Baldassare Bonura: ipotesi di inerzia, falso e favoreggiamento della procura di Palermo

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DENUNCIA contro il dott. Ennio Petrigni e il Procuratore Capo della Repubblica di Palermo nella qualità di responsabile dell’Ufficio della Procura della Repubblica di Palermo, per i reati di inerzia, falso e favoreggiamento enunciati e per quanto altro dalla narrativa esposta si dovesse ravvisare, con ampia facoltà di costituirsi parte civile.

Come era previsto è stata notificata dalla Procura della Repubblica di Palermo la quinta richiesta di archiviazione in merito al procedimento penale n.10982/06 R.N.R. a Baldassare Bonura, che, per le lampanti divergenze investigative rispetto a fatti e documenti prodotti, ha già denunciato nello scorso novembre 2009 il dott. Ennio Petrigni e il Procuratore Capo della Repubblica di Palermo nella qualità di responsabile dell’Ufficio della Procura della Repubblica di Palermo, per i reati di inerzia, falso e favoreggiamento indicati in denuncia e per quanto altro dalla narrativa esposta si dovesse ravvisare, con ampia facoltà di costituirsi parte civile.

Pubblichiamo di seguito il contenuto della denuncia presentata al Gip competente e di cui la Procura palermitana ha in ultimo richiesto l’ennesima archiviazione nonostante Bonura abbia già fatto istanza per l’art. 11 c.p.p. di trasmissione degli atti ad altra Procura diversa da quella denunciata.

Buona lettura

A S. Ecc.za Ill.ma Il Presidente della Repubblica

quale Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura

On. Ministro della Giustizia

Tramite il Procuratore Generale della Repubblica presso la

Corte D’Appello di Palermo

Il sottoscritto Sig. Bonura Baldassare ….parte denunciante nel proc. Penale R.G.N.R., mod. 21, n. 10982/06, avente origine dai fascicoli processuali 1983/94, 9990/2002, 1971/2003, 5444/2005, del fascicolo processuale 1757/2006

ESPONE

In data 10/08/2009 veniva notificata al sottoscritto richiesta di archiviazione redatta in data 31/07/2009 dal PM Ennio Petrigni , richiesta relativa alla procedura n. 10982/06 R.G.N.R. mod.21, di cui sopra evidenziandosi ancora una volta l’ulteriore aggravarsi della situazione giudiziaria di stallo in cui lo stesso viene tenuto dagli uffici giudiziari della Procura della Repubblica di Palermo e dai suoi rappresentanti da ben 25 anni: in virtù di un fallimento anomalo perché derivante da un fatto estorsivo ed inconcepibilmente ancora aperto.

Dagli atti che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento 191/85 esposti nelle denunce che hanno dato origine all’apertura dei fascicoli processuali 1983/94, 9990/2002, 1971/2003, 5444/2005, 1757/2006 e dell’attuale fascicolo processuale 10982/2006 appare incontestabile che attorno a tale iniziativa ruotassero gli interessi di malavita organizzata in tutte le sue poliedriche sfaccettature, quella locale, rappresentata dalla famiglia Ailara di Ustica, strettamente collegata con quella regionale e nazionale (ing. Giuseppe Montalbano fascicolo 1983/94) perfettamente legata alla sezione fallimentare del Tribunale di Palermo, quella istituzionale e quella della grande distribuzione (SISA) affiancata dai così detti “colletti bianchi” di cui proprio la famiglia Bonura per prima parlò sin dal 1994 anche al Presidente della Repubblica con nota inviata tramite A/R.

Il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso è presente in ogni attività che sia stata messa in atto per la locupletazione dell’immobile da parte della pubblica amministrazione di Ustica, o la vendita dello stesso immobile da parte della sezione fallimentare del Tribunale di Palermo, e tali reati non sono soggetti a prescrizione fino a quando non viene dimostrato lo scioglimento dell’associazione a delinquere di stampo mafioso, ed i fatti di oggi relativi alle ultime vicende giudiziarie dimostrano che tale scioglimento non solo non è avvenuto ma anzi, forte delle reiterate archiviazioni della procura della Repubblica di Palermo, l’ipotesi del suddetto reato si è maggiormente esaltata.

Ma tali fatti oltre ai su menzionati procedimenti sono raccontati dal sottoscritto denunciante anche nei proced. Penali n.1762/08, 6946/07,6914/07,1901/07,10421/07 tutti col medesimo modus operandi iscritti a mod. 45 come notizie non costituenti reato; come se l’estorsione, il falso, l’abusivismo edilizio e l’espropriazione non fossero reati; e come se nel loro coacervo commessi dalle medesime persone non fossero prove dell’associazione a delinquere.

Ma la Procura della Repubblica di Palermo e tutti i PM che si sono succeduti nelle indagini hanno frammentato gli episodi evitando di apprezzarli in un unico contesto, seguaci del paradosso di Zenone secondo il quale Achille dal piè veloce non raggiungerà mai la tartaruga perché nel frattempo la tartaruga si è spostata oppure la freccia non raggiungerà mai il bersaglio perché appare ferma in ogni istante del suo percorso.

Già in precedenza tale modo di pensare era stato censurato dal GIP dott.ssa Puleo che aveva invitato il PM ad ulteriori complessive indagini.

Ciò ancora una volta non è avvenuto ed il sottoscritto si sente vittima di denegata giustizia.

Non si comprende, peraltro, l’indicazione di tre soli indagati, quando i denunciati erano parecchi di più.

Né si comprende l’archiviazione anche del curatore Barbiera il quale è responsabile unitamente a tutti i giudici delegati al fallimento 191/85 di avere impedito all’interessato di prendere visione e trarre copia degli atti del fallimento, atti che debbono essere pubblici; come se avessero qualcosa da nascondere.

La lettura delle false argomentazioni poste in essere dal PM nella richiesta di archiviazione presentata al GIP e l’atteggiamento assunto dallo stesso in particolare, e dalla Procura della Repubblica di Palermo, relativamente a tale vicenda, in generale, manifestano chiaramente l’intento posto in essere dai soggetti indaganti di salvaguardare i soggetti indagati attraverso l’utilizzo, ancora una volta, dell’istituto dell’archiviazione, adducendo argomentazioni, a difesa dell’operato dei soggetti denunciati, che non trovano alcun supporto nella documentazione in possesso del sottoscritto, ma solamente nella manifesta inerzia investigativa che si identifica nel favoreggiamento dell’attività illecita posta in essere dai soggetti denunciati.

Tutto ciò si evidenzia da una attenta analisi della richiesta di archiviazione in relazione:

– ai documenti in possesso del sottoscritto e reperibili presso la pubblica amministrazione;

– agli interrogatori pr odotti dal PM, irrilevanti dal punto di vista probatorio rispetto alle informative prodotte dal sottoscritto alla Procura della Repubblica di Palermo, quando non del tutto falsi, come nel caso del pubblico Ufficiale le cui dichiarazioni vengono assunte dal PM per certe e veritiere e trasmesse al GIP, unicamente a sostegno delle proprie tesi a detrimento dell’impianto accusatorio a carico degli indagati, o in virtù di una presunta insostenibilità dell’impianto accusatorio stesso.

Ma ancora più grave è che della mafiosità dei soggetti denunciati dal sottoscritto il Pm chieda riscontro a cosiddetti fantomatici pentiti, o a notizie giornalistiche, non esplicando, invece, le proprie capacità investigative, interrogando in merito un cittadino che ha avuto il coraggio di denunciare e quindi cercando di conoscere le circostanze per cui il soggetto denunciato possa essere riconosciuto come appartenente alla criminalità organizzata.

Scrive il PM nella richiesta di archiviazione:

a)-

“Perfettamente esposta in querela è la storia personale della società e dell’esponente che, per questioni e cavilli burocratici (sostanzialmente attinenti ad un ritardo nella erogazione di un mutuo bancario) dovette subire la declaratoria del fallimento proprio allorquando era già in prossimo avvio la regolare gestione dell’albergo sito in Ustica e denominato San Bartolomeo.

La vicenda giudiziaria è davvero molto complessa ed ha costituito oggetto di numerosi procedimenti sia penali, che civili, che amministrativi riguardanti le diverse questioni e i diversi aspetti volta per volta evidenziati negli atti incoativi.”

Già nelle premesse il PM attesta fatti non veritieri, perché l’esponente non è fallito per “questioni e cavilli burocratici”, ma semmai per una azione estorsiva posta in essere da un gruppo di potere facente capo all’ing. Giuseppe Montalbano, già condannato in primo e secondo grado per mafia, locatario di Totò Riina, e al suo legale prof. Girolamo Bongiorno, legale anche della C.C.R.V.E che chiese il fallimento della sas “San Bartolomeo di Bonura Baldassare &C.” sia pure in possesso di una procura irrevocabile all’incasso sulle somme disponibili presso la B.N.L. a presentazione di certificato di abitabilità, somme che avrebbero coperto il credito vantato. L’Istituto bancario preferì perdere tutto pur di fare fallire i Bonura, a cui il Montalbano chiedeva la cessione dell’albergo funzionante in cambio di un credito della ICIT (società che venne sequestrata al Montalbano), pena il fallimento che l’avv. Bongiorno non tardò a fare procedere, e che si concluse con la chiusura dell’immobile da parte del dott. Giuseppe Barcellona (oggi Procuratore Generale a Caltanissetta) e cognato dello stesso avvocato Bongiorno.

Al PM Ennio Petrigni è stata fornita registrazione telefonica intercorsa con l’ing. Montalbano a prova di quanto fin qui sostenuto. E lo stesso PM è a conoscenza che tali indagini furono archiviate sempre dalla Procura della Repubblica di Palermo, malgrado il GI.CO ne richiedesse il prosieguo per accertare gli estremi della estorsione a danno dei Bonura.

