comunità usticese? Sapeva del mutuo che avrebbe pagato per decenni se la vendita fosse andata a buon fine?

Come sono state esitate quelle sentenze amministrative? Non sanno i Giudici Amministrativi che la legge li richiama a non emettere sentenze abnormi? Non sanno i Giudici Amministrativi che una sentenza non può negare una legge nazionale, nello specifico quella antisismica in materia di Protezione Civile? Anche tutto questo è stato nuovamente posto all’attenzione del giudice penale.

Ci sarà un altro Paolo Borsellino? Si recherà sull’isola un Giudice di buona volontà per misurare di persona volumi ed altezze dell’Hotel in modo sereno, terzo ed imparziale? Si avrà il coraggio di lasciar fuori da questa Storia le toghe di amici e parenti dei sindaci di Ustica?

Questa Storia Vera ha bisogno di una risposta perché oramai anche i codici giuridici provano vergogna

Si pubblica di seguito l’intero documento della perizia Riina, perché chi ne abbia interesse se lo stampi e magari lo sottoponga a un geometra/architetto/ingegnere che possa spiegare perché un albergo con la Concessione efficace e con la Conformità col benestare del Genio Civile sia stato definito “ABUSIVO” da un sindaco professore e pure albergatore.

Alla prossima puntata

All. n 14 Perizia Riina_Pagina_01 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_02 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_03 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_04 - Copia All. n 14 Perizia Riina_Pagina_05 - Copia All. n 14 Perizia Riina_Pagina_06 - Copia All. n 14 Perizia Riina_Pagina_07 - Copia All. n 14 Perizia Riina_Pagina_08 - Copia All. n 14 Perizia Riina_Pagina_09 - Copia All. n 14 Perizia Riina_Pagina_10 - Copia All. n 14 Perizia Riina_Pagina_11 - Copia All. n 14 Perizia Riina_Pagina_12 - Copia All. n 14 Perizia Riina_Pagina_13 - Copia All. n 14 Perizia Riina_Pagina_14 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_15 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_07 - CopiaAll. n 14 Perizia Riina_Pagina_17All. n 14 Perizia Riina_Pagina_18All. n 14 Perizia Riina_Pagina_19All. n 14 Perizia Riina pag 16_Pagina_20 - Copia All. n 14 Perizia Riina pag 16_Pagina_21 - Copia All. n 14 Perizia Riina pag 16_Pagina_22 - CopiaAll. n 14 Perizia Riina_Pagina_23 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_24 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_25 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_26 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_27 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_28 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_29 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_30 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_31 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_32 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_33 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_34 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_35 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_36 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_37 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_38 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_39 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_40 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_41 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_42 All. n 14 Perizia Riina_Pagina_43

 

Ustica. Hotel San Bartolomeo. Il perito: “non è abusivo”ultima modifica: 2016-11-28T20:21:50+01:00da aldo251246
Reposta per primo quest’articolo
Questa voce è stata pubblicata in Comunicati, Giustizia, Hotel San Bartolomeo, Intervista, Storie Vere, Ultimissime, Ustica, Ustica Hotel San Bartolomeo. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento