Ustica, delibera di nuovo sul Piano Triennale 2015/2017

Il sottoscritto Baldassare Bonura, in data 19 Ottobre 2015, comunicava, a mezzo PEC, al Segretario comunale di Ustica Dott. Antonino Macaluso (prot. N° 5966 del 20.10.15), l’omessa pubblicazione sull’Albo Pretorio on line delle delibere del Consiglio Comunale del 25 settembre 2015 secondo i termini di legge previsti sugli obblighi di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; disposto al Capo II dalla Legge Regione Sicilia n.11/2015 art. 18).

Infatti, le suddette delibere erano state pubblicate on line il 14 ottobre 2015 DOPO ben 19 GIORNI DALLA LORO EMISSIONE: solo dopo segnalazioni agli Organi preposti al controllo, e dopo sollecitazione telefonica del sottoscritto agli Uffici comunali, poco prima del subitaneo e perdurante guasto alle linee del Comune…

Orbene, si è venuti a conoscenza che il giorno 16 novembre 2015 nel prossimo Consiglio Comunale si delibererà nuovamente sul Piano Triennale delle Opere 2015/2017, a riprova che non erano infondati i dubbi sussistenti sulle modalità della precedente deliberazione, sulla tardiva pubblicazione on line a pena di NULLITA’, oltre che sui contenuti della delibera e sui progetti…

A difesa dei propri diritti reali acquisiti, il sottoscritto comunicava al Segretario suddetto, come poi al Commissario ad acta Ing. Pietro Scaffidi Abbate, i due giudizi civili oggi pendenti sull’immobile “Hotel San Bartolomeo”, e di ritenerlo già acquisito in fatto per usucapione ex art. 1158 codice civile che così recita: “nella usucapione il diritto si acquista per il trascorrere del tempo accompagnato da una attività svolta da un soggetto su un bene su cui grava un diritto reale altrui; questa attività è il possesso”, in modo ininterrotto, pacifico e pubblico.

Un esempio chiarirà a tutti il concetto. “Supponiamo che io sia proprietario di un fondo agricolo, ma a causa della sua lontananza e della sua posizione disagiata non me ne occupi per venti anni; nello stesso periodo, però, un contadino occupa il mio fondo e comincia a coltivarlo a recintarlo etc. comportandosi, quindi, come se fosse il proprietario; se io non faccio valere il mio diritto per venti anni, e il possesso del contadino dura ininterrottamente per lo stesso periodo, il contadino diverrà proprietario del fondo per usucapione, mentre io avrò perso il diritto proprio perché usucapito dal contadino“(Fonte: “Manuale del Diritto Privato” Esami di abilitazione)

Orbene i Bonura alias proprietari del fondo, secondo i principi base del Diritto Privato e del Diritto fallimentare, hanno legittimamente esercitato il possesso sull’immobile dal 1979 al 1999: ossia come proprietari, con albergo finito nel 1982 e attività alberghiera aperta nel 1984 e 1985; e poi durante il fallimento, senza interruzioni, sino già al 1999 per i 20 anni sufficienti a confermare il loro possesso per usucapione.

Invece il Comune di Ustica alias contadino, come è pubblicamente noto a tutta la popolazione, dopo le ordinanze sindacali del 1981 (1979 ex tunc) non ha mai preso possesso materiale dell’immobile le cui chiavi sino al 2002 sono state in mano alla curatela, e i cui sigilli del tribunale fallimentare sono stati rotti contro legge dal Sindaco di Ustica e dall’ufficio tecnico nel 2002, che vi si immetteva pure con violenza.

Tutto quello che è accaduto dopo il 1999 (aste giudiziarie e loro annullamento; trascrizioni varie e cancellazioni etc…) non prescrive il maturato diritto già acquisito per usucapione dai Bonura perché è imprescrittibile.

Nelle sedi giudiziarie il sottoscritto, nell’ossequio delle leggi e della legalità, ha chiesto ad un Giudice ordinario di “accertare l’avvenuta usucapione di fatto”, la cui sentenza è di “mero accertamento” e non toglie e non aggiunge nulla all’usucapione di fatto già acquisito. Alla sentenza di primo grado, di cui in questa sede si evita di esprimere pareri per il rispetto che si deve alle toghe (ma a tutto c’è un limite..!), il sottoscritto ha predisposto Appello cui seguirà notifica al Comune di Ustica e relativa reitera di Trascrizione ipotecaria.

Il sottoscritto esperirà, altresì, tutte le azioni a tutela della proprietà, ivi comprese quelle risarcitorie, pari all’attuale valore immobiliare dell’hotel, contro tutti i soggetti della P.A. che volessero continuare ad esperire azioni in violazione del diritto di proprietà già maturato, oltre ai danni già prodotti al proprietario dalla disapplicazione della legge sismica n°64 del 1974.