E’ anche falsa la circostanza secondo la quale il sottoscritto “dovette subire la declaratoria del fallimento proprio allorquando era già in prossimo avvio la regolare gestione dell’albergo sito in Ustica e denominato San Bartolomeo”, in quanto l’albergo era già avviato da due anni, e la gestione era curata da altra società: la “Ustum srl”. L’albergo venne però chiuso dal dott. Barcellona, nominato GD al fallimento, malgrado la gestione fosse di altra società e l’albergo fosse in piena attività.

 

b)-

“Va ricordato che il Comune di Ustica aveva rilasciato alla famiglia del BONURA, nell’estate del 1978, la concessione edilizia n. 331 per la realizzazione di un albergo in Ustica del cui inizio si era data comunicazione nell’aprile del 1979 nell’attesa, tuttavia, del rilascio della autorizzazione del Genio Civile., avvenuto effettivamente solo in data il 1 ° ottobre del 1980,”

Quanto sostenuto dal PM non risponde a verità.

I Bonura infatti in data 5.07.1977 prot. 12467 ottennero copia progetto Hotel San Bartolomeo munito del visto dell’Ufficio del G.C. di Palermo ai sensi dell’art, 17 della legge 2.2.74, copia che venne inviata al Comune di Ustica per l’ottenimento della concessione edilizia e che venne rilasciata dalla pubblica amministrazione in data 31.agosto.1978 prot. nr. 3423.

Tale visto dell’’Ufficio del G.C. prescriveva, a seguito delle opere di sbancamento, l’indagine geognostica al fine di confermare i calcoli di stabilità per l’autorizzazione di cui all’art.18 della succitata legge.

Il 21 aprile del 1979 i Bonura comunicano al Comune di Ustica che i lavori di costruzione sarebbero iniziati il 26.aprile.1979 (entro l’anno di scadenza della Concessione edilizia) indicando i direttori dei lavori per le opere in c.a., per le opere di architettura e per le opere degli impianti tecnici, dichiarando altresì i termini per il completamento delle opere previsto per il 31.maggio.1981.

E i lavori iniziano a quella data, tant’è che i Bonura il 15.10.79 richiedono con atto n. 17844 l’autorizzazione per l’art.18, avendo ottemperato a quanto previsto nella precedente autorizzazione, art. 17 della legge 2.2.74., del G.C.

In data 1.ottobre del 1980 (data riportata dal PM) l’Ufficio del G.C. rilascia l’autorizzazione di cui all’art. 18 prescrivendo in tutt’uno con l’autorizzazione di cui all’art, 18, il contestualeridimensionamento dell’ultima elevazione (riduzione della volumetria) dell’edificio per il rispetto della legge di cui sopra: altezza dell’edificio rispetto alla larghezza stradale.

Non esiste alcun verbale di sopraluogo dell’U.T.C (contrario a quanto documentato dai Bonura) che attesti che i lavori alla data di scadenza della concessione edilizia n.331 del 31.agosto.1979 non fossero iniziati.

E di ciò ne da contezza lo stesso PM.

c)- Scrive il PM

Stante ciò e in considerazione del fatto che il Comune aveva disposto un sopralluogo onde verificare l’effettivo inizio dei lavori, esitato quest’ultimo negativamente ( si dice in una sorta di riassunto cumulativo dei sopralluoghi effettuati in Ustica presso le ditte concessionarie, che erano stati rimossi soltanto dei conci di tufo dalla recinzione esterna), l’amministrazione comunale aveva dichiarato la decadenza della concessione.

 

Commento:

Anche tale assunto del PM risulta falso.

Non esiste agli atti della pubblica amministrazione alcun ordine di servizio del Sindaco pro tempore del Comune di Ustica che avrebbe disposto un sopraluogo presso l’Hotel San Bartolomeo onde verificare l’effettivo inizio dei lavori.

Quanto dichiarato dall’allora Tecnico Comunale è in modo comprovato falso, e per tali fatti il PM ed il Procuratore Capo sono stati citati come testi a giudizio nel proced. Civile perquerela di falso avverso la relazione del 15.03.1980 a firma Salvatore Compagno supposto tecnico comunale nonché avverso l’ordinanza n. 22 del 5.11.1981 prot. 5113 nella parte in cui si afferma essere stato visto il verbale di sopraluogoeffettuato in data 1.03,1980.

d)- Scrive il PM:

“In verità, mai alcun verbale di sopralluogo agli inizi del marzo 1980 è stato redatto da tecnico comunale o comunque mai è stato rinvenuto agli atti del comune.

