Hotel San Bartolomeo-Ustica. Rinviata udienza giudizio civile contro la P.A.

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COMUNICATO

Ustica: contro il Comune aperto il processo civile per “querela di falso in via principale”

Ancora più grave è il fatto che entrambi i due procedimenti, nelle rispettive Sezioni del Tribunale di Palermo, fossero da tempo custoditi in cassaforte dopo le denunce sporte dalle parti attrici per manomissione dei documenti depositati agli atti del giudizio; eppure gli allegati del fascicolo di parte spariscono e ricompaiono traslati da una Cancelleria all’altra del Tribunale

 Il giorno 14 maggio 2013 scorso, essendo stata presentata nuova istanza di ricusazione dal sig. Baldassare Bonura, parte attrice, è stata rinviata ad altra data l’udienza del procedimento civile per “querela di falso in via principale”, in cui sono parti convenute: il Comune di Ustica nella persona del suo Sindaco pro tempore, il sig. Salvatore Compagno, il sig. Vito Ailara –contumace; parte necessaria è: il Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Palermo dott. Francesco Messineo – contumace-; parte indagante è: il PM dott. Ennio Petrigni (nel proc. penale …omissis..)-contumace-.

All’udienza unitamente al nuovo Giudice Istruttore, assegnato  dopo l’astensione del precedente dopo essere stato ricusato, era presente anche il Sostituto Procuratore della Repubblica per gli eventuali rilievi penali che dal giudizio civile pendente potrebbero emergere.

KLICCA Baldassare Bonura, Hotel San Bartolomeo di Ustica”, chi l’ha boicottato?

Con la quinta ricusazione, sullo stesso procedimento pendente da quattro anni, è stato reso evidente  che ancora una volta il nuovo Giudice Istruttore assegnato, abbia espresso la comune convinzione che “la causa appare matura per la decisone e quindi si vada alle conclusioni”; con ciò conformandosi al convincimento ed alla condotta del primo G.I. ricusato nel 2010, e allora contestualmente denunciato, non solo per non essersi doverosamente astenuto visti gli evidenti motivi di convenienza e terzietà, ma anche per avere travisato palesemente la valenza dei documenti presentati unitamente alla memoria ex art. 183 comma 6° e per avere espressamente negato le richieste istruttorie affermando e sottoscrivendo a scioglimento della riserva che :

 rilevato che quanto alle richieste istruttorie di parte attrice di cui alla memoria ex art. 183 comma V  n. 2 c.p.c. la richiesta di esibizione relativa ai verbali di sopralluogo pare inammissibile in quanto la richiesta di esibizione attiene a  documenti di cui risulta certa l’esistenza e che lo stesso attore li assume come inesistenti

Quanto affermato dal G.I., unitamente a quanto disposto, risulta falso ed infondato in modo inequivocabile dall’allegato, depositato da Bonura agli atti del giudizio civile, relativo alla relazione scritta dal pubblico ministero dott. Ennio Petrigni nella richiesta di archiviazione del 31.7.09:

 visto l’art. 408 cpp e l’art. 125 d.d’att al cpp; del procedimento…omissis… iscritto nei confronti di : 1) AILARA Vito 2) L ICCIARDI Attilio 3) BARBIERA Vincenzo tutti per il reato p. e p. dall’art. 323 del Codice Penale:

“…Va ricordato che il Comune di Ustica aveva rilasciato alla famiglia del BONURA, nell’estate del 1978, la concessione edilizia n. 331 per la realizzazione di un albergo in Ustica del cui inizio si era data comunicazione nell’aprile del 1979 nell’attesa, tuttavia, del rilascio della autorizzazione del Genio Civile., avvenuto effettivamente solo in data 1 ottobre del 1980.

Stante ciò e in considerazione del fatto che il Comune aveva disposto un sopralluogo onde verificare l’effettivo inizio dei lavori, esitato quest’ultimo negativamente ( si dice in una sorta di riassunto cumulativo dei sopralluoghi effettuati in Ustica presso le ditte concessionarie, che erano stati rimossi soltanto dei conci di tufo dalla recinzione esterna), l’amministrazione comunale aveva dichiarato la decadenza della concessione.