Di seguito, per pubblica conoscenza, si copia e si incolla la PEC del 19 ottobre 2015 inviata al Segretario Comunale di Ustica, e la PEC del 2 novembre 2015 inviata al Commissario ad Acta n.q. dell’ufficio tecnico di Ustica secondo il decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 426/Gab 9 settembre 2015.

Ricevuta

Data: Mar 20/10/2015 09:30Da comune@pec.comune.ustica.pa.it
A: baldassare.bonura.itOggetto: R: invio comunicazione nullità delibere

Comune di Ustica

con la presente le notifichiamo che in data 20-10-2015 la sua email avente oggetto ‘invio comunicazione nullità delibere’ è stata protocollata con numero 5966.  Questo è un messaggio generato in automatico dal sistema informativo, si prega di non rispondere.
Grazie.
Cordiali Saluti. Comune di Ustica

Baldassare Bonura

Via xxxxxxx

xxxxx Palermo

Pec: xxxxxxxxxxx

Al segretario del Comune di Ustica (PA) Sede Municipale

90010 Ustica (PA)

Pec: segretario@pec.comune.ustica.pa.it

Oggetto: omessa pubblicazione sull’Albo Pretorio delle delibere del Consiglio Comunale di Ustica emesse in data 25 settembre 2015, nei termini di legge sulla trasparenza e sulla pubblicità.

Con la presente si segnala, alla S.V., la mancata pubblicazione, sull’ Albo Pretorio on line del Comune di Ustica, nei termini stabiliti dalle normative sotto riportate, delle sotto elencate delibere del Consiglio Comunale emesse il 25 settembre 2015 e pubblicate in data 14/ottobre/2015,  DOPO ben 19GIORNI DALLA LORO EMISSIONE:

– delibera di consiglio comunale; n. 42 del 25/09/2025 certificazione sforamento del patto di stabilità dell’esercizio finanziario 2014 ed adozione atti conseguenti;

–   delibera di consiglio n. 41 del 25/09/2015 interrogazione riguardante al pista di atterraggio elisoccorso; n. 146/2015 delibera di consiglio n. 40 del 25/09/2015 interrogazione sull’area di stoccaggio (consigliere Lupo)

–    delibera di consiglio n. 39 del 25/09/2015 riconoscimento debito fuori bilancio Tranchina giuseppe riconoscimento debito fuori bilancio Tranchina giuseppe;

–   delibera di consiglio n. 38 del 25/09/2015 approvazione schema di programma triennale delle opere pubbliche;

–  delibera consiglio 37 del 25/09/2015 nomina scrutatori.

Precisando che quanto sopra è avvenuto in violazione del:

1)      DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni (13G00076) (GU n.80 del 5-4-2013 note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013).

2)      Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attivita’ delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto al Capo II dalla Legge Regione Sicilia n.11/2015 art. 18 – Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet che introduce un nuovo obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet In particolare l’art. 18 così recita testualmente: “Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall’approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini  l ’atto  è nullo ”.

Così i fatti cronologicamente svoltisi dopo il Consiglio Comunale del 25 settembre 2015 e doverosamente documentati dal sottoscritto.

CONSIDERATO CHE

 Quanto sopra sembrerebbe preludere all’intento, da decenni messo in atto da sindaci e dirigenti dell’UTC della P.A. di Ustica, volto all’ingiusta locupletazione dell’immobile, acquisito illegittimamente in pendenza di giudizi amministrativi pendenti e in disapplicazione della L. 64/1974 vigente in zona sismica, per l’ottenimento di finanziamenti pubblici europei o, in alternativa, per la vendita dello stesso immobile sito in Ustica in Via San Bartolomeo n. 41, mediante l’inserimento dell’immobile, illegittimamente, nel Piano Triennale delle Opere 2015/2017, sulla cui delibera ORA PENDE NULLITA’:

–      nonostante la già intervenuta prescrizione del diritto del Comune di Ustica di ottenere la consegna ed il godimento del bene per decorso di oltre venti anni e la conseguente pubblica dichiarazione del sottoscritto di maturata usucapione dell’immobile a favore dello stesso;

–      nonostante la circostanza che la P.A. trovasi attualmente “SUB IUDICE”, presso la Corte di Appello di Palermo, anche per un procedimento di “Querela di falso in via Principale” intentato dal sottoscritto contro il Comune di Ustica avverso l’ordinanza emessa dall’allora sindaco di Ustica Ailara Vito di decadenza della richiamata concessione edilizia n. 331 del 31/VIII/78;

