Hotel San Bartolomeo: la concessione edilizia è valida

Genio Civile

Pubblico la eclatante verità documentata dal Geometra Ennio Riina nel 1986, in sede di “Relazione per la Commissione Edile dell’hotel San Bartolomeo” disposta dal Comune di Ustica, dal Sindaco Nicola Longo, a seguito di nota n. 4415 del 6 luglio 1985 inviata al Collegio dei Geometri della Provincia di Palermo, la cui risposta fu protocollata al Comune il 3 agosto 1985 con Prot. N° 5077.

Ho avuto modo di accertare l’esistenza di questa perizia alla chiusura del mio fallimento nell’ ottobre 2012, sicchè ho presentato l’intera documentazione in sede dei giudizi civili da me attivati, insieme alle altre due perizie, quella autorizzata dal Giudice Dott. Paolo Borsellino all’Ing. Palazzo, e quella affidata dal Comune di Ustica all’arch. Lino: entrambe avevano riconosciuto la conformità delle opere dell’hotel San Bartolomeo; peccato che la perizia Lino fosse sperduta tra le carpette dell’Area Marina Protetta di Ustica, come rinvenuto in sede di attività d’indagine di parte offesa nel procedimento penale 9990/2002 presso la Procura della Reubblica di Palermo.

In calce alla relazione Riina, depositata al Comune in data 12 marzo 1986 con Prot. N° 1410, il Geometra così scriveva: “Mi pregio di rimettere copia della relazione per la Commissione Edile dell’Albergo in oggetto. Resto in attesa di conoscere la data di convocazione della C.E. in modo da essere costì in tempo. Distinti ossequi.”

La suddetta richiesta rimase però disattesa: la Commissione Edilizia non fu mai convocata dal Comune, forse per le evidenti verità che a qualcuno non facevano comodo perché certificavano la piena efficacia della concessione edilizia dei Bonura, la n. 331 rilasciata il 31 agosto 1978 ( e che al Comune risultava al n° 313 come l’auto di Paperino…!).

Così scrive il Geometra:

“• INIZIO DEI LAVORI

Come detto precedentemente, la concessione n. 331 fu rilasciata dal Comune in base al progetto presentato dai concessionari e munito del visto n. 12467 dell’ Ufficio del Genio Civile del 5.7.I977 soltanto ai sensi dell’art. I7 della legge 2.2.1974 n. 64.

• In tale visto l’Ufficio del Genio Civile nel prescrivere la esecuzione di alcuni adempimenti da parte dei concessionari (indagini geognostiche da effettuare a seguito degli scavi di sbancamento ed in base ai quali risultati confermare i calcoli di staticità e l’adozione delle strutture di fondazionì con travate anche perimetrali da cui inizino le armature dei pilstri) , subordinava a tali adempimenti la autorizzazione ad iniziare i lavori ai sensi dell’art. 18 della legge 2.2.1974 n. 64.

L’art. I8 della sopracitata legge recita testualmente “FERMO RESTANDO L’OBBLIGO DELLA LICENZA EDILIZIA DI COSTRUZIONE PREVISTA DALLA VIGENTE LEGGE URBANISTICA, NELLE LOCALITA’ SISMICHE…NON SI POSSONO INZIARE I LAVORI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DALL’UFFICIO DEL GENIO CIVILE.

“L’AUTORIZZAZIONE VIENE COMUNICATA SUBITO DOPO IL RILASCIO AL COMUNE PER I PROVVEDIEMNTI DI SUA COMPETENZA.

L’ autorizzazione all’inizio dei lavori ai sensi dello art. 18 della Legge 2.2 .1974 n .64 fu rilasciata  dal Genio Civile in data 1.10.1980 (prot, 17844) eppertanto è chiaro CHE PRIMA DEL 1.10.I980 NON POTEVANO ESSERE ESEGUITE STRUTTURE IN C.A .

•Ciò premesso e considerato ~ si rileva che poichè la concessione edilizia n. 331 fu rilasciata dal Comune di Ustica il 31.8.1979 con il N.O. del Genio Civile rilasciato soltanto ai sensi dell’arte I7, in forza delle sentenze · amministrative avanti citate , il termine di cui all’ art. 4 della legge 28.12. I977 n .10 e dell’ art. 36 della Legge Regionale 28.12.1978 n. 71 decorre dall’1.10.I981, data. in cui il Genio Ci vile di Palermo autorizzò l’inizio delle opere di costruzione.

