Ustica, denuncia all’A.N.AC. 20 luglio 2016

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Oggetto: Comunicazione sui contenziosi pendenti sull’immobile “Hotel San Bartolomeo” ubicato nel centro storico dell’Isola di Ustica, in Via San Bartolomeo 41, ex part.lle 447,450,653,654,655, riunite nella particella “655 Catasto Fabbricati” al foglio n. 12. Usucapiente Baldassare Bonura C.F. BNRBDS46T25G273M come da nota di trascrizione ipotecaria Agenzia delle Entrate al R.G. n. 34966 e al R.P. n. 26774 del 25 luglio 2013.

Con la presente, facendo seguito alle Pec informative relative alla vicenda di cui in oggetto, il sottoscritto baldassare Bonura, …xxx….xxxxx…., usucapiente e parte attrice nella causa pendente contro il Comune di Ustica rende noto che il giorno 22 aprile 2016, dinnanzi al Collegio della II Sez. Civile della Corte di Appello di Palermo è stato disposto il prosieguo del giudizio di accertamento per usucapione maturato a favore di Baldassare Bonura, con rinvio all’udienza del maggio 2018 per la precisazione delle conclusioni.

Nel caso de quo la sentenza definitiva dichiarativa di accertamento della proprietà “per usucapione” ha effetto retroattivo e cancella i pesi, i diritti di garanzia e i diritti parziari di terzi; tale effetto estintivo si verifica, infatti, per via dell’efficacia retroattiva dell’usucapione stessa. È questo il chiarimento fornito dalla Cassazione. sent. n. 8792 del 28.06.2000.

Per gli effetti retroattivi (quindi ex tunc) devono considerarsi inefficaci gli atti di disposizione del diritto compiuti medio tempore: “Di per sé infatti gli atti di disposizione a favore di terzi non incidono sul possesso ad usucapionem” Cassazione 1530/00.

Ciò inficia qualsiasi ulteriore tentativo della P.A. di Ustica nella pervicace volontà di inserire, in corso di giudizio pendente, il suddetto immobile nel PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 alla voce: “Risanamento locali ex hotel San Bartolomeo” con relativo progetto di euro 5 milioni (progetto di cui si è già richiesto l’accertamento della congruità dei costi con il reale stato attuale dell’hotel) immobile che, come attestato da certificazione dell’Ufficio delle Entrate di Palermo, non è certamente del Comune di Ustica e non utilizzabile da parte della P.A. per l’ottenimento di finanziamenti in corso di giudizio.

L’accoglimento, poi, da parte della Corte di Appello di Palermo delle motivazioni addotte dal sottoscritto usucapiente di fatto rende permanente lo stato di fatto e di diritto del sottoscritto sulla proprietà  del l’hotel  per usucapione secondo i termini di legge; e la relativa conferma della  trascrizione,  di  cui  al l’ art.  2651 c.c. per l’esercizio  del  diritto  di  usucapione ex art. 1158,   presso la Conservatoria R.R.I.I. di Palermo a favore di Bonura Baldassare contro il Comune di Ustica, in ordine alla proprietà dell’immobile in oggetto “Hotel San Bartolomeo”, via San Bartolomeo 41, part.lle 447,450,653,654,655, riunite nella particella “655 Catasto Fabbricati” al foglio n. 12, ne certifica lo stato di fatto attualmente in essere. Si precisa, altresì, che la suddetta particella “655”,  ad oggi, risulta erroneamente oggetto di trascrizione a favore di terzi per acquisto in sede di asta fallimentare annullato con sentenza in sede di Cassazione nel 2009 con restituzione dell’intera somma versata in sede d’asta + IVA da parte della curatela del fallimento n. 191/85 della Sez. fallimentare di Palermo  (rendicontazione e chiusura del fallimento “Bonura Baldassare” Decreto Cron. N. 8796/10/12).

Per i fatti sopra esposti, essendo per legge, ad oggi, esclusa in termini assoluti, la proprietà dell’ i mmobile  in capo al Comune di Ustica, il sottoscritto nella qualità di usucapiente, nell’esercizio delle prerogative e dei diritti conferiti dalla Legge, precisa, per opportuna conoscenza, che tutte le attività poste in essere dalla

P.A.,  successive  al  compimento  dell’usucapione  retroattivo,  da  parte  del sottoscritto, sono, per Legge, da ritenersi nulle.

Infine con la presente si precisa, per opportuna conoscenza, che, contro la P.A. di Ustica, in merito alla vicenda Hotel San Bartolomeo, è pendente, presso la Corte d’Appello di Palermo, prossima udienza giugno 2017, il giudizio incoato dal sottoscritto per “QUERELA DI FALSO IN VIA PRINCIPALE” avverso le due ordinanze sindacali poste a base della decadenza della concessione edilizia n. 331 da parte di un Sindaco privo di competenza funzionale, giusta L.64/74 della protezione civile e i cui accertamenti in sede penale furono condotti dal Giudice Istruttore dott. Paolo Borsellino, che attestò invece la conformità dell’intera opera alberghiera “Hotel San Bartolomeo”                                                           rispetto al progetto vidimato dal Comune di Ustica e dal Genio Civile ex lege 64/1974 di Palermo, che poi ne rilasciava la conformità.

Il Giudice penale, unico competente in materia di ispezione tecnica in zona sismica e di accertamento di abusivismo ex Legge n. 64/1974, dott. Paolo Borsellino, smentì gli accertamenti del Sindaco pro tempore del Comune di Ustica sia sulla validità della concessione edilizia che sulla regolarità dei lavori di costruzione dell’albergo San Bartolomeo di Ustica 4 stelle di proprietà del sottoscritto.

I due giudizi pendenti in sede civile, di cui sin qui si è voluto informare Codesto Ufficio, e le denunce penali sporte all’autorità giudiziarie e tutt’oggi anch’esse pendenti, impediscono, per legge, qualsiasi finanziamento pubblico a favore della P.A. del Comune di Ustica che non è proprietaria dell’Immobile Hotel San Bartolomeo.

Si precisa inoltre che giusto quanto previsto dalla Legge il sottoscritto ha apposto i propri sigilli all’Hotel dandone immediata comunicazione al Comando Carabinieri di Ustica e a tutti gli Organi competenti, sigilli che il Comune di Ustica aveva illegittimamente violato e che per tale motivo era stata denunciata alla Procura della Repubblica di Palermo dal curatore fallimentare del Tribunale di Palermo.

Il sottoscritto perseguirà, giuste vie legali, tutte le azioni volte alla violazione del diritto di proprietà e delle disposizioni CEDU, qualora gli Organi in indirizzo, già informati sui contenziosi pendenti sull’hotel in oggetto, non ottemperassero all’annullamento di: Piano Triennale Opere Pubbliche, progetti, finanziamenti nazionali/europei richiesti dalla P.A. di Ustica e ricadenti sul suddetto immobile.

 Tanto si doveva, per opportuna conoscenza, distinti saluti,

Palermo, Lì 20/VII/2016

Baldassare Bonura

 

 

 

Ustica, denuncia all’A.N.AC. 20 luglio 2016ultima modifica: 2016-08-11T13:28:44+02:00da aldo251246
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