–      nonostante il bene sia oggetto di nota di TRASCRIZIONE IPOTECARIA (come già comunicato all’Agenzia Nazionale del Demanio) a favore di Bonura Baldassare presso la Conservatoria del Registro Immobiliare-Agenzia delle Entrate di Palermo;

Quanto sopra premesso, il sottoscritto

Chiede

a Codesto Organo istituzionale in indirizzo di volere dichiarare nulle le delibere consiliari del giorno 25 settembre 2015 su indicate ed allegate nel rispetto di quanto disposto dal DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 e dal Capo II della Legge Regione Sicilia n.11/2015 art. 18.

Si comunica inoltre che il sottoscritto farà seguire, alla suddetta segnalazione comunicata anche all’autorità giudiziaria competente, le azioni legali conseguenziali per il ristoro degli ingenti danni subiti nel corso degli ultimi trent’anni, contro i soggetti della P.A. per la tutela del proprio diritto di proprietà sull’immobile e dei diritti ad esso sottesi nonché avverso gli abusi messi in atto dalla Pubblica Amministrazione di Ustica, tanto più che per circa otto mesi è mancato il segretario comunale preposto al controllo della trasparenza e della regolarità degli atti amministrativi comunali.

 Palermo 19/X/2015

 Baldassare Bonura

segue altra PEC

Al Commissario ad acta dell’U.T.C. di Ustica (PA)

Ing. Pietro Scaffidi Abbate

Giusta Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana

del 9 Ottobre 2015 PARTE I n. 41

Via Ugo La Malfa, 169

servizio3.dru@pec.territorioambiente.it

Oggetto: Provvedimenti concernenti nomina di commissario ad acta presso il comune di Ustica per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza riguardanti le pratiche i cui “abusi sono insanabili”.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 426/Gab 9 settembre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, la S. V, dirigente in servizio presso Codesto Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Ustica per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina, indicati in oggetto.

Premesso che

-per l’Ordinamento giuridico italiano, coerentemente con le recenti Direttive dell’Unione Europea, il diritto di proprietà privata è “bene primario, meritevole di tutela privilegiata”, l’acquisizione ope legis di cui all’art. 7 L. 47/1985, che fa scaturire in capo alla P.A. un “diritto di proprietà a titolo originario” non trae la sua origine dai provvedimenti (ordinanze sindacali) della P.A. che hanno ESCLUSIVAMENTE FUNZIONE DI RICOGNIZONE E ACCERTAMENTO e quindi NON SONO COSTITUTIVE DEL DIRITTO;

-il diritto di proprietà del bene fiscalizzato così sorto in capo al Comune è soggetto al regime privatistico;

qualora “le valutazioni di competenza riguardanti le pratiche i cui abusi sono insanabili” dovessero riguardare la costruzione, la realizzazione e il completamento delle opere dell’immobile di mia proprietà dell’Hotel denominato “San Bartolomeo” , categoria 4 stelle, ubicato nel centro storico del Comune di Ustica (PA) in Via San Bartolomeo n° 41, ed eventuali inesistenti “abusi insanabili” relativi alla medesima costruzione, ai fini del rispetto della normativa nazionale vigente in zona sismica ex Legge 2 febbraio 1974 n° 64 e delle relative disposizioni della competente Protezione civile, relativamente alla questioni giudiziarie ad oggi pendenti sia in sede civile che penale del suddetto Hotel di proprietà del sottoscritto,

si precisa quanto segue:

–  1) L’immobile de quo, le cui opere di costruzione sono state ultimate in data 24/XI/1982, tre anni prima che venisse promulgata la legge 47/85, è stato realizzato (vds atto concessorio) giusta L. 64/74 (costruzioni in c.a. in zona sismica), nel totale rispetto delle normative urbanistiche e sismiche vigenti all’epoca della costruzione,  ed ultimato il 24.XI.1982, secondo quanto esplicitamente prescritto dall’Ufficio della Protezione Civile ossia dall’Ufficio del genio Civile di Palermo e confermato dallo stesso Ufficio all’atto del rilascio del certificato di conformità delle opere realizzate rispetto agli elaborati progettuali approvati nonché nel rispetto sotto l’aspetto urbanistico di quanto previsto nell’atto concessorio (ivi compreso la riserva  dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo di autorizzare le opere di costruzione) e secondo quanto prescritto dalle leggi urbanistiche vigenti al momento della costruzioni, così come accertato da perizia del Tribunale penale di Palermo a seguito di autodenuncia.