DA QUANTO ESPOSTO SOPRA NE CONSEGUE IN FATTO LA VALIDITA’ DELLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 331 DEL 31.8.1978.”

La relazione del Geometra, tra l’altro, smentiva e correggeva quanto asserito nella nota 110/UT del 3.3.I980 dell’U.T.C. del Comune che invece aveva scritto “Pur mancando una norma precisa in merito alle quali attività edilizie possono  considerarsi  inizio lavori...” ; nei fatti esisteva già sentenza espressa dagli Organi Amministrativi:   Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia10.5.1974- Sentenza n. 167. Cui, poi, si sarebbero aggiunte le altre statuizioni coesistenti alla relazione Riina: T.A.R. – Sicilia -Sez. Catania 6.1 .1982 -Sentenza N° 1; T.A.R.- Sicilia- 8.4.83 – Sentenza n. 292 .

L’ art. 18 I  comma- Legge 2.2.1974 n. 64- : costituisce UNA “CONDICIO IURIS” SOSPENSIVA della efficacia delle licenze edilizie, per cui il termine annuale di decadenza per lo inizio dei lavori nelle suddette zone sismiche COMINCIA A DECORRERE DALLA DATA IN CUI LA LICENZA CONSEGUE GIURIDICA EFFICACIA E CIOÈ DALL’INTERVENUTA AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE.

 A ciò si aggiunge che l’albergo è conforme, difatti il 4 settembre del 1989 è proprio il Comune di Ustica a rilasciare al fallimento l’abitabilità che i  Signori Bonura avevano legittimamente richiesto, come conferma lo stesso Riina. Pochi anni dopo, è sempre il Comune di Ustica che chiede al fallimento, a seguito di istanza con Prot. N° 3907 del 13 aprile 1992, previa delibera del Consiglio Comunale, di acquistare l’albergo a licitazione privata, al prezzo di un miliardo e settecentosessanta milioni di lire “purchè privo di mobilia”, richiesta che comportò il rifiuto dell’offerta.

La storia dell’hotel San Bartolomeo, poi, ha visto, illogicamente, affastellarsi una sequela di sentenze amministrative infondate, alle quali pure la curatela, in vece dei Bonura, si oppose, senza però arrivare all’accertamento di legittimità in sede di Consiglio di Stato così come avrebbe dovuto. Il sottoscritto, quindi, ha attivato il giudizio civile per “Querela di falso in via principale” per l’illegittimità delle ordinanze sindacali emesse contro la regolarità dell’albergo, viziate da totale incompetenza  funzionale e in contrasto con la normativa  nazionale in materia di edilizia in zona sismica. 

In merito alle supposte “difformità volumetriche” riscontrate dall’U.T.C. del Comune, la relazione li attribuisce ad errori di calcolo e così attesta: “Tale DIFFORMITÀ COMUNQUE CONTENUTA ENTRA IL LIMITE DEL 2% DEL VOLUME REALIZZABILE A NORMA DELL’ART. I5 DELLA LEGGE N. 765 (art. 41 ter del testa coordinate Legge 17.8.1942 n. II50 modificata dalla legge 6.a.I967 n. 765). Recentemente la L.R. n. 37 del 10.8.1985 all’art.7 ha ampliata tale tolleranza nella misura del 3%.”

In merito alle supposte “difformità delle altezze” conferma il Geometra quanto già periziato dall’arch. Lino : “La differenza dei dati circa il volume edificato è dovuta al criterio adottato dall’ U.T.C. nel calcolo delle altezze e dei volumi”.

Scrive infine il Geometra: “Il certificato di conformità rilasciato dall’Ufficio del Genio Civile di Palermo ai  sensi dell’art. 28 della legge n. 64 del 1974 è il riconoscimento ufficiale che l’opera è stata realizzata in conformità alle norme sismiche ed alle prescrizioni del Genio Civile. Quindi, per legge, il rilascio dell’abitabilità dal Parte del Sindaco era un atto dovuto.

Dunque sin dal 1982 chiedevo l’abitabilità al Comune che però rimaneva in “silenzio”, pur avendo riscosso tutti gli oneri di urbanizzazione; nel mentre il Sindaco Sig. Vito Ailara, illegittimamente comunicava, di sua iniziativa, agli istituti di credito, dove era in corso il mio finanziamento, che la “concessione edilizia era decadutadeterminando così il blocco dell’erogazione a me dovuta pari ad un miliardo e mezzo di lire già stanziato. Questo, a cascata, creò i presupposti del mio fallimento, mentre l’albergo era già avviato con successo negli anni 1984/1985, avendo già stipulato contratti con agenzie nazionali e internazionali.

