Baldassare Bonura: la sorprendente richiesta di archiviazione del P.M. Ennio Petrigni

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Scrive il Pm Petrigni “In verità, mai alcun verbale di sopralluogo agli inizi del marzo 1980 è stato redatto da tecnico comunale o comunque mai è stato rinvenuto agli atti del comune “, eppure archivia!!!!

di Baldassare Bonura

Pubblichiamo la sorprendente richiesta di archiviazione che il P.M. dott. Ennio Petrigni ha notificato a Baldassare Bonura, parte offesa e denunciante, poco prima dello scorso Ferragosto, dopo tre anni di indagini. Dopo avere informato il CSM e le Istituzioni competenti, di seguito rendiamo noti, ai sempre più numerosi lettori del blog, sia l’opposizione che la richiesta di archiviazione relativa al proc. Penale R.G.N.R., mod. 21, n. 10982/06 iscritto al Tribunale di Palermo nei confronti dell’ex sindaco-albergatore Ailara Vito e del nipote ex sindaco Licciardi Attilio, e contro l’avvocato Barbiera Vincenzo. Infine rimandiamo alla lettura della quarta puntata della storia liberamente tratta dalla vicenda giudiziaria di Bonura Stelle Bruciate, che bene ha pronosticato la rituale conclusione, ossia l’archiviazione, sulle ipotesi di reato, comprovate da documenti, fotografie e testimonianze, agite nel Comune di Ustica in modo continuato da più di un ventennio da amministratori-imprenditori a danno di attività concorrenti lecitamente avviate.

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE del PM

n. 10982 / 06 rgnr

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di

PALERMO

richiesta di archiviazione art. 408 cpp

al Giudice per le indagini preliminari

SEDE

II Pubblico Ministero Dr. Ennio Petrigni, letti gli atti del procedimento iscritto nei confronti di

1) AILARA Vito

2) LICCIARDI Attilio

3) BARBIERA Vincenzo

tutti per il reato p. e p. dall’art. 323 del Codice Penale

persona offesa BONURA Baldassare

Reiterandosi oggi la richiesta di archiviazione del procedimento formulata dal P.M. precedente titolare del procedimento, in data 11.10.2006, osserva quanto segue. II presente procedimento origina da una denuncia, avente veste di formale querela, proposta dal sig. BONURA Baldassare in data 11.9.2006 riguardante una vicenda, risalente nel tempo, che lo ha visto coinvolto nel fallimento della società “Hotel San Bartolomeo di Bonura & C.”

Perfettamente esposta in querela é la storia personale della società e dell’esponente che, per questioni e cavilli burocratici (sostanzialmente attinenti ad un ritardo nella erogazione di un mutuo bancario) dovette subire la declaratoria del fallimento proprio allorquando era già in prossimo avvio la regolare gestione dell’albergo sito in Ustica e denominato San Bartolomeo.

La vicenda giudiziaria è davvero molto complessa ed ha costituito oggetto di numerosi procedimenti sia penali, che civili, che amministrativi riguardanti le diverse questioni e i diversi aspetti volta per volta evidenziati negli atti incoativi. Va ricordato che il Comune di Ustica aveva rilasciato alla famiglia del BONURA, nell’estate del 1978, la concessione edilizia n. 331 per la realizzazione di un albergo in Ustica del cui inizio si era data comunicazione nell’aprile del 1979 nell’attesa, tuttavia, del rilascio della autorizzazione del Genio Civile., avvenuto effettivamente solo in data il 1 ° ottobre del 1980. Stante ciò e in considerazione del fatto che il Comune aveva disposto un sopralluogo onde verificare l’effettivo inizio dei lavori, esitato quest’ultimo

Negativamente (si dice in una sorta di riassunto cumulativo dei sopralluoghi effettuati in Ustica presso le ditte concessionarie, che erano stati rimossi soltanto dei conci di tufo dalla recinzione esterna), l’amministrazione comunale aveva dichiarato la decadenza della concessione.

In verità, mai alcun verbale di sopralluogo agli inizi del marzo 1980 è stato redatto da tecnico comunale o comunque mai è stato rinvenuto agli atti del comune .

Pertanto, alla luce di ciò e delle successive evenienze documentali, non può che certamente esprimersi conferma positiva dei sospetti che il BONURA ha sempre mosso contro il sindaco AILARA Vito laddove questi, con disinvoltura giuridica, emise nel settembre 1981 un provvedimento di demolizione delle opere edilizie (peraltro se non v’era stato inizio dei lavori il provvedimento appariva sin da subito avente oggetto impossibile) sulla falsariga di un sopralluogo mai avvenuto. Era nei fatti che il sindaco Ailara era vicino alla gestione della pensione “Clelia” diretta concorrente del costruendo albergo San Bartolomeo.

Per questo fatto, tuttavia, già il giudice Paolo Borsellino aveva siglato l’ordinanza di rinvio a giudizio dell’AILARA + altri imputati per il reato di interesse privato in atti d’ufficio, avendo disposto perizia in quel procedimento istruttorio ((Ing. Palazzo) che aveva risposto positivamente al quesito dell’AG circa la sussistenza di numerose violazioni di legge … attestate sull’ordinanza di demolizione n. 20/’81 .

I diversi gradi del giudizio seguito esitarono tutti un’assoluzione con formula dubitativa e rimangono quindi i relativi reati coperti dal giudicato.

Nella sostanza il punto odierno di questione, vista la ordinanza (a pag 207) datata 6.6.07 di rigetto della precedente richiesta archiviazione del GIP di Palermo, va oggi ritenuto quello attinente al profilo delle eventuali azioni dolose aventi rilievo penale (ciò anche sotto il profilo della attualità della loro perseguibilità non elisa dalla prescrizione o da precedenti giudicati) ed attinenti alla partecipazione all’asta fallimentare da parte dell’amministrazione usticense finalizzata a procurare vantaggi patrimoniali alla famiglia che gestiva l’Hotel Clelia, nonché attinenti ad inerzie od omissioni della curatela del fallimento sotto i vari profili evidenziati nell’atto di opposizione.

II primo profilo che ci occupa, nella sua sostanza, collima con quello della valutazione della perizia redatta dall’architetto LINO destinato al rilascio del certificato di abitabilità che avrebbe lastricato la strada per l’ottenimento del finanziamento della BNL. Le conclusioni dell’architetto LINO sono sorprendenti se solo si pensa a quanto poi imbastito dall’amministrazione comunale successivamente.

