Ustica, notificato Appello al Comune

Autorizzazione di Abitabilità 1989

Autorizzazione di Abitabilità 1989

In relazione all’immobile ricettivo denominato “Hotel San Bartolomeo”, unico di “categoria 4 stelle” ubicato nel centro storico del paese dell’Isola Ustica , in via San Bartolomeo, n. 41, è stato citato nella causa in Appello il Comune di Ustica, per l’accertamento giudiziale avverso la sentenza n. 2952/2015 di primo grado, di cui si è chiesto l’annullamento ovvero l’intera riforma per vizi formali, propri, in atti e di diritto.

Visto il prescritto diritto possessorio reclamato del Comune, che, solo nel 2002 si è auto immesso nel possesso “forzando catena e catenaccio” apposti dal curatore fallimentare per più di vent’anni (come da verbale redatto il 24/04/2002 dall’istruttore tecnico Marcello Caserta); la proprietà dell’albergo risulta acquisita da Baldassare Bonura per “usucapione” di fatto, per trascorsi 20 anni di esercizio continuato e pacifico del possesso ex art. 1158 c.c., compiendo tutta una serie di atti volti all’esercizio del diritto sia in prima persona che poi attraverso la curatela che continuava a rappresentarlo.

Rottura dei sigilli della curatela fallimentare effettuata dall'UTC di Ustica in data 24 aprile 2002, senza un titolo esecutivo. Dal fascicolo dei proc. pen. 9990/2002 e 10982/2006.

Rottura dei sigilli della curatela fallimentare effettuata dall’UTC di Ustica in data 24 aprile 2002, senza un titolo esecutivo. Dal fascicolo dei proc. pen. 9990/2002 e 10982/2006.

Il ricorso in Appello di Bonura conferma la trascrizione (di cui all’art. 2651 c.c. per usucapione ex art. 1158) presso la Conservatoria R.R.I.I. di Palermo a favore di Bonura Baldassare contro il Comune di Ustica, in ordine alla proprietà dell’immobile Hotel San Bartolomeo, via San Bartolomeo 41, particelle 447,450,653,654,655, F. catastale n. 12.

Ancora una volta sono stati dettagliati in narrativa  tutti gli atti che, dal 1979,  il Comune di Ustica ha compiuto e che sono INCOMPATIBILI CON LA SUA PRETESA ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ, e altresì INCOMPATIBILI CON “L’ASSERITA INSANABILITA’ DELL’HOTEL”:  Soppressione  del  progetto  e  della  domanda  di  sanatoria  delle varianti in corso d’opera – migliorie interne richiesta (se dovuta) dai Bonura in data 20/2/1983  reiterata in data 23/1/1984, con i relativi elaborati progettuali; verbale di sopralluogo del 23-24/02/1984, che riconosce la qualità di proprietà ai Bonura; concessione certificato abitabilità ai Bonura nel 1985 PER SILENZIO ASSENSO, previo sopralluogo dell ‘U.T.C. e relazione tecnica Arch. Lino e geom. Riina che riferiscono di MODESTE VARIAZIONI VOLUMETRICHE SANABILI;  rilascio certificato di abitabilità in favore del fallimento in data 04/09/1989 (con pagamento dei diritti al Comune); a seguito di delibera consiliare (Prot. N. 3907 in data 13 aprile 1992) istanza del Comune di Ustica di acquisto a licitazione privata dell’hotel S. Bartolomeo al prezzo di un miliardo e settecentomilioni di lire (purchè vuoto di arredi e mobili) alla curatela fallimentare; Autocertificazione   Prot.  548 del  2002,  redatta  dal  Capo  dell’U.T.C.  su richiesta di Avv.  Machì in data 31/1/2002; declaratoria resa nel processo civile n. 13261/2006 (Tribunale di Palermo Sez, III Giudice Istruttore Dr. Galazzi n°13261/2006RG) l’avv. Machì del Comune di Ustica dichiara “DI NON VOLERSI AVVALERE DELL’ORDINANZA N. 22 /81 DEMOLIZIONE”.

Tutti questi atti attestano in sede pubblica il riconoscimento della proprietà ai Bonura nel corso degli oltre 20 anni in cui hanno di fatto usucapito l’albergo.

Tra l’altro questi documenti attestano un alternante comportamento di una Pubblica Amministrazione che, a seconda dei Sindaci in carica, prima dichiara “l’albergo abusivo” per “decadenza di concessione”, dopo il congruo pagamento dei diritti del suolo pubblico e dell’allaccio fognario; poi, dopo dieci anni circa, rilascia l’abitabilità su quello stesso “albergo abusivo”, per poi chiederne alla curatela l’acquisto agevolato con Cassa Depositi e Prestiti, l’albergo dunque è ritenuto “secondo norma”; salvo poi, al diniego dell’acquisto, tornare a definirlo “abusivo” e reclamarlo come proprio, più di vent’anni dopo, per acquisirlo gratuitamente al patrimonio comunale “per pubblica utilità!”.

Di certo in questa “storia buffa”, e amara per il gravosissimo fallimento procurato e di cui qualcuno dovrà risponderne, c’è solo la prima perizia (di altre successive a questa e conformi) del Tribunale di Palermo, chiesta dal Giudice Istruttore dott. Paolo Borsellino, che, in sede di indagini penali, attesta la conformità dell’intera opera alberghiera di Bonura  al progetto vidimato dal Genio Civile di Palermo, che poi ne rilascia la conformità.

Anche agli occhi di un profano, in questo marchingegno giuridico qualcosa non ha funzionato nella conduzione della Pubblica Amministrazione intercorsa tra familiari e affini fuori e dentro gli uffici tecnici comunali

Infine, in sede di Appello, è stata richiamata l’attenzione del Giudice adito per un doveroso e puntuale chiarimento delle norme vigenti al momento della costruzione dell’albergo di Bonura, visto che l’immobile è stato completato, in ossequio al disposto degli artt. 17 e 18 della legge nazionale antisismica 64/1974 richiamata dalla concessione edilizia n. 331, il giorno 24 novembre 1982, come da comunicazione inviata e indirizzata in pari data all’Amministrazione di Ustica, e accertata dal Genio Civile di Palermo con rilascio di conformità.

Archivi – Ustica, due giudizi contro il Comune

Ustica, notificato Appello al Comuneultima modifica: 2015-12-06T20:32:05+01:00da aldo251246

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