Pertanto, alla luce di ciò e delle successive evenienze documentali, non può che certamente esprimersi conferma positiva dei sospetti che il BONURA ha sempre mosso contro il sindaco AILARA Vito laddove questi, con disinvoltura giuridica, emise nel settembre 1981 un provvedimento di demolizione delle opere edilizie (peraltro se non v’era stato inizio dei lavori il provvedimento appariva sin da subito avente oggetto impossibile) sulla falsariga di un sopralluogo mai avvenuto. Era nei fatti che il sindaco Ailara era vicino alla gestione della pensione “Clelia” diretta concorrente del costruendo albergo San Bartolomeo.

Per questo fatto, tuttavia, già il giudice Paolo Borsellino aveva siglato l’ordinanza di rinvio a giudizio dell’AILARA + altri imputati per il reato di interesse privato in atti d’ufficio, avendo disposto perizia in quel procedimento istruttorio ((Ing. Palazzo) che aveva risposto positivamente al quesito dell’AG circa la sussistenza di numerose violazioni di legge … attestate sull’ordinanza di demolizione n. 20/’81.

I diversi gradi del giudizio seguito esitarono tutti un’assoluzione con formula dubitativa e rimangono quindi i relativi reati coperti dal giudicato.”

Commento:

E’ a tutti gli usticesi noto che l’ex Sindaco Vito Ailara fosse figlio di Clelia Ailara, e che lo stesso gestiva personalmente l’attività della madre proprietaria della Pensione Clelia, oggi Hotel Clelia;e di ciò sono al corrente pure i Carabinieri e alla Guardia di Finanza in stanza nell’isola. Non si comprende perciò l’assunto del PM che definisce l’indagato come “vicino alla gestione della pensione Clelia”.

Per quanto poi attiene i diversi gradi di giudizio, è da precisare che il giudicato invocato dal PM è semplicemente scandaloso, frutto di false attestazioni, falsi documenti, false testimonianze e di sentenze “Limiane” della cui corrente tanto il Sindaco Ailara quanto il Tecnico comunale facevano parte. Ma questa è un’altra storia che il sottoscritto rivelerà a tempo debito ma che lo stesso PM condivide quando afferma “……AILARA Vito laddove questi, con disinvoltura giuridica, emise nel settembre 1981 un provvedimento di demolizione delle opere edilizie ……. sulla falsariga di un sopralluogo mai avvenuto”.

e)- Scrive il PM

“II primo profilo che ci occupa, nella sua sostanza, collima con quello della valutazione della perizia redatta dall’architetto LINO destinato al rilascio del certificato di abitabilità che avrebbe lastricato la strada per l’ottenimento del finanziamento della BNL.

Le conclusioni dell’architetto LINO sono sorprendenti se solo si pensa a quanto poi imbastito dall’amministrazione comunale successivamente.

Infatti, il tecnico – che si ricorda era stato incaricato dallo stesso sindaco – scrive nella sua relazione che …” la costruzione dell’ Hotel S. Bartolomeo è conforme alla normativa urbanistica e alle previsioni di piano”, indicando per le difformità riscontrate nei volumi edilizi realizzati e per l’ottenimento del certificato di abitabilità la necessità di presentare varianti in corso d’opera da approvare da parte della CEC.

Questa relazione restituisce dunque opinabilità alla questione, in quel momento storico non controversa presso l’Amministrazione comunale, se dovesse l’intero immobile dell’Hotel ritenersi abusivo, perché le opere erano iniziate in ritardo e v’era una variazione di volumi in corso d’opera, ed in questo senso, dunque, legittimarsi sotto un doppio profilo la declaratoria di decadenza dalla concessione (invero resa per l’equivoco sulla data di inizio dei lavori), ovvero darsi corso all’iter per il rilascio della concessione in variante e, poi, del certificato di abitabilità.

 

Ma tale perizia, nonostante fosse stata commissionata dalla stessa Autorità comunale, non venne mai ufficialmente utilizzata dal Comune per l’attivazione delle eventuali procedure di autotutela in ordine al ritiro del provvedimento di decadenza dalla concessione n.331, rimanendo dimenticata nei cassetti fino a quando per caso il Bonura, conclusa da tempo l’amministrazione AILARA, ne venne a conoscenza.”

Commento:

Forse, il PM ignora che i Bonura presentarono le varianti in corso d’opera, previste dalla perizia dell’arch. Anna Donatella Lino, per di più in presenza di un’opera riconosciuta per legge, dalla normativa vigente, di pubblica utilità, e che le difformità riscontrate altro non erano che un ridimensionamento in difetto dell’ultima elevazione dell’immobile, ridimensionamento prescritto ed approvato dal G.C. in osservanza della normativa antisismica di cui all’art, 17 della legge 2.2.74 e trasmesso dallo stesso Ufficio al Comune di Ustica con la dicitura di presentare“variante se dovuta”.