Di seguito pubblico le parti salienti della perizia del geometra Riina, perché chi legge possa documentarsi sugli accertamenti tecnici di un’opera che non è abusiva, e che ad Ustica avrebbe incrementato ben 120 posti letto nel cuore del paese…e forse proprio questo ha innestato un marchingegno giuridico che oggi, però, si sta inceppando, di fronte a inoppugnabili verità ormai cristallizzate e irremovibili nel corso dei 30 anni trascorsi.

Baldassare Bonura

Geometra Ennio Riina

Allegato N. 49

Via xxxxx, Tel xxxxx

90145 Palermo

11 Marzo 1986

ILL.MO SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI

USTICA OGGETTO: Hotel San Bartolomeo.  

Mi pregio rimettere copia della relazione per la Commissione Edile dell’Albergo in oggetto. Resto in attesa di conoscere la data di convocazione della C.E. in modo da essere costì in tempo. Distinti ossequi

COMUNE  DI      USTICA

Data di arrivo   10 marzo 1986

N 1410 di prot.

COMUNE            DI           USTICA

LAVORI DI COSTRUZIONE DELL’HOTEL S. BARTOLOMEO

PREMESSE

 1 ) Con delibera n. 271 del 14.8.1985 approvata dalla c.P.C. il 12.9.1985 , il Comune di Ustica conferiva al sottoscritto Geom. ENNIO   RIINA    iscritto all’Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Palermo al n. 1445 , l’incarico di Far parte della C.E. del Comune di Ustica per la seduta la cui data sarà opportunamente fissata;

2 )-           Procedere all’esame delle consulenze legali e tecniche rispettivamente dell’Avv. Giuseppe Amato e dell’Arch. Donatella Lino e procedere alla istruttoria della pratica avente per oggetto la legittimità del rilascio del certificate di abitabilità dell’Hotel San Bartolomeo e riferirne alla C.E.

Il sottoscritto nei giorni 22 e 23/11/1985 ha compiuto sopraluogo nell’edificio in oggetto e dopa aver esaminato presso i l  Comune l’abbondante documentazione relativa alla pratica ne  ha  chiesto  copia.

Esaminati gli atti, la consulenza legale dell’Avv. Amato, la consulenza tecnica dell’Arch. Lino , passa ad esporre

quanto segue:

2)-          ESAME DELL’ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

In data 31.8.1978 il Comune di Ustica ha rilasciato la concessione edilizia n. 331 per la costruzione di un Albergo

•nelle particelle 450 – 653 – 447 – 654 – 665   del F.M. n. 12 del Comune di Ustica.

L’area occupata dalle suddette particelle consentiva la formazione di due lotti di terreno distinti, comprendenti diverse proprietà,

Nel progetto approvato era prevista la costruzione di due carpi di fabbrica denominati ” EDIFICIO A ” ed ” EDIFICIO B “ la cui ubicazione e consistenza  la seguente :

  EDIFICIO A       

confina ad          OVEST  con via Confusione

”              ”              NORD   con via Magazzino

11           ”              BST        con via S. Bartolomeo

11           ”              SUD       con proprietà aliena

Superficie del lotto         mq.        271,74

Superficie coperta          mq.        270,59

Densità fondiaria             volume edificabile

superficie del lotto

mc ./mq. 7,97

   EDIFICIO B       

 

Confina ad          OVEST  con via S. Bartolomeo

”                            NORD   con via Magazzino

”                           EST         con via Sindaco

”                           SUD       con proprietà aliena

Superficie del lotto                              mq.        202,54 Superficie coperta                            mq.        I89,63

Volume               edificabile           mc.        I.5I7,02

Densità fondiaria             mc/mq.               7,49

Alla richiesta di concessione erano allegati:

a) il  parere dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo n ° 12467· del 5.7.1977 , (N.O. ai  sensi dell’art. I7 della legge n. 64, denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti) che, stabiliva fra l’altro per l’attuazione della costruzione .i. seguenti adempimenti :conseguimento della licenza di costruzione da rilasciarsi dal Sindaco ai sensi dell’art. 31 della legge.I7.8.1942 e successive modificazioni , tenendo conto della osservanza delle norme di  massima altezza, distacchi, rapporto tra la larghezza degli spazi ed altezze dell’edificio in applica- zione delle norme urbanistiche, e le seguenti prescrizioni:

Ai sensi del punto c3 delle norme tecniche di cui al

D.M. 3.3.1975 in considerazione della larghezza delle strade gli edifici devono limitarsi a due piani in elevazione + seminterrato e cantinato ;

Ad eseguire successivamente alla esecuzione degli sbancamenti l’indagine geognostica richiesta nella relazione geologica allegata ed in base ai risultati confermare i calcoli di staticità;

– Prevedere la struttura di fondazione con travate anche perimetrali da cui inizino le armature dei pilastri 1 ·presentare i calcoli e gli esecutivi delle strutture a sbalzo.

Infine subordinatamente alla osservanza degli adempimenti e delle prescrizioni di cui sopra l’Ingegnere Capo del Genio Civile, si riservava ai sensi dell’art. 18 della legge 2.2.1974 L. 64 di autorizzare l’inizio dei lavori.

b)-Il parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Sicilia Occidentale n. 3836 del 2.6.1978.

c)-L’atto d’obbligo sottoscritto dal concessionario per la corresponsione al Comune degli oneri di urbanizzazione •

– Con nota del 21.4.1979  il concessionario dichiarava al Comune che il 26.4.1979 avrebbero avuto inizio i lavori di costruzione dell’Albergo.

In data 19/08/1979 l’Impresa Aurelio Napoleone Pino 1 assuntrice dei lavori dell’Albergo s. Bartolomeo  richiedeva al Comune l’autorizzazione a portare sull’Isola le macchine operatrici necessarie al prosieguo delle operazioni di  costruzione dell’Albergo.

Il Sindaco con nota n. 3439 del 23.8.I979 autorizzava l’entrata nell ‘Isola delle macchine necessarie ed invitava a

 –non arrecare danno alla quiete del  centro abitato dell ‘Isola nella stagione turistica.

-L’impresa a sospendere i lavori fino al 30.9.1979 al fine di non arrecare danno alla quiete del  centro abitato dell ‘Isola nella stagione turistica.

In data 3.3.1980 con nota 110/UT il Tecnico Comunale comunicava al Sindaco che ai sensi dell’articol o 4 della legge 28.I.I977 n° IO e dell’art. 36 della Legge Regionale 27.12.I978 n° 71 , erano da dichiarare decadute n. 21 concessioni edilizie fra cui la concessione n, 331, perchè a quella data non risultavano iniziati i lavori.

In data 5.3.1980 il titolare dell’Impresa AURELIO  PINO rivolgeva istanza al Sindaco del Comune di Ustica affinchè intervenisse  personalmente  per  convincere  l’inquilina della casa di proprietà Bonura a sloggiare. Tale ostacolo impediva il proseguimento  dei lavori per le situzioni di pericolo che si  sarebbero create con le operazioni  di costruzione.

In data 15.3.1980 con nota n.  I74/UT il Tecnico Comunale su richiesta del Sindaco confermava che quanto comunicato

con nota IIO/UT del 3.3.I980 è il risultato di una indagine condotta dall’Ufficio Tecnico in adeguamento a quanta previsto

-dalla vigente legislazione urbanistica e per quanto riguarda la concessione  n° 331 (”erroneamente indicata con n° 313

così scriveva:

CONCESSIONE  EDILIZIA N. 313

A nome di Bonura Giovanni e c., in data 31.8.1978 è stata autorizzata la costruzione di un Albergo , da realizzare in parte su area proveniente dalla demolizione del fabbricato segnato catastalmente al foglio 12 part.lle 447 – 654 – 655 ed in parte su area libera di cui alle part .lle 450 e 653•

Agli atti di questo ufficio, esiste dichiarazione formale di inizio lavori in data 26.4.I979,

Successivamente, in data 19.8.1979 , l’Impresa Aurelio Napoleone Pino , assuntrice dei lavori di costruzione dell’Albergo, ha avanzato a1 Comune richiesta di autorizzazione per portare sull’Isola delle macchine operatrici. Il Sindaco, in data 23.8.!979 con nota n. 3439 , nell’autorizzare l’entrata nell’Isola delle macchine necessarie alla realizzazione dell’opera, invita l’Impresa a sospendere i lavori fine al 30.9.1979 al fine di non arrecare danno alla quiete del centro abitato.