Infatti, il tecnico – che si ricorda era stato incaricato dallo stesso sindaco – scrive nella sua relazione che …” la costruzione dell’ Hotel S. Bartolomeo è conforme alla normativa urbanistica e alle previsioni di piano”, indicando per le difformità riscontrate nei volumi edilizi realizzati e per l’ottenimento del certificato di abitabilità la necessità di presentare varianti in corso d’opera da approvare da parte della CEC.

Questa relazione restituisce dunque opinabilità alla questione, in quel momento storico non controversa presso l’Amministrazione comunale, se dovesse l’intero immobile dell’Hotel ritenersi abusivo, perché le opere erano iniziate in ritardo e v’era una variazione di volumi in corso d’opera, ed in questo senso, dunque, legittimarsi sotto un doppio profilo la declaratoria di decadenza dalla concessione (invero resa per l’equivoco sulla data di inizio dei lavori), ovvero darsi corso all’iter per il rilascio della concessione in variante e, poi, del certificato di abitabilità. Ma tale perizia, nonostante fosse stata commissionata dalla stessa Autorità comunale, non venne mai ufficialmente utilizzata dal Comune per l’attivazione delle eventuali procedure di autotutela in ordine al ritiro del provvedimento di decadenza dalla concessione n.331, rimanendo dimenticata nei cassetti fino a quando per caso il Bonura, conclusa da tempo l’amministrazione AILARA, ne venne a conoscenza.

Di particolare importanza è in questo frangente l’attività giudiziaria intrapresa dalla famiglia BONURA che ricorro contro le ordinanze sindacali n. 20 e n. 22 del 1981 (sospensione dei lavori e demolizione delle opere). Nel dicembre del 1981 i Bonura ottengono, infatti, ordinanza sospensiva della efficacia delle due ordinanze, poi confermata da altra ordinanza del luglio 1982. Potrebbero dunque, a questo punto, procedere oltre i lavori di definizione e avviare a regime l’attività, ma rimane nell’oscuro quanto accaduto in questo frangente temporale, posto che la declaratoria di fallimento è del settembre 1985.

E cioè proprio quando l’albergo, pur mancante della certificazione di abitabilità, era già avviato.

 

I fatti certi che intercorrono in questo periodo sono la richiesta dei rilascio dei certificato di abitabilità avanzata nel luglio 1983 e la delibera di affidamento del gennaio 1985 della perizia “LINO”. A questo punto entrano in campo i condizionali d’obbligo. Se il Comune avesse doverosamente tenuto in debito conto la predetta perizia, forse si sarebbe percorsa altra strada e il BONURA non avrebbe perduto l’immobile, rimanendo nella possibilità di ottenere il finanziamento BNL ed evitando il fallimento. Nella sostanza è oggi di ciò che si lamenta l’esponente. Purtroppo però la valutazione di tale condotta dell’amministrazione AILARA, che certamente non può non connotarsi come dolosa, come d’altronde sostenuto nella citata ordinanza di rinvio a giudizio del Giudice Istruttore Borsellino, fa i conti sia con il giudicato sopraccitato che con la tempistica della prescrizione, pur rimanendo oggi vigenti gli effetti di quella azione certamente illecita.

E’ in questo ambito gestionale della cosa pubblica che si inserisce la valutazione delle condotte dell’amministrazione comunale di Ustica realizzate da quell’epoca e sino ad oggi. Invero, per quanto possa ritenersi invero molto dubbia l’azione delle amministrazioni AILARA e LICCIARDI (quest’ultimo nel 2002 avrebbe compiuto l’immissione nel possesso dei bene da parte dei Comune, ma altro doverosamente non avrebbe potuto fare), non possono per le amministrazioni successive avanzarsi dubbi di liceità riguardo ai comportamenti tenuti sulla vicenda dell’Hotel San Bartolomeo e sulla intenzione di farne oggetto di dominio patrimoniale comunale.

Infatti, dovendosi ritenere che, dopo la dichiarazione di decadenza della concessione 331 del ’78 l’immobile – abusivo, dunque – fosse stato acquisito de jure nel patrimonio della amministrazione comunale, il BONURA sostiene che mai l’amministrazione ha agito per tutelare l’immobile e destinarlo all’uso pubblico, destinandolo ora a magazzino, ora ad altro uso di comodo, ma in ogni caso lasciandolo chiuso a rovinarsi per incuria.

E ciò sostanzialmente avrebbe fatto per impedire che lo stesso potesse dar fastidio, in quanto grande albergo, alla pensione Clelia. Tale lettura, invero, rimane vittima di sé stessa non potendosi ritenere che il Comune acquisisca immobili con la procedura amministrativa della materia edilizia e poi debba ritenersi obbligato a gestire le attività che in quegli immobili stavano già conducendosi (o impegnarsi come nel caso di specie ad avviarle). In realtà la situazione dell’aspetto dominicale dell’immobile non è di facile comprensione, in quanto nello stesso momento vantano pretese su di esso i creditori dell’asse fallimentare, il comune che ritiene esso acquisito al proprio patrimonio a titolo originario, coloro che acquisteranno per ultimi (la SABO) all’asta fallimentare l’immobile.

Per le valutazioni di ordine penale concernenti l’azione delle più recenti amministrazioni comunali di Ustica, che hanno in qualche modo gestito l’a vicenda dell’albergo San Bartolomeo, merita qui riportare le dichiarazioni del sindaco Messina, a capo dell’amministrazione vigente di Ustica, sentito da questo P.M.:

MESSINA Aldo nato

 

OMISSIS

il quale riferísce in qualità dí persona informata sui fatti e nello specifico quale Sindaco di Ustica

 

ADR –

La questione sulla rivendicazione del possesso e della proprietà dell’Hotel San Bartolomeo di Ustica è ben chiara nella mia memoria. Attualmente è pendente presso la Suprema Corte di Cassazione un giudizio civile per la rivendica della proprietà la cui celebrazione avrà inizio a gennaio del prossimo anno. Negli anni che sono trascorsi sono stati celebrati numerosi procedimenti Giurisdizionali dinnanzi al TAR e al CGA con oggetto proprio la rivendicazione ora del possesso ora della proprietà dell’albergo in questione e ciò sulla scorta di atti amministrativi adottati dal Comune sempre in tema di destinazione d’uso. In particolare parte acquirente nel procedimento concorsuale di fallimento dell’Hotel San Bartolomeo, SABO srl, ha nel corso degli anni cercato di impedire l’attualizzazione della proprietà dell’albergo da parte del Comune, avviando ogni volta un ricorso al TAR allorchè si deliberava una destinazione d’uso.