L’attestata acquisizione al patrimonio del Comune di Ustica in data 2002 ex art.7 della legge 47/1985, entrata in vigore tre anni dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione, con contestuale rottura dei sigilli apposti dalla sezione fallimentare su ordine della P.A. (denunciata dalla curatela all’A.G. e poi dal sottoscritto con foto e testimonianze scritte), non è assolutamente legittima se non contra legem visto che in merito agli abusi edilizi il divieto di norme sanzionatorie retroattive che è previsto dalla Costituzione per le norme penali si applica anche alle sanzioni amministrative vds. Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione V, 12 marzo 1992, n. 214 e Sezione VI 23 marzo 2010, n. 1689 che così recitano: “Se è vero che il divieto di norme sanzionatorie retroattive è costituzionalmente previsto per le sole norme penali, ciò non toglie che per le sanzioni amministrative debba pur sempre valere il generale canone di irretroattività posto dall’art. 11 disp. prel. cod. civ..”. È´ questo il principio sancito dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato che nella sentenza attenzionata rileva come la giurisprudenza ha già da tempo puntualizzato che LE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMMINATE DALLA L. N. 47/1985 NON SONO GENERALMENTE APPLICABILI CON EFFETTO RETROATTIVO e NON POSSONO ESSERE PERCIÒ IRROGATE PER COSTRUZIONI PORTATE A COMPIMENTO PRIMA DELL´ENTRATA IN VIGORE DELLA FONTE STESSA (Consiglio di Stato, Sezione V, 8 aprile 1991, n. 470). Pertanto, le sanzioni amministrative previste da detta legge n. 47/1985 non sono irrogabili per le costruzioni completate prima dell´entrata in vigore della legge, dovendosi applicare quelle prescritte dalla normativa vigente all´epoca dell´abuso. E questo vale, in particolare, per la sanzione pecuniaria da infliggere a norma di tale fonte, sanzione applicabile soltanto alle violazioni commesse successivamente all’entrata in vigore di questa, dal momento la relativa disposizione normativa non ha valore retroattivo (Consiglio di Stato, Sezione V, 12 marzo 1992, n. 214).

Ed ancora : Tanto, appunto, in virtù del principio generale dell´art. 11 disp. prel. Cod. civ., e stante la mancanza di un’espressa previsione che ne ammetta l´irrogazione anche retroattiva (Consiglio di Stato, Sezione V, 27 settembre 1990, n. 695), non è consentita infatti, l’applicazione retroattiva anche delle norme innovative, in assenza di adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, tra i quali va inclusa anche la tutela dell´affidamento legittimamente sorto nei destinatari, in quanto principio connaturato allo Stato di diritto (Consiglio Stato, Sezione VI, 23 marzo 2010, n. 1689).

2) La normativa vigente al momento della costruzione dell’hotel San Bartolomeo nel centro storico dell’Isola era, pertanto, ed è  la Legge n°64 del 1974 relativa a costruzione in c.a. da realizzarsi in zona sismica e non altre leggi edilizie, inoltre è sub judice la VERIDICITA’/FALSITA’ dell’ordinanza n° 20 rep. 149 del 12/09/81 notificata il 22/09/1981 (sospensione dei lavori) e avverso l’ordinanza n° 22 del 5/11/1981 prot. 5113 notificata il 24/11/1981 (decadenza della concessione edilizia per mancato inizio lavori nel termine di un anno dal rilascio della C.E.), entrambe emesse dall’allora sindaco- albergatore Sig. AILARA VITO contro la piena regolarità dell’hotel San Bartolomeo. Tutti questi elementi, documentati, sono altresì oggetto di indagine presso l’autorità competente.

3) Oggi avverso i due suddetti “provvedimenti amministrativi” è pendente presso la CORTE DI APPELLO DI PALERMO I^ SEZ. CIV. un giudizio per QUERELA DI FALSO IN VIA PRINCIPALE R.G. 1788/2014 (appellante Bonura controparte convenuta  Comune di Ustica) per la disapplicazione delle stesse, in quanto ordinanze ILLEGITTIMAMENTE per “difetto assoluto di attribuzione”, in quanto emesse dal sindaco pro tempore del comune di Ustica in dispregio della Legge 2 febbraio n° 64/1974 SISMICA vigente, da allora sino ad oggi, e così per analogia sul territorio europeo sismico, e di cui lo stesso sindaco non poteva non essere a conoscenza, se non per dolo e colpa grave, e per la quale legge sismica egli non era n.q. di sindaco organo di controllo competente visto che il potere di controllo e sanzionatorio era esclusivamente del Genio Civile di Palermo, che avrebbe avuto l’esclusiva autorità di sospendere i lavori e trasmettere gli atti al giudice penale, per l’accertamento dell’abuso edilizio.