In data 1 .3.1980 a seguito di sopraluogo, si accertato:•che nessun lavoro era in corso, si è soltanto notata l’asportazione di alcuni conci di tufo  facenti   parte del muro  di  recinzione dell’ area libera di  cui  alle part/lle 450 e 653 •

 Pur mancando una norma precisa in merito alle quali attività edilizie possono  considerarsi  inizio lavori,  a modesto  avviso di questo ufficio si ritiene che la semplice asportazione di alcuni conci non può essere considerata inizio lavori. 11

Con nota del 25.9.1980  la ditta Bonura lamentava che ancora il Comune non aveva disposto  la chiusura al traffico veicolare,e pedonale nelle vie s. Bartolomeo, Sindaco I  Confusione e Magazzino limitatamente ai tratti che costituiscono  il

perimetro della zona nella quale dovranno essere proseguiti i lavori e che ancora il Comune non  aveva indicato la zona  della pubblica  discarica.Richieste tutte quante avanzate al Comune  il 25 .8 .1980.

Comunicava ancora la Ditta Bonura che in attesa che il Comune indicasse la zona, della pubblica  discarica il materiale  pro veniente  dagli  scavi  era,stato depositato momentaneamente  su proprietà in zona Tramontana.

La Ditta Bonura con domanda del 10.4.l98I chiedeva in relazione alla mole delle opere da realizzare delle sue particolari caratteristiche costruttive una proroga di anni 2 (due) del termine di cui alla comunicazione di inizio lavori del 21 .4.1979 ed argomentava a sostegno di tale richiesta che il ritardo nel completamento dei lavori era stato causato

a)- nel ritardo dell’inquilino a sloggiare dalla casa esistente su una parte dell’intero lotto di terreno

b)- che  l’ufficio del Genio Civile aveva rilasciato il N .0. ai sensi degli artt. I7 e I8 della legge 2.II.I974 soltanto l’1.10.80;

c)- che i lavori erano stati sospesi dal 23.8.1979 al 30.9.1979 giusta richiesta del Sindaco del 23.8.1979;

d)- che l’inverno I980-I98I aveva particolarmente ostacolato i lavori bloccando i trasporti marittimi.

Il 6.7.I98I la Ditta Bonura richiedeva al Sindaco il rilascio di idonea dichiarazione dalla quale, presa visione degli atti di ufficio “si evinca che i lavori di demolizione del vecchio fabbricato sulla cui area insistono i lavori, e quindi i lavori di sbancamento hanno potuto realizzarsi soltanto dopo 1 agosto 1980 ” •

 =A=C=C==E=R=T=A=M=E=N=T=I===

…. quanto appresso :

Dalla narrativa dei fatti esposti con successione cronologica è evidente che per rispondere alla richiesta del Comune di Ustica e cioè di ” procedere alla istruttoria della pratica avente per oggetto la legittimità del rilascio del certificate di abitabilità all’Hotel S. Bartolomeo e riferirne alla C.E. ” si deve prima esaminare la problematica in atto esistente e che si riferisce al termine di inizio dei lavori ed alla conformità dell’opera costruita rispetto al progetto

approvato •

INIZIO DEI LAVORI

Come detto precedentemente, la concessione n. 331 fu rilasciata dal Comune in base al progetto presentato dai concessionari e munito del visto n. 12467 dell’ Ufficio del Genio Civile del 5.7.I977 soltanto ai 3ensi dell’art. I7 della legge 2.2.1974 n. 64.

• In tale visto l’Ufficio del Genio Civile nel prescrivere la esecuzione di alcuni adempimenti da parte dei concessionari (indagini geognostiche da effettuare a seguito degli scavi di sbancamento ed in base ai quali risultati confermare i calcoli di staticità e l’adozione delle strutture di fondazionì con travate anche perimetrali da cui inizino le armature dei pilstri) , subordinava a tali adempimenti la autorizzazione ad iniziare i lavori ai sensi dell’art. 18 della legge 2.2.1974 n. 64.

•L’art .. I8 della sopracitata legge recita testualmente “FERMO RESTANDO L’OBBLIGO DELLA LICENZA EDILIZIA DI COSTRUZIONE PREVISTA DALLA VIGENTE LEGGE URBANISTICA, NELLE LOCALITA’ SISMICHE…NON SI POSSONO INZIARE I LAVORI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DALL’UFFICIO DEL GENIO CIVILE”.

“L’AUTORIZZAZIONE VIENE COMUNICATA SUBITO DOPO IL RILASCIO AL COMUNE PER I PROVVEDIEMNTI DI SUA COMPETENZA”.