E’ il caso in cui a seguito di delibera comunale si destinava l’albergo parzialmente a caserma dei carabinieri, posto che l’Arma non aveva una propria definitiva e comoda caserma nell’isola . A circa un anno di distanza dal mio insediamento avvenuto nel maggio del 2003, e quindi a circa due anni dalla seduta consiliare in cui sì deliberò la destinazione ad uso dei CC, mi arrivò (personalmente, cosa che ritengo strana, in quanto non inviatami presso la casa Comunale) una missiva a firma dell’avvocato LIVRERI nella quale mi si intimava di non procedere alla concreta destinazione d’uso dell’Hotel a caserma dei CC.

Esibisco e produco tale lettera del 21.2.2004.

Dopo qualche giorno la proprietà dell’edificio in cui aveva sede la caserma dei Carabinieri notificò sfratto per morosità ai Cc e quindi d’intesa con sua Eccellenza il Prefetto, cercai di avviare la progettazione per il recupero dell’edificio che non si prestava senza intervento a caserma dei carabinieri. Sulla base di un progetto di massima si stabilì che la spesa doveva aggirarsi sui duecento mila € che vennero stanziati dal Ministero dell’Interno.

Tuttavia, anche per effetto indiretto della missiva citata a firma dell’avvocato Livreri, l’Arma, stante il contenzioso aperto tra la SASO ed il Comune di Ustica in merito alla rivendicazione della proprietà sul bene da recuperare, non sentì sicurezza nell’avvio della ristrutturazione e, pertanto, il progetto si arenò.

ADR

Al momento in cui venne proposta la destinazione d’uso per caserma, sono certo per aver fatto io personalmente la ricerca, che la trascrizione nei registri immobiliari della acquisizione del bene al patrimonio del Comune era stata effettuata.

ADR

Ormai chiuso è il profilo giuridico in merito alla sanatoria che venne chiesta dalla sedicente proprietaria (Sabo) avendo l’ufficio tecnico comunale rigettato tale richiesta anche in forza di un parere legale dell’avvocato del Comune MACHI’.

E d’altronde non avremmo potuto cedere alla richiesta giacchè avremmo tacitamente data per affermata la proprietà del bene alla SABO.

ADR

Successivamente, essendo necessario dare una destinazione d’uso effettiva, chiesi al consiglio comunale di destinare l’albergo a centro anziani anche per approfittare di un finanziamento dell’assessorato agli Enti Locali di cento mila €, ma il Consiglio bocciò la delibera di Giunta con tale oggetto, attesa la non idoneità dei locali a centro per anziani.

Ad oggi, il comune non ha soldi per il recupero dell’immobile che versa in pessime condizioni per omessa manutenzione posto che il Comune – se non viene sancita giudizialmente la proprietà – non ha né interesse nè possibilità di imbarcarsi in costosi lavori di recupero e manutenzione.

ADR

Sul punto di questione del possesso dei beni mobili che si trovano all’interno dell’albergo, il Comune già nel 2001 – all’indomani della trascrizione del bene nei registri immobiliari – rappresentò alla Curatela la disponibilità alla restituzione del beni mobili nell’albergo custoditi, ma mai la Curatela si è fatta avanti per il recupero.

Anzi debbo dire che nel 2003 è stato presentato ricorso al TAR per la dichiarazione di illegittimità dell’apposizione dei sigilli sul bene e per l’ordine cautelare di consentire alla Curatela di procedere all’inventario dei beni da assoggettare all’asse fallimentare. Non ho saputo più nulla di tale ricorso ma immagino che non si sia insistito da parte ricorrente.

LCS

Quanto riferì al P.M. il sindaco Messina, il cui mandato è ben successivo ai fatti per cui è aperto questo procedimento di indagini, rivela come oggi l’interesse della Amministrazione comunale sia quello di impedire l’inizio di lavori costosi di recupero edilizio senza avere la sicurezza che I’A.G. sancisca definitivamente la proprietà sull’immobile. Ma rileva anche che l’amministrazione non è stata inerte a fronte della posizione da assumere riguardo all’immobile di che trattasi, immettendosi nel possesso del bene e ritenendolo proprio, salva ovviamente la dovuta cautela rispetto agli esiti dei procedimenti giurisdizionali dei quali si è fatto cenno e resistendo alle pretese dominicali dell’acquirente dell’immobile presso l’asta fallimentare.

L’altro profilo di cui si è detto con riferimento alla ordinanza di rigetto della archiviazione resa dal GIP nel giugno 2007, è quella della denunciata inerzia della Curatela del fallimento e, quindi, della indicazione del GIP di valutare la eventuale sussistenza di profili di reato.

Orbene, la curatela ha inizio nel settembre del 1985 e ciò di cui, specificamente, lamenta il BONURA nel verbale di s.i.t. de1 21.9.06 (pag. 141 primo vol.) e poi nell’atto di opposizione alla archiviazione, è il fatto che sin dall’inizio dello svolgimento del compito di amministrare l’asse fallimentare (e cioè l’albergo San Bartolomeo), l’avvocato BARBIERA ha preferito indugiare non scegliendo alcun tipo di metodo di “salvezza” del patrimonio, continuando la gestione alberghiera (furono invece definitivamente apposti i sigilli) e omettendo le azioni civilistiche contro il comune per la rivendica dei possesso del bene che il comune intanto nel 2002 aveva acquisito e avviando un’asta fallimentare con stime sott ovalutate dei beni.

Ciò di cui si lamenta infine il BONURA è che la inerzia dell’avv. BARBIERA consentì uno spoglio, lento ed inesorabile, dell’albergo da ogni suo arredo da parte di ignoti ed una svendita finali dei beni rimasti. Orbene, è negli atti un sostanziale e diverso atteggiarsi – a fronte di quanto oggi il Bonura si rammarica non essere stato fatto – dell’avv. BARBIERA rispetto al bene da amministrare, che rimane inquadrabile nello svolgimento, non libero ma controllato e dal G.D. e dal comitato dei creditori, dell’azione di curatela. Le scelte, che possono essere le più varie, certo saranno opinabili vieppiù dal fallito, ma certamente non possono ritenersi esse stesse rivelatrici di azioni dolose contro il fallimento, posto che nessuna prova o indizio è in atti che sia testimone di accordi con coloro che chiesero il fallimento, che acquistarono all’asta fallimentare il bene, che agirono per conto del Comune di Ustica, insomma un pactum sceleris che colori di sé anche lontanamente l’azione della curatela. Ogni ritardo, ovvero ogni scelta, d’azione della curatela non può dirsi – se ritenuto errato o anche solo irregolare o non comprensibile – indizio di dolo di reato.