I Bonura dunque presentarono i progetti di varianti “se dovute” al progetto originario, e ne fornirono altresì triplice copia al Comune di Ustica in corso d’opera e prima del rilascio del certificato di abitabilità, così come prescritto dalla normativa vigente e come successivamente richiesto dalla relazione dell’arch. Lino.

Esiste la Racc. con ricevuta di ritorno n. 3641 del 26.01.1984 pervenuta al Comune di Ustica il 30.01.1984 a firma di Felice Picone, recante la trasmissione dei progetti di variante e relazione tecnica e contestuale richiesta dell’abitabilità che segue precedente trasmissione del progetto di variante presentato sin dal 20.02.1983!!

L’abitabilità era dunque un atto dovuto da parte della pubblica Amministrazione.

La demolizione delle opere realizzate era suggerita da un solo fine, quello subito individuato dal dott. Paolo Borsellino: eliminare la concorrenza dell’Hotel Clelia. Il Bonura venne a conoscenza dell’esistenza di tale perizia tecnica non per caso, come afferma il PM, ma in corso di indagini di parte offesa nel proc. 9990/2003 presso l’UTC del Comune di Ustica.

f)- Scrive il PM:

Di particolare importanza è in questo frangente l’attività giudiziaria intrapresa dalla famiglia BONURA che ricorro contro le ordinanze sindacali n. 20 e n. 22 del 1981 (sospensione dei lavori e demolizione delle opere). Nel dicembre del 1981 i Bonura ottengono, infatti, ordinanza sospensiva della efficacia delle due ordinanze, poi confermata da altra ordinanza del luglio 1982.

Potrebbero dunque, a questo punto, procedere oltre i lavori di definizione e avviare a regime l’attività, ma rimane nell’oscuro quanto accaduto in questo frangente temporale, posto che la declaratoria di fallimento è del settembre 1985.

E cioè proprio quando l’albergo, pur mancante della certificazione di abitabilità, era già avviato.

I fatti certi che intercorrono in questo periodo sono la richiesta del rilascio del certificato di abitabilità avanzata nel luglio 1983 e la delibera di affidamento del gennaio 1985 della perizia “LINO”.

Commento:

Lascia semplicemente stupiti quanto affermato dal PM.

E’ veramente singolare che il soggetto indagante non riesca a conoscere dopo ben oltre due anni la storia dell’Hotel San Bartolomeo di fronte alla mole documentale prodotta, meravigliandosi di ritrovarsi dinanzi ad un’opera trasformata in albergo per pura magia, non riuscendo a sapere nulla dei fatti accaduti nel periodo intercoso tra il 1982 ed il 1985, e che, guarda caso, rivelano la assoluta liceità con cui vennero eseguiti i lavori di costruzione dell’Hotel San Bartolomeo e le autorizzazioni ottenute malgrado il PM ed il curatore fallimentare affermino falsamente il contrario.

Risulta documentato che:

-In data 16.01.1982 i Bonura trasmettono all’Amm.ne comunale di Ustica e alla B.N.L. tramite A.R. n. 3214 del 16.01.1982 e A.R. 3213 del 16.01.1982 comunicazione telegrafica dell’avvenuta sospensione delle ordinanze sindacali da parte del TAR e conseguentemente comunicando nella data del 25.01.1982 il giorno in cui sarebbero ripresi i lavori di costruzione dell’Hotel San Bartolomeo.

-In data 21.04.1982 con A/R n.6483, 6484,6485 del 21.aprile 1982 viene comunicato al Sindaco del Comune di Ustica, all’Assessorato regionale Territorio, All’Assessore agli EE.LL comunicazione di “proroga dei termini scadenza della concessione edilizia n. 331 del 31.08.1978” a seguito delle sospensioni determinate dalle Ordinanze Sindacali.

– In data 25.11.1982 con comunicazione telegrafica PA/Fono nr. 64 i fratelli Bonura comunicavano al Sindaco del Comune di Ustica che in data 24.11.1982 erano stati completati i lavori di costruzione dell’Hotel San Bartolomeo; in data 13.12.1982 A/R n. 1327 i Bonura comunicavano alla B.N.L. di avere comunicato al Sindaco di Ustica il fine lavori relativamente all’Hotel San Bartolomeo.

-In data 13/06/1983 con comunicazione telegrafica n. 1876 delle ore 13.15 viene comunicato al Sindaco del Comune di Ustica che il 14.06.1983 alle ore 10,00 si procederà all’innesto nel corpo ricettore, così come convenuto con l’amministrazione comunale, della rete fognante dell’Hotel San Bartolomeo.

-In data 14.06.1983 L’Ufficio del G.C. di Palermo rilascia certificato di conformità.

-In data 28.07.1983 A/R 997 notificata in data 29.07.1983 richiesta permesso di abitabilità.

-In data 27.01.1984 il comune di Ustica invia comunicazione prot. 545 nella quale invita i direttori dei lavori e i proprietari dell’Hotel San Bartolomeo a volere presenziare a visita di sopraluogo dell’UTC ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.