L’ autorizzazione all’inizio dei lavori ai sensi dello art. 18 della Legge 2.2 .1974 n .64 fu rilasciata  dal Genio Civile in data 1.10.1980 (prot, 17844) eppertanto è chiaro CHE PRIMA DEL 1.10.I980 NON POTEVANO ESSERE ESEGUITE STRUTTURE IN C.A .

A questo punto occorre tenere presente che l’inizio dei lavori non può identificarsi con l’inizio della esecuzione delle opere. Difatti ai sensi e per gli effetti della circolare n. 425 del 20.1.1967 del Ministero dei LL.PP. “ i lavori si dicono iniziati allorchè siano state intraprese in cantiere le prime operazioni effettive: ad esempio … l’avviamento dei lavori di sterro e di fondazione”.

Or non volendosi addentrare in particolari irrilevanti occorre riferirsi allo orientamento giurisprudenziale degli “Organi Amministrativi” T.A.R. – Sicilia -· Sez. Catania 6.1 .1982· Sentenza ·N° 1;  Il consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia. 10.5.1974- Sentenza n. 167 così hanno deciso:

“L’autorizzazione del Genio Civile richiesta per le costruzioni da realizzare in zone sismiche dall’ art. 18 I  comma- Legge 2.2.1974 n. 64- : costituisce UNA “CONDICIO IURIS” SOSPENSIVA della efficacia delle licenze edilizi, per cui il termine annuale di decadenza per lo inizio dei lavori nelle suddette zone sismiche COMINCIA A DECORRERE DALLA DATA IN CUI LA LICENZA CONSEGUE GIURIDICA EFFICACIA E CIOÈ DALL’INTERVENUTA AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE.

Ed ancora il T.A.R. – Lombardia- 24.5.1983 – Sentenza n. 374 e 19.3.1983 – Sentenza n. 261;  Il T.A·R· Marche -20.12.1982- Sentenza n. 564; Il T.A.R.- Sicilia- 8.4.83 – Sentenza n. 292 , così recitano: “ Il termine annuale di validità  della concessione edilizia comincia a decorrere solo dal momento in cui siano venuti ad esistere tutti i presupposti per potere legittimamente procedere ai lavori e che è illegittima la decadenza di una concessione edilizia e il contestuale ordine di sospensione dei lavori quando il  ritardo nell’inizio della costruzione non sia dipeso dall’inerzia del titolare della concessione stessa ma da forza maggiore o da fatti dell’ amministrazione”.

•Ciò premesso e considerato ~ si rileva che poichè la concessione edilizia n. 331 fu rilasciata dal Comune di Ustica il 31.8.1979 con il N.,O,. del Genio Civile rilasciato soltanto ai sensi dell’arte I7, in forza delle sentenze · amministrative avanti citate , il termine di cui all’ art. 4 della legge 28.12. I977 n .10 e dell’ art. 36 della Legge Regionale 28.12.1978 n. 71 decorre dall’1.10.I981, data. in cui il Genio Ci vile di Palermo autorizzò l’inizio delle opere di costruzione.

Giova:ricordare a questo punto 1 in data 27.8 .I98I  l’ Ufflcio Tecnico Comunale accertava che il corpo “ A”. è di già completo nelle strutture mentre il corpo B” 11 è in fase di completamento strutturale.

DA QUANTO ESPOSTO SOPRA NE CONSEGUE IN FATTO LA VALIDITA’ DELLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 331 DEL 31.8.1978

CONFORMITA’ DELLE OPERE COSTRUITE RISPETTO AL PROGETTO APPROVATO •

Esaminando le osservazioni di cui  alla Relazione dell’ U.T.C. del 14.3.1984 ed avendo eseguito accurato sopraluogo, si relaziona quanto segue :

a)-          le varianti a carattere distributive interno e di destinazione d’uso di alcuni locali interni sono state eseguite su prescrizione dell’ E.P.T. al quale unitamente al Sindaco è devoluta dall’art. 232 del R.D. 1265la vigilanza sulle prescrizioni igieniche relative agli Alberghi (Legge Regionale 46/67  ; 37/72 e 78/76). Le   varianti a norma dell’art. 16 del R.E.                dovranno essere assoggettati alla procedura eseguita per il progetto originario e dovranno essere comunque approvate dal Sindaco prima del rilascio del certificate di abitabilità.   Ed ancora l’art. 5 comma d) del R .E prescrive che sono soggette a concessione le trasformazioni alla distribuzione interna •

Dagli atti consultati risulta che la Ditta Bonura in data 20.2.1983 presenta al Comune di Ustica il progetto di variante e che in data 20.1.1984 richiese il rilascio del certificate di abitabilità allegando la relazione tecnica illustrativa e n. 3 copie del progetto di variante già presentato il 20.2.1983) per la relativa approvazione.Per quanta riguarda le superfici delle stanze per gli ospiti dopo aver verificati gli accertamenti eseguiti dall’Arch. Lino e constatatane     la rispondenza, si condividono le considerazioni contenute nella relazione dell’Arch. Lino.