Questo P.M. ha sentito il Barbiera che ha così risposto alla contestazione di accusa:

 

L’indagato dichiara:

intendo rispondere ; ADR

Conosco la vicenda del fallimento dell’ S.a.s. San Bartolomeo di Bonura Baldassare nella qualità di curatore del fallimento giusta nomina del Giudice delegato.

Io non fui nominato subito curatore del fallimento San Bartolomeo, ma successivamente in sostituzione del dímissionario Avv. L a Grassa. Dal momento ín cui assunsi la veste di Curatore mi resi conto che la struttura dell’ albergo non aveva ottenuto alcuna autorizzazione all’esercízío in quanto non era stata dichiarata né la fine dei lavori, né aveva ottenuto l’agibilità, né le autorizzazioni igieniche sanitarie e di sicurezza.

In quel momento erano pendenti i ricorsi al TAR contro le ordinanze comunali di sospensione dei lavori e di demolizione (ricorsi poi unificati) .

Io mi incaricai non solo di accatastare l’intero edificio, ma curai anche la pratica del rilascio delle autorizzazione di agibilità e abitabilità. La vicenda ha moltissimi aspetti controversi e ci vorrebbero ore per riassumerla. In definitiva posso dire che le erogazioni dei mutui del BNL e della Cassa di Risparmio vennero effettivamente emesse a favore della SaS Bonura e ad oggi ancora i creditori non sono stati soddisfatti.

Parlo dei fornitori e addirittura dei lavoratori che lavorarono per il mese di agosto 82 allorchè il Bonura aprì l’albergo senza nemmeno essere in possesso delle autorizzazioni di legge. Desidero consegnarle una memoria sui fatti e sulle circostanze poste a oggetto delle accuse che si muovono contro la mia persona.

L CS

Il deposito della memoria non è mai avvenuto, ma l’esame degli atti di indagine mostra che comunque l’attività della Curatela non è stata improntata ad una ignavia dolosa e ad una volontario rafforzamento dell’esito delle dolose azioni del sindaco AILARA. Prova ne sia che comunque la Curatela ha affrontato attraverso l’affidamento a legale di fiducia la proposizione di quelle azioni per la rivendicazione dell’immobile contro la pretesa del Comune di acquisizione. Nel presente procedimento è inserito per unione – dovuta a connessione oggettiva e soggettiva – anche un procedimento (n. 8328/08 ) che è stato aperto a seguito di querela sporta dal sig. BONURA in data 22.5.08 contro il BARBIERA.

In tale querela si espone che il curatore del fallimento avrebbe dovuto richiedere di astenersi dallo svolgimento dei compiti affidatigli dal GD, in quanto indagato nel procedimento n. 10982/06 . La questione non ha rilievo in diritto non evidenziandosi condotte di abuso di ufficio nella azione del curatore e potendo, semmai, assumere rilievo dinnanzi al G.D. per le eventuali azioni di revoca dei mandato conferito.

La ricorrente presentazione di numerosissimi esposti da parte del BONURA che indica manovre mafiose per l’accaparramento dell’albergo S. Bartolomeo in Ustica, invero traccia un percorso molto tortuoso che si allontana sempre di più dalla linea di indagine ordinata da codesta AG. nella richiamata ordinanza del giugno 2006. Ciò nonostante, questo P.M. ha disposto l’audizione dell’architetto SGROI, indicato dal BONURA come manovratore sin dall’inizio verso l’acquisto dell’albergo in asta fallimentare ed ha verificato presso il proprio ufficio se mai fossero state evidenziati da collaboratori di giustizia (anche con notizie pubblicate su quotidiani) eventuali interessamenti di Cosa Nostra sull’albergo. Gli esiti sono stati negativi.

Si è disposto sopralluogo presso l’immobile de quo al fine di verificare la esistenza di pericolo di crolli o di cattiva sicurezza dei bene e se ne è disposto il sequestro onde impedire l’ingresso a terzi nelle more delle decisioni giudiziali pendenti in cassazione sulla proprietà del bene. Purtroppo l’indagine, che evidenzia aspetti di risalente e cattiva gestione della presente vicenda della res publica in Ustica, non ha esitato un compendio probatorio di valore tale da consentire la costruzione di un impianto dibattimentale che possa, fondatamente, ritenersi produttìvo di declaratorie dì responsabilità attuali (e dunque non estinte per prescrizione o non toccate da giudicato) dell’amministrazione comunale o della Curatela del Fallimento.

Rimane certo l’amarezza per una vicenda personale sfortunatissima di una famiglia che ha visto sfumare – per una cattiva ed impropria gestione dell’amministrazione comunale dei primi anni ’80 – un sogno imprenditoriale di livello, vicenda i cui risvolti, pur essendo attuali, rimangono frutto di fatti risalenti per i quali tuttavia la presente indagine non ha compiti di giudizio storico.

P.Q.M.

visto l’art. 408 cpp

e l’art. 125 d.d’att al cpp;

CHIEDE

disporsi l’archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio ;

Palermo, 31.07.2009

II Sostituto, Procuratore

Ennio Petrigni

OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

TRIBUNALE DI PALERMO

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

 

OPPOSIZIONE EX ART. 410 C.P.P.