In verità, mai alcun verbale di sopralluogo agli inizi del marzo 1980 è stato redatto da tecnico comunale o comunque mai è stato rinvenuto agli atti del comune. Pertanto, alla luce di ciò e delle successive evenienze documentali, non può che certamente esprimersi conferma positiva dei sospetti che il BONURA ha sempre mosso contro il sindaco AILARA Vito laddove questi, con disinvoltura giuridica, emise nel settembre 1981 un provvedimento di demolizione delle opere edilizie (peraltro se non v’era stato inizio dei lavori il provvedimento appariva sin da subito avente oggetto impossibile) sulla falsariga di un sopralluogo mai avvenuto.

 Era nei fatti che il sindaco Ailara era vicino alla gestione della pensione “Clelia” diretta concorrente del costruendo albergo San Bartolomeo. Per questo fatto, tuttavia, già il giudice Paolo Borsellino aveva siglato l’ordinanza di rinvio a giudizio dell’AILARA + altri imputati per il reato di interesse privato in atti d’ufficio, avendo disposto perizia in quel procedimento istruttorio (Ing. Palazzo) che aveva risposto positivamente al quesito dell’AG circa la sussistenza di numerose violazioni di legge … attestate sull’ordinanza di demolizione n. 20/’81 . I diversi gradi del giudizio seguito esitarono tutti un’assoluzione con formula dubitativa e rimangono quindi i relativi reati coperti dal giudicato

Nella sostanza il punto odierno di questione, vista la ordinanza (a pag 207) datata 6.6.07 di rigetto della precedente richiesta archiviazione del GIP di Palermo, va oggi ritenuto quello attinente al profilo delle eventuali azioni dolose aventi rilievo penale (ciò anche sotto il profilo della attualità della loro perseguibilità non elisa dalla prescrizione o da precedenti giudicati) ed attinenti alla partecipazione all’asta fallimentare da parte dell’amministrazione usticense finalizzata a procurare vantaggi patrimoniali alla famiglia che gestiva “Hotel Clelia, nonché attinenti ad inerzie od omissioni della curatela del fallimento sotto i vari profili evidenziati nell’atto di opposizione…”

Oltre alle suddette argomentazioni, con la ricusazione  Bonura ha doverosamente allertato gli Uffici del Tribunale di Palermo, con certificazione della Cancelleria della III^ Sez. Civile, su quanto riscontrato nel corso dell’accesso ai fascicoli.

Era già stato reso noto, con la precedente ricusazione ed i relativi allegati, l’accadimento davvero inquietante verificatosi in data …omissis.. presso gli uffici della Cancelleria della III^ Sez. Civile del Tribunale, ovvero che allegati di congrua documentazione relativi all’albergo San Bartolomeo di Ustica, ed alla questione giudiziaria della querela di falso in via principale, fossero stati inseriti da terzi  in un altro faldone relativo ad una procedura per furto e plagio di opera dell’ingegno contro Il Ministero dei Beni Culturali+2, chiusa in primo grado con vittoria del Bonura e della propria moglie dott.ssa Astrid Peralta n.q. di parti attrici (sentenza poi appellata dall’Avvocatura di Stato peraltro non presentatasi in sede di prima udienza d’Appello il giorno …omissis…).

Ancora più grave è il fatto che entrambi i due procedimenti, nelle rispettive Sezioni del Tribunale di Palermo, fossero da tempo custoditi in cassaforte dopo le denunce sporte dalle parti attrici per manomissione dei documenti depositati agli atti del giudizio. Corre l’obbligo di interrogarsi su chi possa avere traslato i documenti, per di più da una Sezione ad un’altra, e nell’interesse di chi ciò sia stato fatto. Attualmente tutto ciò è oggetto di istanza di Giustizia inoltrata agli Uffici competenti da Bonura.

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