Cio premesso i rilievi effettuati hanno dato i seguenti risultati ne consegue che il volume costruito nell’edificio A di mc. 2.166,80 maggiore di me. 2,o8   rispetto a quello approvato , mentre il volume costruito dell’edifico  B di mc. 1.547,42 maggiore di mc. 30,40 rispetto a quella approvata. Tale DIFFORMITÀ COMUNQUE CONTENUTA ENTRA IL LIMITE DEL 2% DEL VOLUME REALIZZABILE A NORMA DELL’ART. I5 DELLA LEGGE N. 765 (art. 41 ter del testa coordinate Legge 17.8.1942 n. II50 modificata dalla legge 6.a.I967 n. 765).

Recentemente la L.R. n. 37 del 10.8.1985 all’art.7 ha ampliata tale tolleranza nella misura del 3%.

La differenza fra i dati forniti dall’ U.T.C. nella relazione del 14.3.1984 è dovuta al fatto che:

L’ U.T.C. ha omesso di riportare la misura a confine con la proprietà Alaimo ed inoltre non ha detratto la superficie non edificata costituita dalla rientranza su via Sindaco I0 pari a mt. 2,25 x 5,15 2 mq. 11,58 •La differenza dei dati circa il volume edificato dovuta al criterio adottato dall’ U .T.C. nel calcolo delle altezze e” dei volumi.

 Per quanta riguarrda  la  livelletta  stradale  di via s. Bartolomeo, che l’U.T.C. dichiara essere stata variata dai concessionari, il sottoscritto al fine di accertare documentalmente e inoppugnabilmente la superiore dichiarazione, ha  richiesto al Comune il verbale di allineamento previsto dal punto 9 della concessione n. 331   del 31 .8.!978 (dove avrebbero dovuto essere indicati i capisaldi degli allineamenti e delle quote altimetriche prima dell’inizio dei lavori). Verbalmente mi è stato riferito che l’adempi-mento di cui sopra non   è stato effettuato. Non  potendo  eseguire  riscontri  obiettivi ho ritenuto non producente pervenire a conclusioni incerte.

Per quanta riguarda gli infissi realizzati in vetrate a vista anzicchè in persiane, si ritiene che il problema non è da prender in considerazione in quanto i telai vetrati sono stati realizzati in legno Douglas così come previsto nel progetto e che di tale variante fu data comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Archi tettonici in data 30.3 .1983 che nulla ebbe ad eccepire •.

“’Il taglio a mansarda” dell’ultimo piano dell’ EDIFICIO A su via s. Bartolomeo e dell’ EDIFICIO    B             su via Sindaco                è stato prescritto dall’Ufficio del Genio Civile di Palermo all’atto del rilascio del N.O. ai sensi dell’art. I7 n. 12467 del 5.7.1977 al punto 1 e cof£ermato nel successive N.O. del 1.10.I980 ai sensi dell’art. I5.

Il certificate di conformità rilasciato dall’Ufficio del Genio Civile di Palermo ai  sensi dell’art. 28 della legge n. 64 del 1974 il riconoscimento ufficiale che l’opera è stata realizzata in conformità alle norme sismiche ed alle prescrizioni del Genio Civile.

Difatti   in data 1.10.I980 l’Ufficio del Genio Civile con nota n. 17844 inviata alla Ditta Bonura e p.c. al Sindaco di Ustica nel concedere il visto ai sensi degli artt. 17 e I5 dell ,legge 2.2.1974 n. 64 restituiva una copia del ” progetto di variante dettagliatamente descritta in oggetto “.

•Concludeva infine la nota :” Restano confermate tutte le disposizioni di legge e le prescrizioni di cui al succitato provvedimento n. 12467 del 5.7.1977 e specificatamente per quanto concerne il conseguimento della licenza di costruzione “per la variante esaminata se dovuta”. Pertanto alla luce di quanto sopra esposto appare chiaro che la smussatura di cui  sopra non è da considerare difformità perchè imposta dalle esigenze dell’attuazione delle norme sismiche.