In base alla normativa nazionale e concorrente, Legge n° 64 del 2 febbraio 1974, richiamata all’atto del rilascio della concessione edilizia dei Bonura, l’albergo è stato edificato e completato dai Proprietari e Concessionari Bonura titolari della Concessione edilizia n. 331 del 31/8/78 ex art. 18 il giorno 24 novembre 1982 (come da comunicazione inviata e indirizzata in pari data all’Amministrazione di Ustica) ben tre anni prima dell’entrata in vigore della Legge n° 47 del 1985 IRRETROATTIVA E CIONONOSTANTE POSTA A VESSILLO del presunto titolo di proprietà del Comune di Ustica “per acquisizione gratuita vista l’inottemperanza all’ordine di demolizione”, OGGI ANCORA SUB IUDICE.

Si ripete che l’acquisizione ope legis di cui all’art. 7 L. 47/1985, che fa scaturire in capo alla P.A. un diritto di proprietà a titolo originario, NON TRAE LA SUA ORIGINE DAI PROVVEDIMENTI (ORDINANZE SINDACALI) della P.A. che hanno esclusivamente FUNZIONE Dl RICOGNIZIONE E ACCERTAMENTO, quindi NON COSTITUTIVE DEL DIRITTO.

Altresì è qui opportuno richiamare quanto dettato dalla Legge n° 2248/1865 All E in tema di disapplicazione –Diritto Costituzionale: “La disapplicazione di un atto normativo è un potere che spetta a un qualsiasi giudice nel corso del giudizio, ai fini della risoluzione di un’antinomia all’interno di un ordinamento giuridico ( l n 5992/1889 IV Sezione e l n 62/1907 V Sez. del Consiglio di Stato). La disapplicazione è infatti, al pari, dell’abrogazione o dell’annullamento, uno dei modi di cessazione di efficacia di un atto normativo, ma, mentre l’abrogazione e l’annullamento hanno una incidenza erga omnes, la disapplicazione ha incidenza soltanto inter partes, ciò limitatamente alle parti di giudizio.

“In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi” (art. 5 Legge n° 2248/1865).

Il giudice quindi in caso di REGOLAMENTI NON CONFORMI ALLA LEGGE e di ATTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI, in corso di giudizio, è tenuto A DISAPPLICARE un atto normativo, anche dopo la creazione della giurisprudenza amministrativa. La disapplicazione cui è tenuto il giudice è ribadita in sede europea ex artt. 11 e 117 co. 1 Cost.

A ciò non si sono attenuti i giudici del TAR emettendo provvedimenti, solo nel caso specifico de quo, (e tali fatti sono all’esame dell’autorità giudiziaria penale competente) non solo in disapplicazione di quanto dagli stessi precedentemente sentenziato per le costruzioni in zona sismica ma anche in assoluta disapplicazione di una Legge  dello Stato, la Legge 64/74 di competenza concorrente ed esclusiva dell’Ufficio della Protezione Civile e dell’Ordine Pubblico a cui il sottoscritto si è attenuto nella realizzazione delle opere e dei tempi imposti per l’inizio dei lavori da parte del detto Ufficio e ciò il Sindaco del Comune di Ustica, non poteva non sapere, perché indicato ed allegato nell’atto concessorio emesso per l’art. 17 della L. 64/74 nel quale l’Ufficio del Genio civile si riservava di autorizzare l’inizio dei lavori giuste le prerogative di competenza dell’Ufficio in ambito di costruzione in zona sismica.

4) In merito alle suddette ordinanze sindacali” e al comportamento del Comune si annota una breve cronistoria dei fatti documentati in sede di giudizi civili e presso l’autorità giudiziaria competente:

– Pur in pendenza presso l’Ufficio del Genio Civile di Palermo della pratica per l’ottenimento del nulla osta dovuto ex L. n. 64/1974 ( CONDIZIONE SOSPENSIVA  EX  LEGE  DI  QUALSIASI  TERMINE   DI INIZIO LAVORI), IN VIA CAUTELATIVA i fratelli Bonura, presentavano  RICHIESTA DI  PROROGA  DEI  TERMINI  di  scadenza  della  concessione  edilizia  331/78  in  data 10/4/1981 con Protocollo del Comune di Ustica n.  1620 del 13/4/ 1981.