-In data 04.05.1984 l’Ufficiale Sanitario del Comune di Ustica rilascia certificato igienico sanitario per l’utilizzazione dell’immobile.

In data 01.giugno.1984 i i Bonura cedono la gestione dell’Hotel San Bartolomeo alla società “USTUM” srl. e in data 02.l uglio.1984 ng> viene perfezionato il contratto di affitto di azienda alberghiera alla società USTUM srl.

-A Luglio del 1984 l’Hotel San Bartolomeo apre al pubblico a seguito di autorizzazione concessa da parte della Questura di Palermo alla società USTUM a cui venivano intestate le licenze all’esercizio di albergo con annesso ristorante e bar.

-In data 02.10.1984 – A/R nr.8965 pervenuta il 3.10.1984 al Comune di Ustica, all’att.ne del Commissario regionale – diffida al rilascio del certificato di abitabilità

Etc.,etc. …….

Di tutto questo il PM pur avendo sviluppato tre faldoni nulla sa?!!

g)- Scrive il PM:

Purtroppo però la valutazione di tale condotta dell’amministrazione AILARA, che certamente non può non connotarsi come dolosa, come d’altronde sostenuto nella citata ordinanza di rinvio a giudizio del Giudice Istruttore Borsellino, fa i conti sia con il giudicato sopraccitato che con la tempistica della prescrizione, pur rimanendo oggi vigenti gli effetti di quella azione certamente illecita.”

Commento:

In poche parole il PM giudica il Bonura come il naturale capro espiatorio di una giustizia ingiusta, e di una caparbietà degli organi investigativi a volere archiviare ripetutamente fino alla prescrizione dei reati denunciati all’autorità inquirente che in tal modo si rendeva complice dell’organo giudicante palesemente corrotto, se, come asserisce il Pm, la condotta dell’amministrazione Ailara è stata dolosa.

Ma chi dice che il giudicato non possa essere rimesso in discussione in considerazione dei nuovi fatti accaduti?

Come può un PM disattendere una precisa e circostanziata denuncia che pure gli è pervenuta dell’abusivismo edilizio della Pensione Clelia che viene ignorato non solamente e giustificatamente dall’Ailara diventato sindaco, ma anche dal Licciardi e dal Messina attuale Sindaco di Ustica.

Gli interrogatori condotti dal PM sono poi veramente irrisori se si considerano tutti gli argomenti suggeriti dal sottoscritto all’autorità indagante. E si spingono, a difesa degli indagati, fino al punto di proporre al GIP per veritiere dichiarazioni che invece risultano dalla documentazione cartacea palesemente false.

Si arriva al punto di permettere ad un pubblico Ufficiale, al curatore fallimentare, di dichiarare il falso e di proporlo al GIP come verità.

Il Curatore fallimentare avv. Vincenzo Barbiera più volte accusato di “mala gaestio” dichiara al PM:

“Dal momento in cui assunsi la veste di Curatore mi resi conto che la struttura dell’albergo non aveva ottenuto alcuna autorizzazione all’esercizio in quanto non era stata dichiarata né la fine dei lavori, né aveva ottenuto l’agibilità, né le autorizzazioni igieniche sanitarie e di sicurezza.”

Tutto ciò è falso considerando per di più che lo stesso curatore non poteva non conoscere tali fatti in quanto aveva assunto, malgrado la naturale incompatibilità, la carica di curatore fallimentare oltre che della società “Giovanni Bonura & figli” sas anche della società “USTUM srl (fall.205/2005), società di gestione dell’attività alberghiera che ottenne le autorizzazioni dalla Questura di Palermo per l’esercizio dell’attività gestionale dell’Hotel e che fallì un mese dopo il fallimento della società di proprietà dell’immobile.

Non solo ma lo stesso curatore ed il PM vengono smentiti dalla stessa Amministrazione comunale di Ustica che rilasciando al Curatore il certificato di abitabilità, che avrebbe dovuto rilasciare ai Bonura, scrive testualmente nel documento

:”Visto il certificato dell’Ufficio del Genio civile di Palermo redatto in data 14.06.1983, relativo alla regolarità dei lavori eseguiti in conformità alle norme di cui alla legge 2.02.1974 n. 64;

Ritenuto che secondo la costante giurisprudenza l’autorizzazione ad utilizzare l’immobile attiene il solo aspetto igienico-sanitario;

Vista la certificazione dell’Ufficio Sanitario dott. Mariano Scalisi, redatto in data 04,05.1984 che dichiara abitabile l’immobile in questione ai sensi dell’art.221 del T.U. delle leggi sanitarie del 27.luglio.1934 n. 1265 e che attesta che nulla osta al rilascio del relativo permesso di abitabilità;

constatato l’avvenuto pagamento in data 2.07.1989 della tassa di concessione governativa;

Visti gli articoli 220-221 e 226 del T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D. 27.07.1934 n. 1265;

Visto il vigente regolamento di igiene:

AUTORIZZA

Il Signor Barbiera avv. Vincenzo in qualità di curatore del fallimento della sas Bonura Baldassare & C., con studio in via Ariosto, n. 34, ad abitare, fare abitare ed usare perché riconosciuto idoneo ai fini igienico-sanitari l’edificio di nuova costruzione adibito ad uso alberghiero……….”