 

Il sottoscritto Baldassare Bonura nato

 

OMISSIS,

 

parte denunciante nel proc. Penale R.G.N.R., mod. 21, n. 10982/06, iscritto nei confronti di:

 

1) Ailara Vito

 

2) Licciardi Attilio

 

3) Barbiera Vincenzo,

 

tutti per il reato p e p. dall’art. 323 del Codice Penale, con la presente propone

 

Opposizione

alla richiesta di archiviazione presentata in data 31/07/2009 alla procedura n. 10982/06 R.G.N.R. mod.21, notificata in data 10/08/09

PREMESSO

Preliminarmente si porta a conoscenza che la presente opposizione alla richiesta di archiviazione verrà trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura ed ad altri Organi Istituzionali perché venga fatta piena luce sull’attività investigativa posta in essere dal PM, in particolare, titolare dell’indagine e della Procura della Repubblica di Palermo, in generale, relativamente alla vicenda di cui trattasi;

Nel merito si

CHIEDE

La prosecuzione delle indagini avente ad oggetto l’investigazione suppletiva riguardante:

OMISSIS

L’investigazione suppletiva relativamente ai punti potrà essere eseguita:

OMISSIS

OSSERVA

Rispetto a quanto esposto dal P.M.:

1)-Il sottoscritto si oppone alla richiesta di archiviazione innanzitutto evidenziando l’ulteriore aggravarsi della situazione giudiziaria di stallo in cui lo stesso viene tenuto dagli uffici giudiziari e dai suoi rappresentanti da 25 anni: in virtù di un fallimento inconcepibilmente ancora aperto grazie alle lacune delle indagini, alle conseguenti ingiustificate archiviazioni, pure a ridosso delle ferie estive.

2)-Il sottoscritto Baldassare Bonura, nella qualità di persona offesa, letta la richiesta di archiviazione relativa del procedimento n. 10982/06 rgnr reiterata dal P.M. Dr. Ennio Petrigni e notificata in data 10 agosto 2009, si oppone legittimamente per i motivi di seguito dettagliatamente esposti:

Non risponde all’oggettuale e ampiamente documentata verità dei fatti che il sottoscritto e la società dallo stesso rappresentata dovette subire la declaratoria di fallimento per “questioni e cavilli burocratici”, come sottoscritto dal P.M., in quanto l’erogazione del mutuo bancario non è vero che “ebbe un ritardo nell’erogazione” visto che il primo mutuo concesso venne regolarmente erogato in diverse tranche (a stato avanzamento lavori) per un totale di £817.000.000 e lire 150.000.000 per gli arredi.

Il sottoscritto è in possesso dei documenti attestanti quanto qui sostenuto dimostrando quanto sia, di converso, opinabile l’assunto del P.M. dedotto dalle proprie indagini, che se impostate su una più attenta lettura dei documenti semplificherebbero una vicenda tutt’altro che “complessa”, ma invece ben congegnata ed ordita in concorso da un gruppo di soggetti appartenenti sia alla compagine della pubblica amministrazione usticese che al gruppo imprenditoriale isolano ben ammanicato politicamente.

Ma come mai dopo 25 anni non c’è una mente giuridica illuminata tanto da individuare il reato di “associazione a delinquere”?!! Reato che, nonostante i decenni trascorsi, non è prescritto e che, quindi, sarebbe legittimo accertare con i dovuti mezzi investigativi e perseguire.

Anche in merito a quanto asserito dal P.M. riguardo al rilascio dell’autorizzazione del Genio Civile, c’è una grave incongruenza, infatti il sottoscritto ha da tempo fornito allo stesso P.M. i documenti attestanti il possesso della suddetta autorizzazione ben prima del 1 ottobre 1980, come invece dallo stesso affermato. Anche gli atti documentali che ristabiliscono la verità LEGITTIMANO AMPIAMENTE la presente opposizione.

Il sottoscritto ritiene altresì doveroso ricordare che, per dimostrare la totale falsità degli atti prodotti dalla pubblica amministrazione usticese per farlo sistematicamente fallire, ha già sporto denuncia per “uso sciente di falsa documentazione” contro l’allora sindaco Ailara Vito, contro il nipote anch’egli ex sindaco Licciardi Attilio, contro l’ex capo dell’ufficio tecnico Compagno Salvatore, e contro l’attuale amministrazione di Ustica; al fine di dimostrare come più soggetti, uniti a filo doppio da legami di sangue e d’affari, abbiano sistematicamente falsato atti comunali per impedire che il sottoscritto accedesse alla seconda tranche del mutuo deliberato rendendo nulla la legittima concessione edilizia, in base a cui il sottoscritto in buona fede iniziò regolarmente i lavori, portandoli poi a termine nonostante gli ostacoli frapposti da terzi illecitamente, nella ferma convinzione di poter dimostrare in un’aula di tribunale l’illiceità di comportamenti ascritti a più soggetti appartenenti ad una pubblica amministrazione non certo “allegra”, come definita forse con sin troppo eufemismo dal P.M, ma più realisticamente “corrotta” e capace di scendere a qualsiasi compromesso, anche con soggetti mafiosi, pur di salvaguardare gli affari alberghieri della propria famiglia e di quelle affiliate, al fine ultimo di estromettere un’impresa alberghiera aliena al loro giro d’interessi. Ed il metodo ben collaudato, cui tutt’oggi si ricorre ad Ustica per far chiudere locali ed alberghi concorrenti come da cronache recenti, è quello di inficiare permessi ed autorizzazioni attestanti la bontà dell’attività intrapresa, facendo ricorso a denunce e ad atti amministrativi presi di consesso dal primo cittadino e dai tecnici dei suoi uffici.

Questi fatti risponderebbero a quanto il Gip Puleo aveva richiesto disponendo ulteriori indagini, ossia verificare se la ex pensione Clelia avesse avuto vantaggi dalla distruzione dell’hotel San Bartolomeo: ebbene oggi quella pensione è un Hotel tre stelle di quattro piani senza concorrenti al centro di Ustica. Però questi stessi fatti, secondo il Pm, non costituirebbero terreno d’indagine perché coperti da giudicato, un giudicato emesso, occorre allora precisare, su falsa documentazione prodotta dai soggetti della pubblica amministrazione usticese, così come il sottoscritto sta procedendo a dimostrare in altra sede di giudizio.

 

Quindi né il giudicato, né, tanto meno, la “tempistica della prescrizione” (cito il P.M.) possono far da coperta ad un reato esteso all’associazione di più di un soggetto, identificabili nell’Ailara, nel Compagno, nel Licciardi e nella Curatela fallimentare la cui azione in associazione non è “dubbia” ma chiaramente collusa e atta a tutelare i propri interessi personali e personalistici, d’affare e di potere, inscritti sul territorio dell’intera isola di Ustica; reato che quindi va ben oltre “l’azione dubbia” di pubblici amministratori ed il loro comportamento (cito il P.M.), approdando ad un reale sistema ricattatorio capace di tutelare i propri reati, d’abusivismo e di scambio di voti, attraverso la macchina amministrativa e la compiacenza di alcuni dei suoi uomini nei posti di cruciale interesse.