-Su tale richiesta, il Comune manteneva “rigoroso silenzio” in dispregio dei principi di chiarezza e trasparenza che ne devono informare i comportamenti nei confronti del privato. E difatti le “ragioni del silenzio” si appalesarono quando, con Ordinanza n. 20 rep. 149 del12/09/81, notificata il 22/9/1981, il sindaco Vito Ailara intima la sospensione dei lavori di costruzione dell’edificio, enunciando espressamente come motivazione del provvedimento: “Vista la relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale (quale? visto che  non e indicata  nel  provvedimento ,  nè altrimenti  individuabile) dalla  quale  si rileva  la sussistenza  di numerose  violazioni  di legge  (quali?) e delle modalità esecutive del/a concessione edilizia n. 331 del 31/8/1978 in favore del Sig. Bonura Giovanni e C.; Considerato che il proseguimento dei lavori potrebbe comportare ulteriori gravi pregiudizi e che pertanto si rende necessaria far luogo ai sensi dell ‘art. 47 delta L.R. 27/12/ 78 n. 71 alla immediata sospensione dei lavori stessi con riserva di emanare entro i termini di legge i provvedimenti definitivi”………

-Seguiva l’ Ordinanza n . 22 del 05/11/81 prot. 5113 notificata il 24/11/1981 , con la quale il sindaco Ailara premetteva: “che in data 1/3/1980 (data corretta a mano su altra illeggibile n .d.r.), a seguito sopralluogo dell ‘Ufficio Tecnico Comunale è stato accertato che nessuna attività edilizia era in atto, nè tanto meno in precedenza erano state realizzate opere dalle quali potesse desumersi l’effettiva volontà di utilizzare la Concessione Edilizia  a suo tempo concessa, che pertanto  si è verificata un’inerzia dei titolari protratta oltre il termine assegnato ……..(omissis)”e su tale presupposto DICHIARAVA falsamente la “decadenza della Concessione edilizia n.331 del 31/VII/978 per mancato inizio dei lavori entro il termine di cui al comma 4 dell’art.4 della L. 28/1/77 nr. 10 riconfermato dall’art. 36 della L.R. 27/12/78 nr. 71”  ed  ordinava  la “demolizione di tutte le opere eseguite per la realizzazione dell’albergo denominato s. Bartolomeo, in questo Comune, Via S. Bartolomeo , in quanta realizzato in assenza di concessione  edilizia per sopravvenuta  decadenza  della stessa”. Naturalmente   i  fratelli  Bonura  impugnarono  i  provvedimenti   innanzi  al  TAR  della Sicilia e denunciarono altresì alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo , il sindaco illo-tempore di Ustica Vito Ailara, per interessi privati in atti d’ufficio, peraltro, in concorso col geometra comunale Salvatore Compagno  chiedendo al contempo che la Procura della Repubblica di Palermo accertasse la regolarità dei lavori di costruzione in fase di ultimazione.

-Il T.A.R.,   riuniti   in   giudizio  rubricati   sotto   i  n.ri   1020/81  (Ordinanza   sindacale 1020/81 (ordinanza sindacale 20/81)  e 1197/81  (Ordinanza   sindacale 22/81 ) SOSPENDEVA L’ESECUTORlETA’ DEI  PROVVEDIMENTI  IMPUGNATI  e,  con  Sentenza interlocutoria n 790/82 ordinava al Comune di Ustica il deposito di copiosa documentazione tra  cui il famoso “verbale  di accertamento 1/3/1980” del Geom. Compagno .

L’Ordinanza rimaneva parzialmente INADEMPIUTA e con Sentenza n. 234/95 del 22/3/1995 il TAR rilevava il mancato adempimento, statuiva altresì testualmente che:” L’AZIONE DEL COMUNE DI USTICA NEL CASO IN ESAME APPARE TUTT’ALTRO CHE LINEARE NEL SUO  COMPLESSIVO SVOLGIMENTO”  ed  enunciava “DUBBI  SULLA ESISTENZA  DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO 1/3/1980” che nei fatti non è mai stato depositato.

– Il   P.M.  Dr.  Borsellino, come sopra detto, nell’ambito  del  processo   contro  Ailara  e  Compagno, procedeva nello svolgimento di accurate indagini sulla vicenda dell ‘albergo S. Bartolomeo, effettuando una perizia  (ing. Palazzo)  che fotografava  la  consistenza delle opere e la loro rispondenza alle disposizioni  urbanistiche  e di  Concessione, anche sotto il profilo temporale dell’esecuzione dei lavori . Nel frattempo in data 17/9/1985, per impedire loro la piena tutela dei propri diritti, il Sig.  Bonura  Baldassare  ed  i  fratelli venivano dichiarati falliti , quali pretesi accomandatari,  in una con la  sas  San Bartolomeo, e  la procedura  fallimentare  si  protraeva  per  ben 27  anni, precludendo  il  pieno  accesso  a documenti  che avrebbero  consentito  lo sviluppo  di attività difensive.