Ma allora come mai l’abitabilità non venne rilasciata ai Bonura causandone il fallimento? Visto che il certificato igienico sanitario era già stato ottenuto dagli stessi, visto che in data 14.06.1983 l’Ufficio del G.C. di Palermo aveva rilasciato il certificato di conformità delle opere realizzate, ossia gli stessi documenti presentati dal curatore, considerato per di più che i Bonura avevano presentato le varianti in corso d’opera come da documentazione di cui al punto f)-

Ma tutto questo era ed è a conoscenza dell’Ufficio indagante che stranamente però non ritiene opportuno informare il GIP.

Ironia della sorte, il G.D. ed il curatore del fallimento delle due società coincisero anche dopo la ricusazione del G.D. dott. Giuseppe Barcellona (cognato dell’avv. Bongiorno avv. Dell’ing. Montalbano) e del curatore avv. La Grassa che apposero i sigilli ad una attività gestionale in corso e non fallita, e non permisero quindi alla società di gestione di proporre ricorso avverso la chiusura della gestione dell’Hotel in quanto lo stesso curatore avrebbe dovuto proporre azione giudiziaria contro se stesso.

Tutto quanto affermato, veramente scandaloso, suona a vergogna della Procura della Repubblica di Palermo e trova risposta al punto f)- di cui sopra.

h)-

Altri fatti rilevanti:

1)- Interrogatorio della S.ra Peralta Astrid (testimone di parte offesa)

In data 29.04.2008 la sig.ra Astrid Peralta veniva sentita in qualità di “persona informata sui fatti” dal PM dott. Ennio Petrigni in merito al procedimento 10982/2006.

Il citato magistrato conduceva l’interrogatorio in presenza del sottoscritto che, però, dal verbale di interrogatorio non risulta essere stato presente.

Qualche giorno prima del 29.04.2008, veniva consegnato brevi manu dal suddetto PM un foglietto di carta scritto a matita (che si è in grado di produrre) in un intercorso incontro tra il sottoscritto ed il dott. Petrigni presso il Suo ufficio. Sul suddetto foglietto scritto a matita e siglato dal PM era tra l’altro stata scritta erroneamente, a detta poi dello stesso dott. Petrigni, la data “24/5/08 ore 9.30 e ss”.

Di quanto sin qui dichiarato si è in grado di produrre idonea documentazione.

Inoltre il sottoscritto deve rilevare che non tutto ciò che la sig.ra Peralta dichiarò venne puntualmente verbalizzato, anzi il dott. Petrigni ebbe pure a dire testualmente “qui non facciamo salotto”, a voler significare che la sig.ra stava, a suo dire, aggiungendo troppi fatti e così tante notizie che Egli non riusciva a trascrivere, quindi invitò i presenti ad interrompere l’interrogatorio, suggerendo anche la possibilità di registrare le dichiarazioni o, almeno, a considerare la possibilità di fermarsi per dieci minuti; poi, chiuse l’ufficio per il tempo stabilito di circa dieci minuti e congedò i suddetti nel corridoio antistante gli uffici.

L’interrogatorio proseguì sino alle ore tredici circa, e visto che il dott. Petrigni “doveva andare a prendere la sua bambina a scuola” si congedò dai sudetti;

In considerazione che molti fatti non erano stati trascritti, la sig.ra Peralta produsse in copia una parte di documentazione; il giorno successivo la stessa presentò sempre presso la segreteria del PM altri documenti ritenendo che solo parzialmente era stato detto e trascritto tutto ciò di cui era stata testimone in ben cinque anni dal 2003 al 2008 e di cui aveva fatto puntuale denuncia alle Autorità competenti.

Venivano in tal modo stralciate dichiarazioni in merito: a censurabili comportamenti assunti dalla p.g. nel corso di un interrogatorio avvenuto in data ottobre 2006 in seguito ad una denuncia sporta dalla stessa contro la società SABO srl per le gravi anomalie gestionali del suo amministratore unico e a tempo indeterminato; alla necessità e all’urgenza che venissero sequestrati ed esaminati i libri sociali e tutti i documenti presso la sede legale della società SABO srl in via La G. Farina n°3 presso lo studio legale-commerciale Livreri; e circa la denuncia sporta contro l’amministratore architetto Angelo Sgroi e i suoi consulenti al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo in data 19 agosto 2004 (come da ricevuta di raccomandata A.R.) in cui si paventava il rischio di false fatturazioni inserite in contabilità per attività svolte e falsamente attribuite alla SABO srl che quindi giaceva in stato di indebitamento; e infine in merito alla richiesta di sapere a che punto fosse l’indagine in carico alla dott.ssa Ilaria Mancusi Barone in merito al proc. n° 9416/06 I (la cui denuncia era stata sporta dalla sig.ra Peralta presso il Comando dei Carabinieri della Stazione Altarello di Baida in data 26.05.2006 e presentata in data 19.07.2006 presso l’ufficio “ricezione atti” della Procura di Palermo).