Più di un documento esibito da più di tre anni al P.M. attesta, in maniera incontrovertibile, l’abusivismo atto e continuato della ex “Pensione Clelia” oggi albergo tre stelle sopraelevato anche con finanziamenti europei, e sta a dimostrare la lampante situazione di una pubblica amministrazione capace di violare principi di diritto e diritti personali altrui preservando i propri tutt’altro che legittimi, confidando nelle compiacenze di politici, uomini di legge e soggetti Istituzionali; reati tutti protrattisi sino ad oggi.

Ancora oggi nulla ha fatto in merito la Procura della Repubblica di Palermo che si è trincerata dietro “dichiarate difficoltà di accertamento” della Guardia di Finanza e dietro acquisizione di documentazione presso il Comune di Ustica che non serve a dimostrare se le autorizzazioni ottenute (per quanto attiene la legge sismica) rispondano effettivamente alle caratteristiche tecniche dell’edificio Hotel Clelia.

Anche la richiesta congiunta di sequestro probatorio dell’Hotel San Bartolomeo e dell’Hotel Clelia è stata disattesa per quanto atteneva all’Hotel Clelia.

Nella documentazione allegata si evince come il giorno 11.10.980 lo stesso proprietario dell’Hotel Clelia ed ex sindaco dichiarava l’inadeguatezza delle fondazioni del proprio Hotel, su cui però, in seguito, avrebbe costruito un ulteriore piano a scapito della pubblica incolumità e con finanziamenti Europei.

Bisognerà, inoltre, attualizzare la situazione giuridica dell’immobile “San Bartolomeo” sotto l’aspetto della legittima proprietà; immobile che, nonostante i permessi e la piena legittimità dell’iter dei lavori edilizi, fu, invece, dichiarato dall’allora amministrazione Ailara “abusivo“ in modo doloso in funzione di un’autorizzazione edilizia decaduta in virtù di un sopraluogo mai avvenuto (leggasi il disposto dell’ultima sentenza penale n.2326 del 27.10.93 che manifesta seri dubbi sulle effettività del sopraluogo dell’ufficio tecnico e sulla regolarità dell’atto amministrativo redatto) come lo stesso P.M. attesta, e a fronte del quale falso sopraluogo una volta denunciato il sottoscritto, insieme ai propri fratelli, ha dovuto subire un ingiusto rinvio a giudizio per calunnia, cui è seguita, razionalmente, un’assoluzione piena perché il fatto non sussisteva! Per logica, se la concessione edilizia non è scaduta, l’immobile non è abusivo, visto che l’attestazione del capoufficio tecnico sul mancato inizio dei lavori è spudoratamente falsa, e di questo lo stesso P.M. è stato chiamato a testimoniare in sede civile unitamente al Procuratore Capo.

Dunque l’immobile fu edificato nel rispetto di tutte le norme edilizie, ed il sottoscritto infatti proseguì i lavori, pagò tutti gli oneri di concessione del suolo urbano e dell’allacciamento idrico e fognario, ultimò le opere edilizie e aprì l’attività alberghiera dandola in gestione alla “Ustum” s.r.l, grazie alle autorizzazioni sanitarie, del Genio Civile (collaudo statico dopo comunicazione di fine lavori), dei Vigili del Fuoco e della Sovrintendenza e della Questura di Palermo, confidando contestualmente di dimostrare in sede giudiziaria la propria ragione contro gli ingiustificati e prepotenti provvedimenti amministrativi puntualmente denunciati; denunce che invece languivano sulle scrivanie di alcuni procuratori e che venivano sistematicamente archiviate.

Alla data di presentazione dei progetti di variante in corso d’opera l’immobile San Bartolomeo era già catalogato tra i beni di pubblica utilità essendo soggetto destinatario di finanziamenti agevolati della Regione Siciliana così come previsto dalla legge di riferimento.

L’immobile dunque è stato edificato non solo in buona fede, ma anche comunicando all’Amministrazione usticese, tempestivamente prima della richiesta del certificato di abitabilità, i progetti di variante in corso d’opera – i cui documenti sono stati soppressi dalla P.A. di Ustica e non si rintracciano nei fascicoli depositati dal PM- , e altresì seguendo le prescrizioni previste nel progetto approvato (art. 18) dal G.C. di Palermo prima che venisse rilasciato il permesso di abitabilità; fatto questo che al P.M. incredibilmente, dopo tre e più anni di indagini, non risulta!!, per il quale invece “…rimane nell’oscuro” quanto accaduto tra il 1981 ed il 1985, ossia tra l’ottenimento della sospensiva delle due ordinanze di sospensione dei lavori e di demolizione delle opere e l’apertura dell’albergo per le due stagioni tra il 1984 e 1985 (fatto noto all’intera città di Palermo di cui note personalità furono ospiti durante le due stagioni, esistono pure depliant, foto e fatture). Forse sarebbe stato sufficiente che il P.M. espletasse i doverosi interrogatori dei testimoni che il sottoscritto ha indicato allo stesso perché si documentasse con perizia.

Quanto rimane “oscuro” per il P.M peraltro è chiaramente detto e sottoscritto nella perizia Lino di cui lo stesso P.M è in possesso, e che chiaramente riconosce la bontà delle opere eseguite dai Bonura in perfetta sintonia con la perizia richiesta dal G.I. dott. Paolo Borsellino, e con le ripetute perizie dei tecnici dello stesso Istituto bancario erogatore del mutuo agevolato.

Bisognerà quindi indagare in modo più scrupoloso per capire perché il sottoscritto fu costretto a fallire proprio a causa della mancanza di quel “cavilloso” permesso di abitabilità che già era implicitamente in possesso del sottoscritto come autorizzazione sanitaria: il certificato igienico sanitario è sostitutivo del permesso di abitabilità per l’uso dell’immobile, così come sostenuto dalla stessa pubblica amministrazione nel certificato di abitabilità rilasciato successivamente alla curatela nel 1985 a seguito di varianti al progetto originario già inviate dai Bonura alla pubblica Amministrazione in corso d’opera, e che risultano essere state soppresse. La Questura, infine, diede alla società “Ustum srl” l’autorizzazione all’utilizzazione dell’immobile grazie al certificato igienico sanitario, nell’attesa del legittimo rilascio dell’abitabilità, che in presenza della sospensiva del TAR e delle autorizzazioni di fine lavori era un atto dovuto da parte della pubblica amministrazione.