L’atto d’obbligo di vincolo permanente di destinazione d’uso a parcheggio è stato stipulato il 25.6.1984 in Notaio Stella e registrato a Palermo il 28.6.1984 al n. 2220 e trascritto a Palermo il 6.7.1984 ai nn. 27420/22398.

Per quanto riguarda la zona vincolata a parcheggio, prima del rilascio del certificate di abitabilità dovrà apportarsi le seguenti modifiche: eliminazione della porta, vetrata di accesso; sistemazione dell’accesso carrabile; materializzazione dei confini della zona sottoposta a vincolo.

 ILLEGITTIMITA’ DEL RILASCIO DEL CERTIFlCATO DI ABITABILITA’

L’edificio in oggetto è  stato costruito con destinazione ad Albergo.

Il Regolamento Edilizio del Comune di Ustica approvato con D.A. n. 36 del 30.I.I982 all’art. 24 prescrive che il titolare della concessione ad edificare per ottenere l’autorizzazione di abitabilità o agibilità deve indirizzare al Sindaco domanda in carta bollata , quando i lavori siano stati ultimati e ne  sia stato effettuato il collaudo statico ( adempimento effettuato dai Sigg, Bonura alla data 21.5.1983 e 20.1.1984).

L’ U.T.C.  deve   effettuare la visita di controllo entro 60 giorni dalla richiesta e verificare la corrispondenza tra il progetto autorizzato e le opere eseguite e la corrispon-denza dei locali e degli impianti alle norme igieniche vigenti nonchè la presenza o meno di cause di insalubrità.

L’autorizzazione di abitabilità o di agibilità viene rilasciata dal Sindaco entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, qualora non sussistano impedimenti e           dopo che il titolare della concessione provveduto al pagamento dei diritti comunali, della tassa di conces-siane governativa e di quanta altro dovuto secondo la vigente legislazione.

Nei successivi artt. 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 e         38           sono indicati gli elementi di abitabilità

Da quanta sopra riportato, ne consegue che la licenza di abitabilità deve essere rilasciata dal Sindaco dopo che siano state verificate due condizioni essenziali e ciò sotto l’aspetto urbanistico se l’opera realizzata corrisponde con il progetto approvato dalla C.E. e se l’opera autorizzata e costruita risponde ai requisiti igienico-sanitari di cui al T.U. del 27.7.I934 n. 265.

L’Ufficio Tecnico Comunale di Ustica      in data

14.3 .I984 ha relazionato su presunte difformità urbanistiche, mentre nulla da osservare ha avuto sui requisiti sanitari dell’opera.

AVENDO ESAMINATO LA RELAZIONE DELL’ U.T.C. ED ESSENDO PERVENUTO ALLE PRECEDENTI CONSIDERAZIONI, IL SOTTOSCRITTO È DEL PARERE CHE È LEGITTIMO IL RILASCIO DEL CERTIFICATE DI ABITABILITÀ ALL’EDIFICIO DESTINATO AD HOTEL S. BARTOLOMEO PREVI I SEGUENTI ADEMPIMENTI :

1)-          siano eseguiti i lavori di modifica per la idoneita all’uso della zona di edificio (piano seminterrato edificio                8) vincolata a parcheggio.

2)-          i concessionari a norma dell’art. 9 della Legge Regionale 37/85 e dell’art. 48 della legge 28.3.1985 n. 47 inviino al Sindaco mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate con i relativi disegni (planimetrie- prospetti- sezioni)

3)-          certificazione dell’Ufficiale sanitaria del Comune di Ustica di corrispondenza dei locali e degli impianti alle norme igieniche vigenti (art. 24 R.E.) e del collaudo degli impianti speciali (aria condizionata ed aereazione – art. 27 R.E. ) •

Hotel San Bartolomeo: la concessione edilizia è validaultima modifica: 2015-11-18T09:43:14+01:00da aldo251246

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Una risposta a Hotel San Bartolomeo: la concessione edilizia è valida

  1. Nomina Commissari ad Acta per l’approvazione dei bilanci di previsione 2015, 60 a Palermo tutti i capoluoghi tranne Ragusa. KLICCA Qui il Decreto del neo assessore alla Funzione Pubblica On. Lantieri.
    fonte: http://www.forumcomuni.it

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