L’IMMOBILE SEMPRE   RIMASTO   NELLE   MANI   DEI   COMPROPRIETARI SIGNORI BONURA, VENIVA ACQUISITO          AL FALLIMENTO         CHE   NE    CURAVA    LA    GESTIONE E CONSERVAZIONE (sia pur con deplorevole negligenza) ININTERROTTAMENTE E PACIFICAMENTE.

Di seguito si annotano le condotte confessorie del Comune attestanti la riconosciuta  proprietà ai germani Bonura:

concessione certificato abitabilità ai Bonura nel 1985 PER SILENZIO ASSENSO, previo sopralluogo dell ‘U.T.C. e relazione tecnica Arch. Lino che  riferiscono di MODESTE VARIAZIONI VOLUMETRICHE SANABILI, ma la prima nulla dice (la seconda LA ESCLUDE!) su decadenza concessione pretesamente verificatasi nel 1979 ed “accertata ” con Ordinanza Sindacale tre anni prima ! Se veramente il Comune avesse “creduto ai suoi stessi atti”, sia nella legittimità effettiva di essi che negli effetti acquisitivi della proprietà in suo favore ex tunc, non avrebbe neppure mandata un sopralluogo nè avrebbe richiesto una relazione tecnica!;

-Soppressione  del  progetto  e  della  domanda  di  sanatoria  delle varianti in corso d’opera – migliorie interne richiesta (se dovuta) dai Bonura in data 20/2/1983  reiterata in data 23/1/1984, con i relativi elaborati progettuali;

– a seguito di delibera consiliare istanza di acquisto a licitazione privata  dell’hotel S. Bartolomeo (purchè vuoto di arredi e mobili) alla curatela fallimentare, Prot. N. 3907 in data 13 aprile 1992;

Autocertificazione   Prot.  548  del  2002,  redatta  dal  Capo  dell”U.T.C.  su richiesta di Avv.  Machì in data  31/1/2002  (peraltro nel merito  “non conforme  al vero”  per alcuni aspetti del suo contenuto  descrittivo)  nella quale si fa riferimento solo a pretese varianti dell’opera rispetto al progetto approvato MA  NON  SI ENUNCIA LA  PRETESA DECADENZA DELLA CONCESSIONE.

CONSIDERATO CHE

Quanto sopra sembrerebbe preludere all’intento, da decenni messo in atto da sindaci e dirigenti dell’UTC della P.A. di Ustica, volto all’ingiusta locupletazione dell’immobile, acquisito illegittimamente in pendenza di giudizi amministrativi pendenti e in disapplicazione della L. 64/1974 vigente in zona sismica, per l’ottenimento di finanziamenti pubblici europei o, in alternativa, per la vendita dello stesso immobile sito in Ustica in Via San Bartolomeo n. 41, mediante l’inserimento dell’immobile, illegittimamente, nel Piano Triennale delle Opere 2015/2017, sulla cui delibera PENDE NULLITA’ per inottemperanza nel rispetto di quanto disposto dal DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 e dal Capo II della Legge Regione Sicilia n.11/2015 art. 18.:

–    nonostante la già intervenuta prescrizione del diritto del Comune di Ustica di ottenere la consegna ed il godimento del bene per decorso di oltre venti anni e la conseguente pubblica dichiarazione del sottoscritto di maturata usucapione dell’immobile a favore dello stesso;

–    nonostante la circostanza che la P.A. trovasi attualmente “SUB IUDICE”, presso la Corte di Appello di Palermo, anche per un procedimento di “Querela di falso in via Principale” intentato dal sottoscritto contro il Comune di Ustica avverso l’ordinanza emessa dall’allora sindaco di Ustica Ailara Vito di decadenza della richiamata concessione edilizia n. 331 del 31/VIII/78;

–    nonostante il bene sia oggetto di nota di TRASCRIZIONE IPOTECARIA (come già comunicato all’Agenzia Nazionale del Demanio) a favore di Bonura Baldassare presso la Conservatoria del Registro Immobiliare-Agenzia delle Entrate di Palermo;

–   nonostante Codesto Assessorato sia stato informato di tutta la vicenda e sia pervenuto in possesso, per trasmissione via PEC di tutti gli atti necessari a confermare quanto esposto nella presente.

Visto che non è rispondente alla realtà documentale quanto riscontrato presso l’archivio del Dipartimento dell’Assessorato Territorio e Ambiente, circa il fatto che “ non è emerso alcun precedente inerente la pratica di che trattasi” (come da TRASMISSIONE  dell’Assessorato Territorio e Ambiente VIA PEC PROT. N. 12697 DEL 28.05.2015) perchè esistono lettere intestate dell’Ente in indirizzo con protocollo e “minute” protocollate agli atti e pubblicate, in possesso del sottoscritto, e depositati, già in tempo precedente agli Organi Competenti inquirenti e di controllo.