La perdita dell’immobile è quindi l’esito di un’azione prepotentemente estorsiva agita attraverso la pubblica amministrazione usticese, da un lato, con l’azione delittuosa e congiunta dei soggetti su indicati oggetto del procedimento; dall’altro mediante le banche che, attraverso l’ingegnere Giuseppe Montalbano (condannato nel 2004 a sette anni e sei mesi per associazione mafiosa in primo grado e poi in appello nel 2009, ritenuto “soggetto pericoloso”) ed il suo reticolo di amicizie legali e contigue ad ambienti mafiosi (fatto oggi acclarato, ma su cui sin dal 1985 non si indagò archiviando le indagini del GI.CO avviate sulle denunce del sottoscritto contro tale soggetto pericoloso) indussero alcuni creditori (ivi compresa l’Istituto di Credito CCRVE per le Province siciliane che deteneva la Procura irrevocabile, conferita dai Bonura, all’incasso delle somme deliberate dalla Regione e dalla BNL) a portare alla declaratoria del fallimento in una Sezione fallimentare del Tribunale di Palermo che veniva gestita, per interposti soggetti, così dicono le carte, dall’ingegnere Giuseppe Montalbano e dal suo legale Girolamo Bongiorno.

Il sottoscritto, d’altro canto, si trovò chiuso in un labirinto senza uscita stretto nella morsa di gruppi malavitosi, interni, esterni ed istituzionali, che non gli consentirono di accedere alla seconda erogazione del mutuo spettante di diritto (con cui avrebbe coperto l’intero esborso sostenuto per il completamento dei lavori e l’avviamento dell’attività ricettiva) proprio perché privo dell’abitabilità ingiustamente negata, malgrado le reiterate richieste inoltrate ad un’amministrazione comunale rimasta sorda dall’anno 1983 all’anno 1985 (come da comunicazioni in possesso del sottoscritto) e a seguito di finanziamenti a tasso ordinario che invece la stessa Banca (BNL) erogava negando quello a tasso agevolato garantito dalla Regione Siciliana.!!!!!

 

Sarà doveroso infine approfondire le indagini per ristabilire pure l’equità nei confronti dei diritti civili del sottoscritto qualora si evidenziassero gravissime irregolarità anche nella dichiarazione del fallimento della “Giovanni Bonura & figli” sas, che per i Bonura fu un vero e proprio ricatto seguito alla richiesta del Montalbano di cedere la maggioranza delle quote detenute pena, appunto, il fallimento, e la conseguente perdita del bene: anche su tutto ciò indagò il GI.CO. ma alcuni giudici della Procura, ancora una volta, archiviarono nonostante la mole di documenti e testimonianze prodotte.

Quindi Codesta Procura non è certo chiamata a dare un “giudizio storico” (cito il P.M.) sulla vicenda in oggetto definendola superficialmente “sfortunatissima” (cito il P.M.), semmai ha il doveroso compito di riscontrare dai documenti prodotti dal sottoscritto se vi sia stata una gravissima lacuna nelle indagini, sia allora che oggi, causata dalle successive archiviazioni tale da nuocere all’intero quadro probatorio che ben dimostra come Sindaci ed ex Sindaci di Ustica amministrino tutt’oggi la “res publica” come propria a nocumento dei diritti dei cittadini onesti ridotti a perdere proprietà immobiliari ed attività imprenditoriali perché concorrenti.

Non servono libri e convegni per capire che comportamenti mafiosi, ossia di violazione di ogni legge, e di arricchimento disonesto grazie ad atti di prepotenza ed intimidazione continuata verbale e scritta, vengono agiti da pubblici amministratori, soggetti istituzionali e loro affini per gestire la “cose loro” in beffa alla Legalità ed alla Giustizia.

Risulta davvero difficile, anche ad una finissima mente giuridica, individuare una ed una sola spiegazione legale al fatto che un albergo con tutti i requisiti non abbia avuto l’abitabilità, impedendone così l’acceso alle successive erogazioni bancarie; se non per favorire la prosperità della dirimpettaia “pensione” della madre del sindaco diventata oggi albergo tre stelle in modo del tutto disonesto dopo aver fatto terra bruciata intorno a sé.

Per quanto attiene l’architetto Angelo Sgroi, il sottoscritto ha prodotto documenti comprovanti la mala gaestio della società SABO srl, dallo stesso rappresentata come amministratore unico e a tempo indeterminato, in materia sia di bilancio che di finanziamento personale con denaro di dubbia provenienza; inoltre lo stesso professionista si è avvalso dell’intera documentazione del sottoscritto in contiguità con l’avvocato Giovanna Livreri, ex legale del sottoscritto dal dicembre dell’anno 2003, presentandosi all’asta fallimentare con il fermo intento di sottrarre al sottoscritto ogni legittima possibilità di adire a vie legali per il riconoscimento del danno subito dalla corrotta amministrazione usticese; infatti il sottoscritto ha prodotto documenti e testimoni, che però il P.M. non ha debitamente escusso, per dimostrare l’infedele patrocinio dell’avvocato Livreri che, tutelando presso il proprio studio legale gli interessi dei “fratelli Sgroi di Carini”, truffava il sottoscritto rinviandolo a data da destinarsi non ottemperando in alcun modo al mandato assegnatole per la questione fallimentare del “San Bartolomeo”; anzi, come attestato da testimonianze scritte prodotte, lo stesso ex legale minacciava verbalmente il sottoscritto per indurlo a non proseguire le azioni legali intraprese (della denuncia penale il PM ha piena conoscenza avendone avuto trasmesso il fascicolo).

Nel contempo il bene veniva assegnato, mediante la consulenza legale della stessa Livreri presso il proprio studio, allo Sgroi, i cui consanguinei, come la cronaca ha reso noto dopo tre anni dalle denunce del sottoscritto, intrattenevano rapporti con uomini dei Lo Piccolo di Carini presso la sede CEDI del SISA di Carini diretta dal Paolo Sgroi. Ma il P.M. si limita, per inciso, ad asserire di avere escusso dei collaboratori di giustizia (chi siano non è dato sapere) e di non aver trovato alcun riscontro; forse non è bastato che il sottoscritto dimostrasse di essere stato oggetto di gravissime intimidazioni insieme a propri testimoni, e, in ultimo, di avere avuta distrutta l’utilitaria.

 

Ma per la Procura della Repubblica di Palermo, ormai, le denunce di un cittadino valgono meno delle parole di killer e mafiosi pentiti; inoltre, il sottoscritto deve rilevare doverosamente che le denunce sporte, a seguito delle quali ha subito pure pedinamenti e telefonate intimidatorie, sono rimaste depositate presso la segreteria di Codesta Procura sotto l’art. 45, alla mercè di chiunque volesse avvalersene visto che “trattavasi di semplici pseudo notizie di reato”.