Il suddetto procedimento ad oggi risulta ancora contro ignoti pur trattandosi di un documento di “verbale assemblee” della società SABO srl recante firma apocrifa del socio di minoranza apposta in sede assembleare controfirmata dall’amministratore.

Di tale procedimento la denunciante non ha notizia alcuna;

Successivamente anche il sottoscritto richiedeva in data 08.05.2008 il sequestro della suddetta documentazione della società SABO srl (Libro Soci e Libro Verbali) cosa che mai fu presa in considerazione dalla Procura della Repubblica di Palermo.

Si precisa altresì che la suddetta sig.ra Peralta è stata sentita dal PM su sollecitazione del sottoscritto che, tra l’altro, aveva pure richiesto per iscritto allo stesso dott. Petrigni di ascoltare le proprie testimonianze oltre che quelle del sig. Russo Salvatore; ma i suddetti interrogatori di fatto non sono mai stati svolti con il rischio di avere perso prove indiziarie e circostanze probatorie dei fatti sporti in denuncia con grave nocumento delle indagini.

2)- Esistenza di circostanziati presupposti sul rischio

a cui il sottoscritto si sarebbe potuto esporre se si fosse recato ad Ustica e su chi potesse arrecare danno allo stesso: fu infatti il dott. Petrigni a consigliare testualmente al sottoscritto “di non esporsi”, ovvero di non recarsi ad Ustica così come il sottoscritto comunicava al PM volendo effettuare con un proprio tecnico una perizia dei luoghi relativi all’hotel “San Bartolomeo” tra il settembre e l’ottobre 2007 (di quanto sostenuto sussiste testimonianza di terzi presenti insieme al sottoscritto presso l’ufficio del PM ).

3)- Accertare quali siano state le motivazioni

del dott. Petrigni sottese alla decisione di non effettuare un’approfondita analisi dell’”Hotel San Bartolomeo” mediante il RIS, come richiesto dal sottoscritto dopo avere dettagliatamente informato il PM in data 28.04.08, mediante comunicazione scritta, sulle testimonianze attestanti la presenza di soggetti malavitosi che avrebbero soggiornato ad Ustica tra il 2005 e il 2006 nell’albergo unitamente all’architetto Angelo Sgroi, tra cui quel Giovanni Cataldo (proprietario di due ditte di costruzione della mafia) poi arrestato nel blitz “Occidente” nel 2007 e suicidatosi,

In conclusione

Appare grave che il pm dott. Petrigni, oltre a tralasciare preziose indicazioni investigative, fermandosi alla superficiale costatazione della “sfortunata vicenda” ed alla “tempestività della prescrizione”, non abbia neanche lontanamente preso in considerazione l’ipotesi che il reato ascritto ai soggetti denunciati potesse configurarsi in quello di associazione, e ciò trova piena conferma in ogni attività che è stata messa in atto per la locupletazione dell’immobile, sia da parte della pubblica amministrazione di Ustica, sia da parte della sezione fallimentare del Tribunale di Palermo con la svendita dello stesso immobile all’asta fallimentare.

Il reato commesso in associazione non è soggetto a prescrizione fino a quando non viene dimostrato lo scioglimento dell’associazione a delinquere di stampo mafioso, ed i fatti di oggi, relativi alle ultime vicende giudiziarie denunciate e documentate dal sottoscritto, dimostrano palesemente che il reato di associazione dei soggetti indicati non solo non si è sciolto ma anzi, forte delle reiterate archiviazioni della Procura della Repubblica di Palermo, si è maggiormente esaltato.

Si allega copia di notizie di pubblico dominio a carico di Giuseppe Montalbano.

Stante quanto precede, lo scrivente

DENUNCIA

il dott. Ennio Petrigni e il Procuratore Capo della Repubblica di Palermo nella qualità di responsabile dell’Ufficio della Procura della Repubblica di Palermo, per i reati di inerzia, falso e favoreggiamento enunciati e per quanto altro dalla narrativa esposta si dovesse ravvisare, con ampia facoltà di costituirsi parte civile.

Si chiede di essere avvertiti ai sensi dell’art. 408 c.p.p. in caso di archiviazione, nomina proprio difensore.

Baldassare Bonura

Baldassare Bonura: ipotesi di inerzia, falso e favoreggiamento della procura di Palermoultima modifica: 2011-01-07T09:53:00+01:00da aldo251246
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