I suddetti atti sono protocollati all’Assessorato de quo avente ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione di abitabilità e contestualmente al Comune di Ustica anch’essi con protocollo, così come esistono anche altre certificazioni fornite dall’Ufficio legale del Comune dell’Isola di Ustica all’Assessorato in indirizzo che ne aveva chiesto “note” in merito alla questione dell’abitabilità dell’immobile in oggetto.

Inoltre, relativamente a quanto trasmesso il suddetto Dipartimento in alcun modo può rilasciare certificazioni e neanche il Comune di Ustica è competente se non in subordine al consenso del Genio Civile di Palermo e del PM secondo il dettato della Legge n.64 del 1974, vigente IN ZONA SISMICA, dove già espressamente è stato ampiamente statuito che le COMPETENZE DEL CONTROLLO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE, E DEI PROGETTI EDILIZI IN MERITO ALLA CONFORMITÀ E ALL’INIZIO DEI LAVORI, SONO IN CAPO ESCLUSIVAMENTE AL GENIO CIVILE che demanda al giudice penale in caso di violazione.

Altresì La si informa su quanto stabilito nella pronunzia n. 101 del 2013 con cui la Corte Costituzionale «recentemente ha ribadito nella sentenza n. 64 del 2013 – quanto era peraltro già stato affermato nelle sentenze n. 254 del 2010 e n. 248 del 2009 e già chiaramente contenuto nella normativa della L.64/74- in riferimento alla illegittimità di deroghe regionali alla normativa statale per l’edilizia in zone sismiche, ed in relazione al titolo competenziale di tale normativa – statuendo che essa rientri nell’ambito del governo del territorio, nonché nella materia della protezione civile, per i profili concernenti “la tutela DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA” (sentenza n. 254 del 2010)». (Riprendendo quanto già precisato nella normativa della Legge 1964/74 e quindi quanto statuito dal TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, 9 ottobre 1987, n. 643 e  Cons. Stato, Sez. V, 6 agosto 1997, n. 875: “Il rilascio tardivo del nulla osta del Genio civile, pertanto, se non invalida la concessione edilizia preventivamente concessa, investendo tale nulla – osta non la fase procedimentale, bensì la fase attuativa della concessione tuttavia condiziona l’efficacia della concessione, di guisa che  il termine di decadenza della concessione edilizia di un anno per l’inizio dei lavori non decorre nel caso in cui la costruzione ricada in zona sismica e non sia stata ancora rilasciata l’autorizzazione del Genio civile, cui tale inizio è subordinato”).

Con ciò viene ribadito che la legge statale, inerente al Governo del Territorio e non all’urbanistica, in osservanza alla materia della Protezione Civile, è di esclusiva competenza dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo, e non del Comune di Ustica e che, nel caso in specie, l’Ufficio del Genio civile di Palermo ebbe a rilasciare la conformità delle opere al progetto approvato, come da documentazione ad Ella di già trasmessa con la precedente nota Pec del 20.04.2015 con relativi allegati, e prodotta alle Autorità competenti.

Tanto Le si doveva per chiarire quanto, sino ad oggi, precedentemente al suo incarico, è stato illecitamente trasmesso dall’Ufficio legale del Comune di Ustica e dal suo Ufficio Tecnico agli Uffici regionali del suddetto Assessorato; atti e certificazioni facenti parte cronologica di una vicenda ammnistrativa e giudiziaria ad oggi pendente presso le sedi competenti e per i quali il sottoscritto, preso atto di quanto riscontrato da questo Assessorato, ricorrerà all’Autorità giudiziaria sia civile che penale competente per l’accertamento dei fatti a salvaguardia della propria onorabilità e della propria osservanza alle leggi dello Stato disapplicate proprio dagli Organi istituzionalmente a ciò preposti.

La presente si trasmette all’Autorità Giudiziaria competente con i relativi allegati perché, qualora i suddetti fatti dovessero verificarsi, il sottoscritto difenderà la propria onorabilità insieme ai propri diritti lesi nelle giuste sedi a ciò deputate e contro tutti i soggetti che si dovessero rendere corresponsabili.

Palermo 2, novembre, 2015

Con osservanza

Baldassare Bonura

Ustica, delibera di nuovo sul Piano Triennale 2015/2017ultima modifica: 2015-11-14T18:04:17+01:00da aldo251246
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