 

Rimane dunque ermetico il consiglio che il P.M. dava al sottoscritto, davanti a testimoni, dicendogli testualmente “di non esporsi” e cioè di evitare di recarsi ad Ustica per constatare lo stato dell’immobile. Il sottoscritto, proprio alla luce della presente richiesta di archiviazione, non comprende, perciò, quale pericolo contestuale esistesse durante le indagini svolte dal P.M. che, invece, sembrava ben cosciente dei rischi che il sottoscritto affrontava a seguito delle denunce sporte.

Ma, forse, anche in questo caso, il sottoscritto, che a detta del P.M. è stato “sfortunatissimo”, meglio avrebbe fatto a fornirsi di amuleti e a fare i dovuti scongiuri prima di imbattersi sulla strada della giustizia!! O, forse, l’esortazione rivolta al sottoscritto perché non si recasse ad Ustica era una velata indicazione rispondente ai desiderata di soggetti “intoccabili” da denunce e indagini di ogni sorta?!

Di fatto secondo i PM della Procura di Palermo la vicenda del sottoscritto rimane “complessa”, anche perché tutti i testi indicati dal sottoscritto, che aveva fornito nomi e cognomi di testimoni, peraltro attendibilissimi, non sono stati interrogati nonostante i documenti e le attestazioni scritte dagli stessi e fornite da anni agli organi inquirenti; l’unico teste escusso dal PM, inoltre, è stato convocato in modo invero improprio (con nota scritta a matita su un foglietto bianco consegnata brevi mani al sottoscritto) e ascoltato dinnanzi a terza persona non dichiarata in verbale.

Infine, neanche l’ investigatore assunto dal sottoscritto è stato interrogato, nonostante l’importanza della sua testimonianza oculare che avrebbe confermato che il sottoscritto si trovava in serio pericolo e veniva fotografato da un terzo con l’intento di intimidirlo o, peggio, di ordire qualche atto grave a suo danno.

Di quanto detto sopra si è informata anche la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo.(vds allegato).

E ancora dalla disamina dei faldoni depositati dal PM:

A pag. 298 – Allegato 1 si evince che viene inviato a Ustica per effettuare il sopralluogo nell’albergo “San Bartolomeo” il P.G. M. As. UPS Mazzara Massimo, in data 21.09.2009, unitamente al Maresciallo Capo Durante Salvatore.

Il suddetto Maresciallo Mazzara è stato denunciato dal sottoscritto nel 2007, e di ciò si era fatta comunicazione al Pm dott. Petrigni per evitare conflitti di competenze; invece lo stesso Maresciallo ha espletato il sopralluogo dichiarando il degrado dei luoghi e l’inaccessibilità del lotto B dell’immobile; fatti questi tutti da riscontrare con una nuova visita all’immobile sui cui cedimenti si dovrà approfondire con una perizia di un proprio tecnico. Lo stesso maresciallo Mazzara si è occupato della denuncia del 26.05.2006, ripresentata il 19.07.2006 presso la Procura di Palermo iscritta al reg. gen. 9416.06.I , procedimento di cui è a conoscenza il dott. Petrigni e di cui il sottoscritto attende ancora riscontri e perizia calligrafica di firma apocrifa del socio di minoranza apposta sul verbale delle assemblee della società SABO srl che autorizzava l’amministratore della società a partecipare all’ asta del bene immobile “Hotel S. Bartolomeo”;

In merito alle dichiarazioni del Maresciallo Mazzara, il sottoscritto chiede di sapere quali siano le planimetrie visionate dal suddetto presso gli uffici comunali di Ustica e da quale tecnico comunale siano state fatte visionare;

Il sottoscritto chiede altresì di potere esaminare il cd contenente il documento fotografico prodotto dal Maresciallo Mazzara e sigillato in busta spillata allegata al fascicolo.

Come da fascicolo – Allegato 90 in data 4.02.2006 è avvenuta la consegna di un mazzo di sette chiavi dell’immobile suddetto da parte della suddetta società SABO al Comune di Ustica nella persona del vigile urbano Ventrice che, come da denuncia del sottoscritto, nel 2003 aveva rotto i catenacci dell’immobile soggetto al fallimento costituenti sigilli del tribunale di Palermo ( esiste produzione di foto nel fascicolo del proc. 9990/02);

Inoltre il sottoscritto nel luglio 2007 aveva incaricato un investigatore per recarsi ad Ustica ed espletare un’indagine sull’immobile; investigazione che di fatto il suddetto investigatore non poté espletare dato che il vice sindaco del Comune di Ustica dichiarò che non esistevano chiavi dell’immobile in deposito presso gli uffici comunali. Di tutto ciò esistono numerose testimonianze, ma neppure l’investigatore è stato escusso su tali spunti investigativi;

Secondo il fascicolo- Allegato 62 (nel faldone contenente la comunicazione n. 1008/16/2006 del 21.01.2008) esiste una lettera dell’Ufficio Tecnico firmata dal tecnico comunale facente funzione del 3.02.1984 n. 739 – Comunicazione –Istanza di variante inviata al Sindaco in cui si conferma di avere ricevuto le varianti (a cui si riferisce la perizia dell’arch. Lino) in corso d’opera del progetto originario (altra documentazione conferma tali circostanze);

Secondo il fascicolo- Allegato 153 esiste la dichiarazione del Signore Marcello Caserta n.q. di Istruttore tecnico del Comune di Ustica chiamato a verbale di sommarie informazioni rese il 19.09.2007 in cui afferma testualmente che “nessun immobile è stato acquisito al patrimonio Comunale, fatta eccezione per il caso singolo del “San Bartolomeo”.

Mentre ad Ustica l’abusivismo edilizio è diventato consuetudine

 

Stante quanto precede, si chiede che:

VOGLIA

IL SIGNOR GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

 

Dichiarare ammissibile la presente opposizione, conseguentemente respingere la richiesta di archiviazione effettuata dal P.M. fissando la data dell’udienza in Camera di Consiglio.

Palermo, lì 25/09/2009

Con Osservanza,

Baldassare Bonura

Baldassare Bonura: la sorprendente richiesta di archiviazione del P.M. Ennio Petrigniultima modifica: 2009-09-25T19:47:00+02:00da aldo251246
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